(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo
degli allevatori, dei produttori-confezionatori,  nonche'  attraverso
la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo   delle
quantita' prodotte, e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.