(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Obiettivi, criteri e modalita' per la presentazione e concessione di 
    contributi per programmi di attivita' nel settore zootecnico 
 
                              Obiettivi 
 
    1. I  programmi  annuali  per  la  gestione  delle  attivita'  di
conservazione e miglioramento genetico previste da programmi genetici
approvati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, per essere ammessi  a  contributo,  devono  assicurare  la
rispondenza alle esigenze della programmazione agricola  nazionale  e
comunitaria ed in particolare essere  indirizzati  al  raggiungimento
nel medio periodo dei seguenti obiettivi prioritari: 
      a) migliorare le performance delle diverse specie  e  razze  di
interesse nazionale; 
      b)  tutelare  la  biodiversita'  con  la  conservazione   delle
popolazioni animali di interesse nazionale  e  locale  a  rischio  di
estinzione o a limitata diffusione; 
      c) prolungare la carriera riproduttiva dei capi allevati; 
      d) migliorare le condizioni di  benessere  e  di  salute  degli
animali e ridurre le emissioni nell'ambiente. 
    2. Compatibilmente con gli obiettivi prioritari si aggiungono poi
i seguenti obiettivi specifici per  le  diverse  specie  e  razze  di
interesse zootecnico: 
      a) migliorare i bovini da latte per la produzione di  latte  di
qualita'; 
      b) migliorare i bovini da carne per incrementare la  produzione
di carne; 
      c) migliorare la produzione di suini «pesanti»  destinati  alla
produzione di prodotti di qualita'  aventi  il  riconoscimento  della
Denominazione  di  origine  protetta  (DOP)   o   delle   Indicazioni
geografiche  protette  (IGP)  nonche'  l'adesione  a   programmi   di
conservazione delle razze autoctone; 
      d) incrementare la diffusione dei  programmi  genetici  per  le
razze delle specie ovina e caprina; 
      e)  per  la  specie  cunicola  favorire   la   diffusione   del
miglioramento genetico delle razze  da  carne  italiane,  nonche'  la
conservazione di quelle autoctone; 
      f) per la specie avicola incrementare l'adesione  ai  programmi
di conservazione delle  razze  autoctone  a  limitata  diffusione  in
Italia; 
      g)   incrementare   l'adesione   ai   programmi   genetici   di
miglioramento  genetico  e   di   conservazione   per   favorire   la
salvaguardia biogenetica e la valorizzazione  economica  delle  razze
equine ed asinine autoctone e a limitata diffusione in Italia; 
      h) per la specie bufalina migliorare quali-quantitativamente la
produzione di latte destinato alla produzione di mozzarella; 
      i)  per  gli  ecotipi  autoctoni  apis  mellifera   sottospecie
ligustica e sicula incrementare la produzione di miele, la  docilita'
e migliorare il comportamento igienico. 
    Obiettivo generale dell'amministrazione, inoltre,  e'  quello  di
migliorare il livello di  cooperazione  tra  gli  enti  selezionatori
appartenenti al medesimo comparto produttivo, al fine di  ottimizzare
le risorse disponibili e garantire l'uniformita' delle attivita'  per
valorizzare i finanziamenti erogati. 
    3. I procedimenti amministrativi  relativi  alla  concessione  di
contributi ai soggetti  richiedenti  per  la  gestione  di  programmi
genetici di conservazione e miglioramento genetico,  nonche'  per  la
realizzazione,  manutenzione  straordinaria  e  gestione  dei  centri
genetici,  a  valere  sugli  stanziamenti  previsti  sui   competenti
capitoli  di  bilancio  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali derivanti dalla legge annuale  di  Bilancio  e
dalle leggi di settore, sono definiti secondo i criteri indicati  nei
successivi commi del presente allegato. 
    4. Sono ammessi a contributo i programmi di attivita' volti  alla
realizzazione  dei  programmi  genetici,   presentati   da   soggetti
richiedenti purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilita'
previsti dall'art. 4 del presente decreto.  I  programmi  ammissibili
devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dal presente decreto
e quelli individuati successivamente con le circolari di cui all'art.
5, comma 2 del presente decreto. 
    5. I programmi presentati devono comunque riportare le iniziative
giudicate prioritarie  ai  fini  dell'attivita'  di  conservazione  o
miglioramento genetico, includendo eventualmente anche quelle  azioni
necessarie a completare o continuare programmi svolti  ed  ammessi  a
contributo negli anni precedenti. 
    6. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1,  lettera  b)
del decreto legislativo n. 52/2018  in  merito  all'aggregazione  per
comparto, puo' essere presentato  un  unico  programma  di  attivita'
collettivo  che   coinvolga   l'intero   comparto   e   che,   seppur
finanziariamente articolato per singolo soggetto richiedente, preveda
delle sinergie a livello tecnico (ad esempio l'utilizzo  stazione  di
controllo  e  l'elaborazione  indici  genetici)  nonche'   azioni   e
obiettivi congiunti. 
 
