(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di produzione 
 
Alimentazione delle bufale. 
    Il razionamento delle bufale in lattazione si basa per piu' della
meta' sulla somministrazione di foraggi provenienti dal  comprensorio
DOP. I foraggi possono essere integrati convenientemente con  mangimi
in grado di bilanciare l'apporto dei diversi nutrienti  della  dieta.
Gli alimenti da somministrare alle bufale il  cui  latte  e  relativo
siero e' destinato  anche  alla  produzione  di  «Ricotta  di  Bufala
Campana» DOP dovranno essere idonei e qualitativamente sicuri al fine
di non compromettere la salute degli  animali  e  di  non  trasferire
sostanze, odori o sapori sgradevoli al latte. 
    Sono ammessi gli insilati di mais e  dei  foraggi  non  riportati
nella  lista  degli  alimenti  vietati.  La  massa  insilata,  chiusa
ermeticamente, va coperta con idoneo telo  evitando  teli  di  colore
nero all'esterno e  coperture  trasparenti.  La  somministrazione  di
foraggi insilati deve avvenire non prima  di  quaranta  giorni  dalla
chiusura del silo. Il Ph della massa insilata deve essere  intorno  a
4,3  od  inferiore  per  le  graminacee  ed  intorno  a  4,5  per  le
leguminose. 
Alimenti ammessi. 
    Possono  essere   somministrati   foraggi   freschi,   affienati,
essiccati,  disidratati  ed  insilati   purche'   non   espressamente
riportati al paragrafo «Alimenti vietati». Stesso dicasi  per  quanto
concerne i mangimi aziendali o di  produzione  industriale  e  per  i
prodotti complementari dei foraggi ed i sottoprodotti industriali. 
Alimenti vietati. 
    Nell'alimentazione delle bufale da latte  e'  vietato  l'utilizzo
di: foraggi riscaldati per fermentazione. 
    E' vietato l'impiego delle  sotto  elencate  essenze  di  origine
vegetale: 
      a) colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di  piante  da
frutto e non, aglio selvatico, coriandolo; 
      b) finocchi, cavolfiore, cavoli, rape ed altre crucifere; 
      c) vinacce, raspi e vinaccioli; 
      d) foglie e colletti di barbabietole, borlande; 
      e) buccette e  semi  di  pomodoro,  residui  della  lavorazione
dell'industria conserviera; 
      f) sansa di olive; 
      g) pastazzo di agrumi (fresco ed insilato); 
      h) semi di veccia (comprese le svecciature), di fieno greco, di
colza, di ravizzone; 
      i) sottoprodotti  della  lavorazione  del  riso:  lolla,  pula,
puletta, farinaccio, gemma e grana verde; 
      j) farine di estrazione,  panelli  ed  expeller  di:  arachidi,
colza, ravizzone, semi di pomodoro, babassu,  neuk,  cocco,  tabacco,
sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci; 
      k) amminoacidi ramificati, peptidi, lisati proteici, isoacidi; 
      l) olii di semi di oleaginose. 
Materie prime. 
    La materia prima per  la  produzione  della  «Ricotta  di  Bufala
Campana» DOP e'  costituita  dal  «primo  siero»  (o  «siero  dolce»)
proveniente dalla lavorazione del latte  di  bufala,  ottenuto  dalla
mungitura manuale e/o  meccanica  di  bufale  di  Razza  Mediterranea
Italiana allevate nell'areale di produzione indicato all'art.  3.  Il
«primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto  dal  meccanismo
di  spurgo  dovuto  alla  rottura  della  cagliata   destinata   alla
produzione della mozzarella di bufala campana.  Il  latte  utilizzato
per la produzione della mozzarella  di  bufala  campana  puo'  essere
stato sottoposto ad idrolisi del lattosio,  cosi'  come  puo'  essere
idrolizzato il lattosio contenuto nel «primo siero» ottenuto da latte
con lattosio non idrolizzato. L'acidita' titolabile massima del siero
utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP e'  5
°SH/50 ml, pertanto il siero con  acidita'  superiore  derivante  dal
completamento  della  maturazione  della  cagliata  non  puo'  essere
utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP. 
    Qualora  la  trasformazione  immediata  del   siero   non   fosse
possibile,  questo  deve   essere   sottoposto   a   trattamenti   di
stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione  e/o  refrigerazione)
con tecniche e tempi tali da evitare comunque la  sua  acidificazione
oltre  il  valore  massimo  definito.  In  ogni  caso,  il  siero  e'
trasformato in DOP «Ricotta di Bufala Campana»  entro  24  ore  dalla
separazione dalla cagliata. 
    E' ammessa l'aggiunta di latte  di  bufala  crudo,  termizzato  o
pastorizzato, proveniente dalla zona di  cui  all'art.  3  in  misura
massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»). 
