(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
Schema di riparto  e  nota  metodologica  concernenti  il  contributo
compensativo del minor gettito IMU a seguito della  riclassificazione
degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. 
 
    Premessa. 
    L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge  di  bilancio
2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine  e  le
aree  scoperte  dei  porti  di  rilevanza   economica   nazionale   e
internazionale di competenza delle  autorita'  di  sistema  portuale,
adibite  alle  operazioni  e  ai  servizi   portuali,   le   connesse
infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati
strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi  portuali,
costituiscono immobili a  destinazione  particolare,  da  censire  in
catasto nella  categoria  E/1  (Stazioni  per  servizi  di  trasporto
terrestri, marittimi ed aerei), anche se affidati  in  concessione  a
privati. 
    Sono censite nella categoria E/1 anche  le  banchine  e  le  aree
scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri,  compresi
i crocieristi. 
    Il successivo comma 579 ha previsto la facolta', a decorrere  dal
1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili  sopra  indicati,
ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di  aggiornamento
per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti  in
categorie catastali diverse dalla E/1. 
    Il  medesimo  comma  579,  a  seguito  della  modifica  apportata
dall'art. 93 del decreto-legge n. 104/2020, precisa  che  le  rendite
catastali rideterminate a seguito della revisione del classamento  di
cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020 relativamente agli
atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2020. 
    Viene  altresi'  precisato  (comma  581)  che   tra   le   unita'
immobiliari censite nella categoria catastale E/1 non possono  essere
compresi  immobili  o  porzioni  di   immobili   destinati   ad   uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad  usi  diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 
    Il comma 580 della medesima legge di bilancio stabilisce invece i
criteri e le modalita' di accertamento  delle  dichiarazioni  di  cui
all'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939  (cosiddette  nuove  costruzioni),
presentate in catasto nel corso del 2019  e  relative  agli  immobili
indicati  dal  comma  578.  Per  tali  dichiarazioni  la   successiva
revisione del classamento degli immobili dichiarati, con attribuzione
agli stessi della categoria catastale E/1, e' effettuata d'ufficio  -
entro il 31 marzo 2020 - dai  competenti  Uffici  dell'Agenzia  delle
entrate. 
    Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli
immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai  fini
delle imposte  immobiliari  locali,  il  comma  582  della  legge  di
bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra  i  comuni  interessati
secondo la seguente procedura: 
      a. con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020,  dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e  relativi,
per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso  del
2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580,
e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. 
      b. entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sulla base  dei  dati  comunicati  entro  dall'Agenzia  delle
Entrate entro il 30 aprile 2021 relativi alle  rendite  proposte  nel
corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a  quelle  gia'  iscritte  in
catasto dal 1° gennaio 2020. La determinazione del contributo avviene
nel limite massimo dello stanziamento annuo di 9,35 milioni di euro e
al fine di verificare il rispetto di tale limite, si tiene  conto  di
quanto gia' attribuito con il decreto di cui al punto a). 
      c. con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  31
ottobre 2022, si procede alla rettifica in aumento o  in  diminuzione
del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo
previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica
viene  effettuata  sulla  base  dei  dati  comunicati,  entro  il  15
settembre 2022, dall'Agenzia delle  entrate  concernenti  le  rendite
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del  comma  579,  ovvero
d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'  quelle  gia'  iscritte  in
catasto dal 1° gennaio 2019, e  le  rendite  definitive,  determinate
sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno
2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in  catasto
dal 1° gennaio 2020. 
     Con il decreto 22 dicembre 2020 e'  stato  effettuato  un  primo
ristoro in misura pari a 614.738,79 euro ai comuni interessati  dalle
revisioni  catastali   in   esame   relativamente   alle   variazioni
intervenute nel corso dell'anno  2019  secondo  quanto  indicato  nel
punto a). 
    Con il decreto in  esame  si  procede  invece  al  ristoro  della
ulteriore perdita di gettito conseguente alle  rendite  proposte  nel
corso dell'anno 2020, secondo quanto descritto nel punto b). 
 
