(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO 
 
                                                (Articolo 2, comma 1) 
 
  1.1. Generalita' 
  1.  E'  obbligo  del  datore  di  lavoro  fornire   ai   lavoratori
un'adeguata informazione e formazione  sui  principi  di  base  della
prevenzione incendi e sulle azioni  da  attuare  in  presenza  di  un
incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato. 
  2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di  esplosione
correlati al posto di lavoro, in relazione al livello  di  rischio  a
cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere  una  specifica
ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro. 
 
  1.2 Informazione e formazione antincendio 
  1. L'informazione e la formazione antincendio dei  lavoratori  deve
essere effettuata sui seguenti argomenti: 
    a) i rischi di incendio  e  di  esplosione  legati  all'attivita'
svolta; 
    b) i rischi di incendio e di esplosione  legati  alle  specifiche
mansioni svolte; 
    c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate  nel
luogo di lavoro con particolare riferimento a: 
      - osservanza  delle  misure  di  prevenzione  degli  incendi  e
relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; 
      -  accorgimenti  comportamentali  correlati  agli  scenari   di
emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori  e  delle
porte e della connessa modalita' di apertura); 
    d) l'ubicazione delle vie d'esodo; 
    e)  le  procedure  da  adottare  in  caso  di  incendio,  ed   in
particolare informazioni inerenti: 
      - le azioni da attuare in caso di incendio; 
      - l'azionamento dell'allarme; 
      - le procedure da attuare  all'attivazione  dell'allarme  e  di
evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; 
      - la modalita' di chiamata dei vigili del fuoco. 
    f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le  misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle  emergenze
e primo soccorso; 
    g) il nominativo del responsabile del servizio di  prevenzione  e
protezione. 
  2. L'informazione  e  la  formazione  devono  essere  basate  sulla
valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore  all'atto
dell'assunzione ed  aggiornate  nel  caso  in  cui  si  verifichi  un
mutamento della situazione del  luogo  di  lavoro  che  comporti  una
variazione della valutazione stessa. 
  3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in  maniera  tale
che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche
informazioni devono essere fornite agli addetti alla  manutenzione  e
agli appaltatori per garantire che  essi  siano  a  conoscenza  delle
misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di  lavoro,  delle
azioni  da  adottare  in  caso  di  incendio  e  delle  procedure  di
evacuazione. 
  4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni  l'informazione  puo'
limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica. 
  5.  L'informazione  e  le  istruzioni  antincendio  possono  essere
fornite  ai  lavoratori  anche  predisponendo  avvisi   scritti   che
riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in  caso  di
allarme.  Tali  istruzioni,  a  cui  possono  essere  aggiunte  delle
semplici  planimetrie  indicanti  le  vie  di  esodo,  devono  essere
collocate in  punti  opportuni  per  essere  chiaramente  visibili  e
opportunamente orientate. 
  6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono  essere  riportati
anche in lingue straniere. 
  7.  La  comunicazione  deve  essere  accessibile  a  tutti,   anche
attraverso  strumenti  compatibili  con   specifiche   esigenze   dei
lavoratori. 
 
  1.3 Preparazione all'emergenza 
  1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2  del
presente decreto, ricorre l'obbligo  della  redazione  del  piano  di
emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono
partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno  annuale,
a meno di diverse indicazioni  contenute  nelle  specifiche  norme  e
regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento  inerente
le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro  di
piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno: 
      - la percorrenza delle vie d'esodo; 
      -  l'identificazione  delle  porte  resistenti  al  fuoco,  ove
esistenti; 
      - l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme; 
      -  l'identificazione  dell'ubicazione  delle  attrezzature   di
estinzione. 
  2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve  essere
realmente indirizzato ai vigili del fuoco. 
  3. I lavoratori devono  partecipare  all'esercitazione  e,  qualora
ritenuto  opportuno,  devono  essere  coinvolte  anche  le  ulteriori
persone presenti normalmente durante l'esercizio  dell'attivita'  (ad
esempio utenti, pubblico,  personale  delle  ditte  di  manutenzione,
appaltatori). 
  4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali
situazioni di notevole affollamento e della presenza di  persone  con
specifiche esigenze. 
  5. I lavoratori la cui  attivita'  e'  essenziale  al  mantenimento
delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro  possono  essere
esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni. 
  6. Il datore di lavoro dovra' effettuare un'ulteriore esercitazione
in caso di: 
      - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze
emerse nel corso di precedenti esercitazioni; 
      -  incremento  significativo  del  numero  dei   lavoratori   o
dell'affollamento (numero di presenze contemporanee); 
      - modifiche sostanziali al sistema di esodo. 
  7.  Il  datore  di  lavoro  deve   documentare   l'evidenza   delle
esercitazioni svolte. 
  8. Se nello stesso edificio coesistono piu' datori  di  lavoro,  e'
necessaria la  collaborazione  e  il  coordinamento  tra  i  soggetti
occupanti  l'edificio  per  la  realizzazione   delle   esercitazioni
antincendio.