                   Documentazione a corredo della 
                      domanda di finanziamento 
 
    7. I  programmi  di  attivita',  comprendenti  esclusivamente  le
azioni e le spese eleggibili di cui  all'allegato  2,  devono  essere
presentati secondo lo schema dell'allegato 3, con  la  documentazione
prevista  al  comma  8  e  secondo  eventuali  ulteriori  indicazioni
disposte con nota circolare emanata dal MIPAAF e pubblicata sul  sito
istituzionale di questa amministrazione. 
    8. Documentazione a corredo: 
      a) dettagliata relazione tecnico-amministrativa contenente: una
descrizione tecnica dell'attivita' da svolgere, gli obiettivi che  si
sono  raggiunti  e  quelli  che  si  intendono  raggiungere,   indici
oggettivamente valutabili (IOV) utili a monitorare tali obiettivi, la
descrizione  del  modello  organizzativo  del  soggetto   richiedente
(servizi svolti),  l'organigramma  completo  del  personale  (nomi  e
categoria, qualifica, anzianita', servizio  presso  il  quale  opera)
ritenuto necessario per lo svolgimento del programma genetico e breve
sintesi delle funzioni da ciascuno svolte; 
      b) relazione contenente  approfondimenti  relativi  a  ciascuna
spesa per la quale si chiede un contributo, con la precisazione delle
motivazioni tecniche a supporto e dell'azione cui si riferisce; 
      c) tabella relativa alla consistenza del patrimonio  zootecnico
interessato  dal  programma,  aggiornato  al  1°  gennaio   dell'anno
precedente e suddiviso per razza, sezione  del  libro  genealogico  e
categoria di animali; 
      d)  elenco  delle  attrezzature   acquistate   con   contributo
ministeriale negli ultimi cinque anni, distinte per: 
        1. categoria del bene; 
        2. servizio che lo utilizza; 
        3. programma di attivita' con le quali sono state  finanziate
(anno, estremi del decreto ministeriale). 
      Per quanto  concerne  il  parco  macchine,  acquistate  con  il
contributo ministeriale, deve essere riportato: 
        4. anno di acquisto; 
        5. kilometraggio totale; 
        6. kilometraggio dell'ultimo anno; 
        7.  servizio  che  utilizza  gli  automezzi  e  il  personale
autorizzato all'uso; 
      e) verbale dell'assemblea degli associati ovvero  del  Comitato
direttivo  dal  quale  risulti  l'avvenuta  deliberazione  in  merito
all'approvazione  del  preventivo  dell'associazione,  nel  quale  la
previsione di spesa  delle  iniziative  sussidiabili  con  contributo
statale, dovra' risultare distinta da  quelle  riguardanti  le  altre
spese dell'associazione.  Dal  medesimo  verbale  dovranno  risultare
l'individuazione e la determinazione dei  proventi  da  destinare  al
finanziamento della parte di spesa relativa al programma che resta  a
carico dei soggetti richiedenti. 
      Qualora  le  norme   statutarie   non   prevedano   l'esistenza
dell'assemblea degli associati o  l'approvazione  del  preventivo  da
parte dell'assemblea, le deliberazioni saranno assunte  dal  comitato
direttivo o da eventuale altro organo equipollente; 
      f) situazione dei programmi di attivita' gia'  finanziati  che,
alla data  di  presentazione  della  domanda,  non  risultino  ancora
conclusi e per i quali non sia stata ancora effettuato il pagamento a
saldo; 
      g) relazione su eventuali servizi svolti per i  propri  soci  e
per l'utilizzo di marchi collettivi nell'anno precedente a quello per
il quale si richiede il contributo, con  l'indicazione  dei  relativi
proventi da impiegare, ai sensi dell'art.  6,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 52/2018, in attivita' e investimenti  riconducibili  a
programmi di conservazione e miglioramento genetico; 
      h) nel caso di programmi collettivi, deve essere presentata una
dettagliata relazione tecnica che descriva come le sinergie  tecniche
instaurate permettano di ottenere  migliori  risultati  in  relazione
agli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, facendo particolare riferimento
ad eventuali economie di scala realizzate. 
 