    E' ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala
proveniente dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del  5%
della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la
consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione. 
    E' ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima  di  1  kg
per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero  con
latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non
solo conferisce maggior sapidita' al prodotto, ma influenza  anche  i
processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi  la
consistenza del prodotto. E' consentita anche l'addizione diretta  di
sale alla  ricotta  gia'  estratta  e  sgrondata  prima  del  secondo
trattamento di lisciatura e/o stabilizzazione termica, in misura tale
da rispettare il massimo contenuto di NaCl previsto  all'art.  2  del
presente disciplinare. 
Lavorazione. 
    Il «primo siero» (o «siero dolce»)  e'  inviato  subito,  o  dopo
trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore  alle  24  ore,
alle apposite caldaie dove avviene la produzione della  DOP  «Ricotta
di Bufala Campana». Il riscaldamento puo' avvenire sia per  iniezione
diretta di vapore che per scambio indiretto  di  calore.  L'eventuale
addizione di latte di bufala e/o panna fresca puo' avvenire sia prima
dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato. 
    Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82°C,  per  favorire
il processo di coagulazione delle proteine e' ammessa  l'aggiunta  di
aliquote variabili di «cizza» (siero innesto  naturale  derivante  da
precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle
aziende ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3),  acido
lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidita' del mezzo  e
quindi facilitare l'ottenimento della ricotta. 
    Si completa la fase di riscaldamento fino  al  raggiungimento  di
una  temperatura  non  superiore  a  96°C.  Il  calore  determina  la
denaturazione delle  proteine  e  la  loro  aggregazione,  dunque  la
formazione di un coagulo morbido  e  fine  che  inizia  ad  affiorare
immediatamente alla  superficie  grazie  alla  presenza  del  grasso.
Questa fase si completa in qualche minuto. 
    La  separazione  della  ricotta  e'  effettuata  sia  manualmente
utilizzando un mestolo forato  e  deponendo  gentilmente  il  coagulo
umido  direttamente  nelle  caratteristiche  fiscelle  di   materiale
plastico per uso alimentare o  nelle  tele,  sia  meccanicamente  con
l'uso di appositi estrattori che  consentono  anche  una  separazione
rapida della scotta, immediatamente seguita dal riempimento  a  caldo
delle confezioni. La ricotta posta invece nelle fiscelle o nelle tele
completa quindi la separazione  della  scotta  per  assumere  la  sua
consistenza definitiva. La ricotta cosi' sgrondata viene parzialmente
raffreddata. Il  confezionamento  deve  avvenire  comunque  entro  le
ventiquattro ore dalla produzione e viene effettuato o prima  o  dopo
la  procedura  di  raffreddamento.  Qualora  la  ricotta  non   venga
immediatamente  confezionata,  il  raffreddamento  prosegue  fino   a
raggiungere la temperatura di + 4°C  in  cella  frigorifera;  qualora
invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino
a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera o in bagno
di  acqua  e/o  ghiaccio  oppure  ancora  usando  altri  sistemi   di
raffreddamento   funzionali   ad   accelerare   la    velocita'    di
raffreddamento. La durata massima della conservabilita'  (shelf-life)
della «Ricotta di Bufala Campana» ottenuta con  il  solo  trattamento
termico di coagulazione delle proteine  della  materia  prima  e  che
vuole  avvalersi  della  definizione  «fresca»  non   potra'   essere
superiore a sette giorni, dalla data di produzione. 
    Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilita' superiore
(massimo trenta giorni dalla data di produzione), prima di  procedere
alla fase di confezionamento e' ammesso anche un trattamento  termico
della ricotta gia' sgrondata dalla scotta, eventualmente preceduto da
un'operazione di lisciatura o omogeneizzazione al fine di  conferirle
un aspetto piu' cremoso.  Il  prodotto  cosi'  ottenuto  e'  definito
«Ricotta  di  Bufala  Campana»  In  questo  caso  e'  consentito   il
confezionamento della ricotta ancora calda, anche  con  l'ausilio  di
macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi
per termosaldatura. La ricotta  confezionata  e'  quindi  rapidamente
raffreddata fino a raggiungere la  temperatura  di  +4  °C  in  cella
frigorifera oppure in bagno  di  acqua  e/o  ghiaccio  oppure  ancora
usando altri sistemi di raffreddamento funzionali  ad  accelerare  la
velocita' di raffreddamento. 
    Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna  fresca
che concorrono alla produzione della «Ricotta di Bufala Campana» e le
operazioni  di  produzione  e  confezionamento  devono  avvenire  nel
territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilita'
ed il controllo e per non alterare la qualita' del prodotto.