Art. 5. I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densita' di piante in produzione non superiore alle centocinquanta per ettaro. I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varieta' di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantita' tali da formare uno strato compreso tra un minimo di venti e un massimo di novanta centimetri, in modo che l'umidita' possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli. Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a quaranta giorni, le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non puo' superare il 30 per cento in peso. Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse, conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana. La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato; umidita' massima del 13 per cento; colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro; sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo; profumo di castagne. I produttori di castagne che intendono aderire alla D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo di cui all'art. 7. Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprieta' e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varieta' presenti. Tali domande devono essere presentate entro il 31 agosto dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse. La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Al soggetto gestore dell'elenco sono inoltre dichiarati: il metato presso il quale avverra' l'essiccazione, la quantita' di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverra' la molitura. Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita: il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta. Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e. I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne. La domanda di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro trenta giorni prima dell'avvio dell'attivita' di essiccazione o della molitura per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.