Art. 8. Etichettatura Per le forme di peso compreso fra kg 1 e kg 15, il Pecorino Crotonese e' commercializzato intero e porzionato nel rispetto della normativa vigente. Per le forme di peso inferiore a kg 1 il Pecorino Crotonese e' commercializzato intero. L'etichetta posta sulle forme di formaggio «Pecorino Crotonese» reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: il marchio del Pecorino Crotonese, seguito dalla menzione Denominazione di origine protetta o dall'acronimo D.O.P.; i simboli dell'Unione ed eventualmente l'indicazione del regolamento comunitario; la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. I caratteri con cui e' indicata la dicitura «Pecorino Crotonese DOP» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte, cosi' da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali dei trasformatori e commercianti ma, con caratteri di dimensioni inferiori rispetto al logotipo della DOP. Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il logo comunitario nella lingua del paese di destinazione.