Allegato 1 Obiettivi, criteri e modalita' per la presentazione e concessione di contributi per programmi di attivita' nel settore zootecnico Obiettivi 1. I programmi annuali per la gestione delle attivita' di conservazione e miglioramento genetico previste da programmi genetici approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per essere ammessi a contributo, devono assicurare la rispondenza alle esigenze della programmazione agricola nazionale e comunitaria ed in particolare essere indirizzati al raggiungimento nel medio periodo dei seguenti obiettivi prioritari: a) migliorare le performance delle diverse specie e razze di interesse nazionale; b) tutelare la biodiversita' con la conservazione delle popolazioni animali di interesse nazionale e locale a rischio di estinzione o a limitata diffusione; c) prolungare la carriera riproduttiva dei capi allevati; d) migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente. 2. Compatibilmente con gli obiettivi prioritari si aggiungono poi i seguenti obiettivi specifici per le diverse specie e razze di interesse zootecnico: a) migliorare i bovini da latte per la produzione di latte di qualita'; b) migliorare i bovini da carne per incrementare la produzione di carne; c) migliorare la produzione di suini «pesanti» destinati alla produzione di prodotti di qualita' aventi il riconoscimento della Denominazione di origine protetta (DOP) o delle Indicazioni geografiche protette (IGP) nonche' l'adesione a programmi di conservazione delle razze autoctone; d) incrementare la diffusione dei programmi genetici per le razze delle specie ovina e caprina; e) per la specie cunicola favorire la diffusione del miglioramento genetico delle razze da carne italiane, nonche' la conservazione di quelle autoctone; f) per la specie avicola incrementare l'adesione ai programmi di conservazione delle razze autoctone a limitata diffusione in Italia; g) incrementare l'adesione ai programmi genetici di miglioramento genetico e di conservazione per favorire la salvaguardia biogenetica e la valorizzazione economica delle razze equine ed asinine autoctone e a limitata diffusione in Italia; h) per la specie bufalina migliorare quali-quantitativamente la produzione di latte destinato alla produzione di mozzarella; i) per gli ecotipi autoctoni apis mellifera sottospecie ligustica e sicula incrementare la produzione di miele, la docilita' e migliorare il comportamento igienico. Obiettivo generale dell'amministrazione, inoltre, e' quello di migliorare il livello di cooperazione tra gli enti selezionatori appartenenti al medesimo comparto produttivo, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire l'uniformita' delle attivita' per valorizzare i finanziamenti erogati. 3. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi ai soggetti richiedenti per la gestione di programmi genetici di conservazione e miglioramento genetico, nonche' per la realizzazione, manutenzione straordinaria e gestione dei centri genetici, a valere sugli stanziamenti previsti sui competenti capitoli di bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali derivanti dalla legge annuale di Bilancio e dalle leggi di settore, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente allegato. 4. Sono ammessi a contributo i programmi di attivita' volti alla realizzazione dei programmi genetici, presentati da soggetti richiedenti purche' in possesso dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 4 del presente decreto. I programmi ammissibili devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dal presente decreto e quelli individuati successivamente con le circolari di cui all'art. 5, comma 2 del presente decreto. 5. I programmi presentati devono comunque riportare le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attivita' di conservazione o miglioramento genetico, includendo eventualmente anche quelle azioni necessarie a completare o continuare programmi svolti ed ammessi a contributo negli anni precedenti. 6. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 52/2018 in merito all'aggregazione per comparto, puo' essere presentato un unico programma di attivita' collettivo che coinvolga l'intero comparto e che, seppur finanziariamente articolato per singolo soggetto richiedente, preveda delle sinergie a livello tecnico (ad esempio l'utilizzo stazione di controllo e l'elaborazione indici genetici) nonche' azioni e obiettivi congiunti. Documentazione a corredo della domanda di finanziamento 7. I programmi di attivita', comprendenti esclusivamente le azioni e le spese eleggibili di cui all'allegato 2, devono essere presentati secondo lo schema dell'allegato 3, con la documentazione prevista al comma 8 e secondo eventuali ulteriori indicazioni disposte con nota circolare emanata dal MIPAAF e pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione. 8. Documentazione a corredo: a) dettagliata relazione tecnico-amministrativa