Art. 7. Etichettatura e presentazione L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovra' figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» di cui all'articolo 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 31, comma 10, della legge n. 238/2016. Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione delle tipologie spumante non etichettati come millesimati, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino DOCG» deve avvenire esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai sei litri, muniti di contrassegno per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. I recipienti di cui al comma precedente, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente. Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa. Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.