(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    L'indicazione  della  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione
tradizionale di origine  classica  «Apianum».  Tale  menzione  dovra'
figurare in etichetta con caratteri tipografici  non  superiori  alla
meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione  di  origine
controllata e garantita. 
    E'  vietato  usare  assieme   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino»  di  cui  all'articolo  1
puo' essere utilizzata la  menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia
seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome   tradizionale,   che   la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal relativo  toponimo  o  nome
tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve,  sia  nei
registri  e  nei  documenti   di   accompagnamento   e   che   figuri
nell'apposito elenco regionale di  cui  all'articolo  31,  comma  10,
della legge n. 238/2016. 
    Sulle bottiglie o altri recipienti del vino  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione
delle tipologie  spumante  non  etichettati  come  millesimati,  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    L'immissione al consumo  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Fiano  di  Avellino  DOCG»  deve  avvenire
esclusivamente in  bottiglie  o  in  altri  recipienti  di  vetro  di
capacita' non superiore ai sei litri, muniti di  contrassegno  per  i
vini a denominazione di origine controllata e garantita. 
    I recipienti di cui al  comma  precedente,  ad  esclusione  delle
tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso  bocca,  di
materiale  previsto  dalla  normativa  vigente.  Per  volumi  pari  o
inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti  i  sistemi
di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa. 
    Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono  essere
chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale  in  plastica
per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.