contenente: una descrizione tecnica dell'attivita' da svolgere, gli obiettivi che si sono raggiunti e quelli che si intendono raggiungere, indici oggettivamente valutabili (IOV) utili a monitorare tali obiettivi, la descrizione del modello organizzativo del soggetto richiedente (servizi svolti), l'organigramma completo del personale (nomi e categoria, qualifica, anzianita', servizio presso il quale opera) ritenuto necessario per lo svolgimento del programma genetico e breve sintesi delle funzioni da ciascuno svolte; b) relazione contenente approfondimenti relativi a ciascuna spesa per la quale si chiede un contributo, con la precisazione delle motivazioni tecniche a supporto e dell'azione cui si riferisce; c) tabella relativa alla consistenza del patrimonio zootecnico interessato dal programma, aggiornato al 1° gennaio dell'anno precedente e suddiviso per razza, sezione del libro genealogico e categoria di animali; d) elenco delle attrezzature acquistate con contributo ministeriale negli ultimi cinque anni, distinte per: 1. categoria del bene; 2. servizio che lo utilizza; 3. programma di attivita' con le quali sono state finanziate (anno, estremi del decreto ministeriale). Per quanto concerne il parco macchine, acquistate con il contributo ministeriale, deve essere riportato: 4. anno di acquisto; 5. kilometraggio totale; 6. kilometraggio dell'ultimo anno; 7. servizio che utilizza gli automezzi e il personale autorizzato all'uso; e) verbale dell'assemblea degli associati ovvero del Comitato direttivo dal quale risulti l'avvenuta deliberazione in merito all'approvazione del preventivo dell'associazione, nel quale la previsione di spesa delle iniziative sussidiabili con contributo statale, dovra' risultare distinta da quelle riguardanti le altre spese dell'associazione. Dal medesimo verbale dovranno risultare l'individuazione e la determinazione dei proventi da destinare al finanziamento della parte di spesa relativa al programma che resta a carico dei soggetti richiedenti. Qualora le norme statutarie non prevedano l'esistenza dell'assemblea degli associati o l'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea, le deliberazioni saranno assunte dal comitato direttivo o da eventuale altro organo equipollente; f) situazione dei programmi di attivita' gia' finanziati che, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora conclusi e per i quali non sia stata ancora effettuato il pagamento a saldo; g) relazione su eventuali servizi svolti per i propri soci e per l'utilizzo di marchi collettivi nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, con l'indicazione dei relativi proventi da impiegare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 52/2018, in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico; h) nel caso di programmi collettivi, deve essere presentata una dettagliata relazione tecnica che descriva come le sinergie tecniche instaurate permettano di ottenere migliori risultati in relazione agli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, facendo particolare riferimento ad eventuali economie di scala realizzate. Istruttoria, calcolo del contributo e modalita' di liquidazione 9. L'istruttoria dei programmi annuali di attivita' presentati dai soggetti richiedenti sara' effettuata attraverso valutazione delle singole attivita' e, complessivamente, finanziando solo le azioni maggiormente significative e qualificanti dal punto di vista del miglioramento genetico e della salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico. Al fine della valutazione delle attivita' finanziabili, i programmi potranno essere comparati con precedenti gia' approvati ed equiparabili per specie ovvero consistenza della popolazione. 10. Nel caso di domande di finanziamento concernenti programmi genetici approvati sulla medesima razza o specie, l'istruttoria sara' effettuata anche in considerazione delle rispettive consistenze e della rispettiva adesione da parte degli allevatori a ciascun programma, fermo restando i criteri stabiliti al punto 9. Nel caso di specie, gli stessi soggetti richiedenti dovranno in ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'elenco degli allevatori che aderiscano in via esclusiva al programma genetico dell'ente selezionatore in questione, indicando anche il numero di animali con il quale partecipano al programma genetico. 11. I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di attivita', ai sensi dall'art. 27 del regolamento (UE) 702/2014 relativo agli aiuti di stato, consistono in erogazioni nei limiti della percentuale massima del 90 percento della spesa ammessa per le attivita' ordinarie di tenuta dei libri genealogici e del 70 percento per le attivita' di valutazione genetica del bestiame. Tali percentuali possono essere inferiori nei casi disciplinati al punto 14 e, quella relativa alle spese ordinarie, puo' essere elevabile al 95 percento nel caso di: programmi relativi alla tenuta di libri genealogici della specie cunicola, programmi relativi alla tenuta degli albi apistici nazionali, attivita' di supporto al miglioramento genetico del bestiame, nonche' attivita' degli enti di certificazione del seme. Inoltre, e' possibile finanziare al 100 percento l'attivita' di gestione dell'albo dei suini ibridi in quanto attivita' delegata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS). 