     Determinazione del contributo. 
    Con nota n. 101516 del 22 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha
trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
delle finanze - i dati relativi alle rendite proposte nel  corso  del
2020 e quelle gia' iscritte  in  catasto  dal  1°  gennaio  2020  per
ciascuna unita' immobiliare oggetto di  variazione  finalizzata  alla
revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per  servizi  di
trasporto terrestri, marittimi ed aerei. 
    In particolare, l'Agenzia delle entrate ha  inviato  le  seguenti
tipologie di dati: 
      i dati relativi a tutte le unita' immobiliari  oggetto  di  una
variazione  presentata  in  catasto  nell'anno  2020  e   finalizzata
esclusivamente alla revisione del classamento in categoria E1 secondo
quanto indicato dal citato comma 579; 
      i dati relativi a tutte le unita' immobiliari oggetto di  altre
variazioni, non espressamente codificate ai fini delle  comunicazioni
da rendere al Ministero dell'economia e delle finanze, ma  che  hanno
comunque comportato una  contestuale  revisione  del  classamento  in
categoria E1. Atteso che  per  tali  specifiche  variazioni  assumono
rilievo sia i dati delle unita' immobiliari  originarie  che  i  dati
delle unita' immobiliari derivate, le stesse sono  state  organizzate
raggruppandole per ciascuna dichiarazione presentata. 
    La prima categoria di dati fa riferimento  a  una  lista  di  107
unita' immobiliari ubicati in 16 comuni mentre la  seconda  categoria
di dati riguarda 12 dichiarazioni, ciascuna per uno o  piu'  immobili
ubicati in 6 comuni (gia'  interessati  dalle  variazioni  del  primo
elenco). 
    In relazione ai dati trasmessi si evidenziano,  tra  l'altro,  le
seguenti informazioni: 
      i dati catastali dell'immobile (comune e mappa); 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1° gennaio
2020; 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale  prima  della
proposta di rettifica; 
      i  dati  catastali  di  rendita  e   categoria   proposti   dal
contribuente; 
      i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente
gia' accertati dall'Agenzia delle entrate. 
    Ai fini della determinazione della perdita di gettito, sono state
considerate  entrambe  le  categorie  di  dati  sopra  descritte.  In
particolare, per  ciascun  immobile  sono  stati  assunti  come  dati
catastali di partenza quelli relativi ai dati  in  atti  prima  della
richiesta. Alla base imponibile  calcolata  secondo  le  disposizioni
vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le ultime aliquote
comunali  deliberate  per  le  categorie  interessate  ottenendo   il
relativo ammontare di imposta. 
    Sulla base dei  dati  trasmessi  dall'Agenzia  delle  entrate  si
rileva pertanto una perdita di  gettito  annua  stimata  a  decorrere
dall'anno 2020 in circa 5,3 milioni di euro per  IMU  quota  Stato  e
circa 2 milioni di euro per IMU quota comune. 
    Considerato quanto gia' attribuito ai comuni interessati  con  il
decreto 22 dicembre 2020 e stante la  congruita'  dello  stanziamento
previsto in 9,35 milioni di euro su  base  annua,  si  riporta  nella
tabella  seguente  la  distribuzione  territoriale  della   ulteriore
perdita di gettito IMU (solo quota comune)  da  ristorare  agli  enti
indicati: 
 
    

=====================================================================
|               Comune                       | IMU (importo annuo)  |
|------------------+-------------------------|     quota comune     |
| Codice catastale |      Denominazione      |     da ristorare     |
+==================+=========================+======================+
|        A271      |Ancona                   |              5.287,23|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        A662      |Bari                     |              6.666,86|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        A796      |Bergeggi                 |              2.627,41|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        B832      |Carrara                  |              7.022,52|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        C773      |Civitavecchia            |              2.018,84|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        D969      |Genova                   |            542.212,52|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        E041      |Gioia Tauro              |            171.367,31|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        E463      |La Spezia                |            514.139,53|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        E625      |Livorno                  |            178.112,23|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        F839      |Napoli                   |             14.564,84|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        H199      |Ravenna                  |            293.754,70|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        H703      |Salerno                  |              4.248,77|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        I480      |Savona                   |             63.208,64|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        L424      |Trieste                  |             39.004,30|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        L736      |Venezia                  |             86.841,24|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|        M277      |San Ferdinando           |             66.654,72|
+------------------+-------------------------+----------------------+
|                   TOTALE                   |          1.997.731,66|
+--------------------------------------------+----------------------+

    
  importi in euro