Allegato I
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
(Articolo 2, comma 1)
1.1. Generalita'
1. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori
un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della
prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un
incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione
correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a
cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica
ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.
1.2 Informazione e formazione antincendio
1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve
essere effettuata sui seguenti argomenti:
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attivita'
svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche
mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel
luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e
relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di
emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle
porte e della connessa modalita' di apertura);
d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in
particolare informazioni inerenti:
- le azioni da attuare in caso di incendio;
- l'azionamento dell'allarme;
- le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di
evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- la modalita' di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
e primo soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla
valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto
dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un
mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una
variazione della valutazione stessa.
3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale
che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche
informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e
agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle
misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle
azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di
evacuazione.
4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione puo'
limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere
fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che
riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di
allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle
semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere
collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e
opportunamente orientate.
6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati
anche in lingue straniere.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche
attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei
lavoratori.
1.3 Preparazione all'emergenza
1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del
presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di
emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono
partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale,
a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e
regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente
le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di
piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove
esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di
estinzione.
2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere
realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora
ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori
persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attivita' (ad
esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione,
appaltatori).
4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali
situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con
specifiche esigenze.
5. I lavoratori la cui attivita' e' essenziale al mantenimento
delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere
esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.
6. Il datore di lavoro dovra' effettuare un'ulteriore esercitazione
in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze
emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o
dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.
7. Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle
esercitazioni svolte.
8. Se nello stesso edificio coesistono piu' datori di lavoro, e'
necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti
occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni
antincendio.