12. I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei Programmi straordinari, qualora previsti da circolare emanata dal Mipaaf, consistono in erogazioni nei limiti della percentuale indicata nella citata circolare, che puo' arrivare al 95 percento. I programmi straordinari riguardano, in particolare, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria delle strutture (sedi di proprieta' o centri genetici) nonche' l'adeguamento, la manutenzione straordinaria e la sostituzione delle attrezzature dei centri genetici necessarie per il corretto svolgimento del programma genetico. 13. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 52/2018 in merito all'aggregazione per comparto, al fine di evitare una eccessiva frammentazione dei fondi disponibili e perseguire delle economie di scala, saranno ammessi a contributo esclusivamente programmi di attivita' che, tenendo complessivamente in considerazione gli animali delle sezioni principali di tutte le razze gestite dal singolo ente selezionatore richiedente, riguardino: a) per le specie bovina, equina e suina almeno 2.000 femmine in eta' riproduttiva; b) per le specie ovina e caprina, tenuto conto del diverso carico zootecnico rappresentato dai capi di tali specie, almeno 13.000 femmine in eta' riproduttiva; c) per le specie avicola e cunicola, in considerazione della loro alta prolificita', almeno 2.500 riproduttori tra maschi e femmine. In aggiunta al precedente requisito, in caso di piu' programmi genetici per la medesima razza, al fine di una maggiore efficacia del finanziamento pubblico, non saranno ammessi a contributo programmi di attivita' che interessino meno del 33 percento della popolazione, considerando il totale degli animali della medesima razza compresi dai diversi programmi genetici approvati. A tal ultimo riguardo, gli stessi soggetti richiedenti dovranno in ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'elenco degli allevatori che aderiscano in via esclusiva al programma genetico dell'ente selezionatore in questione, indicando anche il numero di animali con il quale partecipano al programma genetico. 14. La misura massima del contributo fissata al punto 11, per tener conto della maggiore o minore capacita' di sostenere la parte delle spese non coperte dal finanziamento pubblico, della maggiore o minore capacita' di realizzare economie di scala e della maggiore o minore capacita' di offrire ulteriori servizi a pagamento, e' determinata come nelle tabelle seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Per le specie bovina, bufalina ed equina: Parte di provvedimento in formato grafico Il programma singolo presentato da un soggetto richiedente nel cui comparto vi e' un unico ente selezionatore operante, ai fini della percentuale di contribuzione, viene considerato un programma collettivo. Se le disponibilita' sui capitoli di bilancio non saranno sufficienti, le percentuali di contribuzione sulla spesa ammessa per l'attuazione dei programmi in questione potranno essere ridotte proporzionalmente. 15. Il decreto di concessione puo' altresi' stabilire che venga disposta un'anticipazione sull'intero contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) da parte del beneficiario. La percentuale dell'anticipazione non puo' comunque superare il 50 percento del contributo. 16. La liquidazione del contributo avviene secondo le modalita' che saranno indicate nello stesso decreto di concessione 17. Il Ministero potra' emanare circolari esplicative per fornire chiarimenti e ulteriori modalita' operative di gestione della procedura di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della stessa. Azioni e/o attivita' non finanziabili 18. Di seguito vengono riportate azioni e attivita' non finanziabili: a) azioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attivita' commerciali; b) qualsiasi attivita' su specie alloctone o razze per le quali non risulti approvato un programma genetico precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto; c) conservazione in situ ed ex situ cosi' come definite ai sensi della regolamentazione comunitaria, escluse le attivita' per la costituzione di banche del germoplasma, compatibilmente con gli obiettivi di ciascun programma genetico; d) marcatura formaggi e/o altri prodotti di origine animale; e) attivita' legate alla costituzione di marchi di qualita' e/o collettivi nazionali e comunitari; f) acquisto, abbonamenti o compensi per pubblicazioni: riviste, giornali, libri, articoli o similari.