                Istruttoria, calcolo del contributo e 
                      modalita' di liquidazione 
 
    9. L'istruttoria dei programmi annuali  di  attivita'  presentati
dai soggetti  richiedenti  sara'  effettuata  attraverso  valutazione
delle singole attivita'  e,  complessivamente,  finanziando  solo  le
azioni maggiormente significative e qualificanti dal punto  di  vista
del miglioramento genetico e della salvaguardia  della  biodiversita'
animale ad interesse zootecnico.  Al  fine  della  valutazione  delle
attivita' finanziabili, i programmi  potranno  essere  comparati  con
precedenti  gia'  approvati  ed  equiparabili   per   specie   ovvero
consistenza della popolazione. 
    10. Nel caso di domande di  finanziamento  concernenti  programmi
genetici approvati sulla medesima razza o specie, l'istruttoria sara'
effettuata anche in considerazione  delle  rispettive  consistenze  e
della  rispettiva  adesione  da  parte  degli  allevatori  a  ciascun
programma, fermo restando i criteri stabiliti al punto 9. 
    Nel caso di specie, gli stessi soggetti richiedenti  dovranno  in
ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi  e
per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l'elenco degli allevatori che  aderiscano  in
via  esclusiva  al  programma  genetico  dell'ente  selezionatore  in
questione,  indicando  anche  il  numero  di  animali  con  il  quale
partecipano al programma genetico. 
    11. I contributi ministeriali concedibili  per  la  realizzazione
dei programmi di attivita', ai sensi  dall'art.  27  del  regolamento
(UE) 702/2014 relativo agli aiuti di stato, consistono in  erogazioni
nei limiti della percentuale massima  del  90  percento  della  spesa
ammessa per le attivita' ordinarie di tenuta dei libri genealogici  e
del  70  percento  per  le  attivita'  di  valutazione  genetica  del
bestiame.  Tali  percentuali  possono  essere  inferiori   nei   casi
disciplinati al punto 14 e, quella  relativa  alle  spese  ordinarie,
puo' essere elevabile al 95 percento nel caso di: programmi  relativi
alla tenuta di libri genealogici  della  specie  cunicola,  programmi
relativi alla tenuta degli  albi  apistici  nazionali,  attivita'  di
supporto al miglioramento genetico del  bestiame,  nonche'  attivita'
degli  enti  di  certificazione  del  seme.  Inoltre,  e'   possibile
finanziare al 100 percento  l'attivita'  di  gestione  dell'albo  dei
suini  ibridi  in  quanto  attivita'  delegata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali all'Associazione  nazionale
allevatori suini (ANAS). 
    12. I contributi ministeriali concedibili  per  la  realizzazione
dei Programmi straordinari, qualora previsti da circolare emanata dal
Mipaaf,  consistono  in  erogazioni  nei  limiti  della   percentuale
indicata nella citata circolare, che puo' arrivare al 95 percento.  I
programmi straordinari riguardano, in particolare, la  realizzazione,
l'adeguamento e la manutenzione straordinaria delle  strutture  (sedi
di  proprieta'  o  centri   genetici)   nonche'   l'adeguamento,   la
manutenzione straordinaria e la sostituzione delle  attrezzature  dei
centri genetici necessarie per il corretto svolgimento del  programma
genetico. 
    13. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera  b)
del decreto legislativo n. 52/2018  in  merito  all'aggregazione  per
comparto, al fine di evitare una eccessiva frammentazione  dei  fondi
disponibili e perseguire delle economie di scala, saranno  ammessi  a
contributo  esclusivamente  programmi  di  attivita'   che,   tenendo
complessivamente  in  considerazione  gli   animali   delle   sezioni
principali di tutte le razze gestite dal singolo  ente  selezionatore
richiedente, riguardino: 
      a) per le specie bovina, equina e suina almeno 2.000 femmine in
eta' riproduttiva; 
