(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    La  denominazione  DOP  «Pecorino  Crotonese»  e'  riservata   al
formaggio prodotto con latte di pecora intero, proveniente da  pecore
allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente
art. 2. 
Materia Prima. 
    Il latte ovino intero puo' essere utilizzato crudo o puo'  subire
un trattamento termico, termizzato o pastorizzato  non  sono  ammessi
additivi e conservanti. 
    Caglio: pasta di capretto. 
    E' consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturali  esistenti
nel latte sottoposto a caseificazione o  l'uso  di  siero  innesti  -
latto innesti naturali o esistenti nella zona di produzione. 
    Il latte pastorizzato o  termizzato  puo'  essere  inoculato  con
colture  di  fermenti  lattici  autoctoni,   e'   ammesso   solo   ed
esclusivamente l'utilizzo di Starter provenienti dalla ceppoteca  del
Consorzio di tutela della DOP. Presso A.R.S.A.C.  (Azienda  regionale
per lo sviluppo dell'agricoltura in Calabria, viale Trieste n.  95  -
87100 Cosenza) e' conservata la ceppoteca  dei  fermenti  selezionati
dal latte ovino dell'areale  di  produzione.  Tale  ceppoteca  potra'
essere aggiornata periodicamente, attraverso nuove ricerche  validate
dal consorzio di tutela. 
    Sale: (NaCl) salgemma. 
Alimentazione del bestiame. 
    La razione  di  base  annuale  e'  costituita  essenzialmente  da
foraggi provenienti dalla zona geografica.  Il  bestiame  e'  nutrito
prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non
fermentati coltivati nella zona medesima. 
    E' consentita l'integrazione con concentrati  semplici  OGM  FREE
provenienti fuori dalla zona geografica. 
    La percentuale massima di complemento non puo'  superare  il  40%
del totale  nell'arco  dell'anno.  L'allevamento  e'  semi-brado;  il
gregge e' lasciato libero di  pascolare  per  fare  ritorno  la  sera
nell'ovile, ma i capi sono sorvegliati, vaccinati e curati in caso di
necessita'. 
Metodo di produzione. 
    La produzione del  formaggio  Pecorino  Crotonese  e'  consentita
tutto l'anno. 
    Il  latte  intero,  proveniente  da  due  a   quattro   mungiture
giornaliere, destinato alla trasformazione,  puo'  essere  utilizzato
crudo o puo' essere sottoposto a termizzazione o pastorizzazione. Nel
caso in cui il formaggio  sia  prodotto  da  latte  intero  crudo  la
trasformazione deve avvenire secondo la vigente normativa in materia. 
    Il latte intero crudo,  termizzato  o  pastorizzato  deve  essere
coagulato, per via presamica con  aggiunta  di  caglio  di  pasta  di
capretto, ad una temperatura compresa tra i 36-38° C e per  un  tempo
di 40-50 minuti. 
    E' consentito  lo  sviluppo  e  l'utilizzo  di  fermenti  lattici
naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o  l'uso  di
sieri innesti, latto innesti naturali provenienti ed esistenti  nella
zona di produzione. 
    Successivamente avviene la rottura  della  cagliata  in  modo  da
ridurre la stessa in granuli della dimensione di un chicco di riso. 
    Mantenendo in agitazione la massa, si  sottopone  la  cagliata  a
cottura di 42  C°  -  44  C°  per  5-6  minuti,  quindi  si  lasciano
sedimentare i granuli sul fondo della caldaia cosi' da  ottenere  una
massa compatta. 
    Nel caso di utilizzo di latte crudo, dopo la  sedimentazione,  la
massa caseosa viene estratta in  pezzi  e  trasferita  nelle  tipiche
forme a canestro per la formatura. 
    Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato, dopo  la
sedimentazione, la massa caseosa  viene  fatta  defluire  insieme  al
siero grasso nelle tipiche forme a canestro per la formatura. 
    Al fine di favorire lo spurgo della quantita' di siero in eccesso
e conferire al formaggio  la  tipica  forma  a  canestro,  le  forme,
ottenute da latte  crudo  sono  sottoposte  a  pressatura  manuale  o
sovrapposte l'una sull'altra, mentre  le  forme,  ottenute  da  latte
termizzato o pastorizzato, sono sottoposte a stufatura a  vapore  per
un periodo variabile di 120-240 minuti. 
    I canestri possono essere in  plastica,  in  giunco  o  di  altro
materiale adatto a  venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari
secondo la normativa vigente. 
    Le  forme  cosi'  ottenute  nei  canestri  vengono  sottoposte  a
cottura, attraverso immersione per qualche minuto in  siero  caldo  a
temperatura non superiore a 55° C, al fine di  ottenere  la  perfetta
compattazione dei grumi caseosi, l'ulteriore spurgo del  siero  e  la
formazione della crosta. 
    La salatura delle forme e' effettuata sia a secco che in salamoia
(soluzione di acqua e sale marino), i giorni sono  variabili  secondo
le dimensioni delle forme. Nel primo  caso  il  sale  viene  cosparso
manualmente, nel secondo caso le forme vengono  immerse  in  salamoie
sature. Questa operazione permette di accelerare  l'ulteriore  spurgo
del siero, contribuisce ad  evitare  la  formazione  di  muffe  sulla
superficie del formaggio, accentuandone il sapore. 
    Il  periodo  di  maturazione  e'  variabile  in  funzione   della
tipologia di prodotto da ottenere. 
    Per il prodotto a pasta semidura la  maturazione  deve  protrarsi
per un periodo compreso tra i sessanta giorni e i novanta giorni. 
    Per il prodotto stagionato la maturazione deve protrarsi oltre  i
novanta giorni. 
    La stagionatura deve avvenire  in  locali  freschi  e  debolmente
ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite.