(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Per le forme di peso compreso fra kg  1  e  kg  15,  il  Pecorino
Crotonese e' commercializzato intero e porzionato nel rispetto  della
normativa vigente. 
    Per le forme di peso inferiore a kg 1 il  Pecorino  Crotonese  e'
commercializzato intero. 
    L'etichetta posta sulle forme di formaggio  «Pecorino  Crotonese»
reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti
ulteriori indicazioni: 
      il marchio  del  Pecorino  Crotonese,  seguito  dalla  menzione
Denominazione di origine protetta o dall'acronimo D.O.P.; 
      i  simboli  dell'Unione  ed  eventualmente  l'indicazione   del
regolamento comunitario; 
      la ragione sociale e  l'indirizzo  dell'azienda  produttrice  o
confezionatrice. 
    I caratteri con cui e' indicata la dicitura  «Pecorino  Crotonese
DOP» o le altre diciture previste dal presente  disciplinare,  devono
essere raggruppati nel medesimo campo visivo  e  presentati  in  modo
chiaro,  leggibile  ed  indelebile  e  sufficientemente   grandi   da
risaltare sullo sfondo sul quale  sono  riprodotte,  cosi'  da  poter
essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni  e/o
disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali  dei
trasformatori  e  commercianti  ma,  con  caratteri   di   dimensioni
inferiori rispetto al logotipo della DOP. 
    Possono  altresi'  figurare  in   etichetta   altre   indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di  carattere
nutrizionale oltre all'uso  di  ragioni  sociali  e  marchi  privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l'acquirente. 
    Per il prodotto destinato ai mercati internazionali  puo'  essere
utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il  logo
comunitario nella lingua del paese di destinazione.