      b) per le specie ovina e  caprina,  tenuto  conto  del  diverso
carico zootecnico rappresentato  dai  capi  di  tali  specie,  almeno
13.000 femmine in eta' riproduttiva; 
      c) per le specie avicola e cunicola,  in  considerazione  della
loro alta  prolificita',  almeno  2.500  riproduttori  tra  maschi  e
femmine. 
    In aggiunta al precedente requisito, in caso  di  piu'  programmi
genetici per la medesima razza, al fine di una maggiore efficacia del
finanziamento pubblico, non saranno ammessi a contributo programmi di
attivita' che interessino meno del  33  percento  della  popolazione,
considerando il totale degli animali della  medesima  razza  compresi
dai diversi programmi genetici approvati. 
    A tal ultimo riguardo, gli stessi soggetti  richiedenti  dovranno
in ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi
e per l'effetto degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  l'elenco   degli   allevatori   che
aderiscano  in  via  esclusiva  al   programma   genetico   dell'ente
selezionatore in questione, indicando anche il numero di animali  con
il quale partecipano al programma genetico. 
    14. La misura massima del contributo fissata  al  punto  11,  per
tener conto della maggiore o minore capacita' di sostenere  la  parte
delle spese non coperte dal finanziamento pubblico, della maggiore  o
minore capacita' di realizzare economie di scala e della  maggiore  o
minore  capacita'  di  offrire  ulteriori  servizi  a  pagamento,  e'
determinata come nelle tabelle seguenti: 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
    Per le specie bovina, bufalina ed equina: 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
    Il programma singolo presentato da un  soggetto  richiedente  nel
cui comparto vi e' un unico  ente  selezionatore  operante,  ai  fini
della percentuale di contribuzione, viene  considerato  un  programma
collettivo. 
    Se  le  disponibilita'  sui  capitoli  di  bilancio  non  saranno
sufficienti, le percentuali di contribuzione sulla spesa ammessa  per
l'attuazione dei  programmi  in  questione  potranno  essere  ridotte
proporzionalmente. 
    15. Il decreto di concessione puo' altresi' stabilire  che  venga
disposta un'anticipazione  sull'intero  contributo  concesso,  previa
presentazione di idonea garanzia (fideiussione o  contratto  autonomo
di   garanzia)   da   parte   del   beneficiario.   La    percentuale
dell'anticipazione non puo' comunque  superare  il  50  percento  del
contributo. 
    16. La liquidazione del contributo avviene secondo  le  modalita'
che saranno indicate nello stesso decreto di concessione 
    17. Il Ministero potra' emanare circolari esplicative per fornire
chiarimenti  e  ulteriori  modalita'  operative  di  gestione   della
procedura  di  presentazione  della  domanda  di  contributo   e   di
rendicontazione della stessa. 
 
                Azioni e/o attivita' non finanziabili 
 
    18.  Di  seguito  vengono  riportate  azioni  e   attivita'   non
finanziabili: 
      a)  azioni  direttamente  o  indirettamente  riconducibili   ad
attivita' commerciali; 
      b) qualsiasi attivita' su specie alloctone o razze per le quali
non  risulti  approvato   un   programma   genetico   precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto; 
      c) conservazione in situ ed ex  situ  cosi'  come  definite  ai
sensi della regolamentazione comunitaria, escluse le attivita' per la
costituzione di  banche  del  germoplasma,  compatibilmente  con  gli
obiettivi di ciascun programma genetico; 
      d) marcatura formaggi e/o altri prodotti di origine animale; 
      e) attivita' legate alla costituzione di marchi di qualita' e/o
collettivi nazionali e comunitari; 
      f) acquisto, abbonamenti o compensi per pubblicazioni: riviste,
giornali, libri, articoli o similari.