(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne  per
la «Farina di  Neccio  della  Garfagnana»  D.O.P.  devono  avere  una
densita' di piante in produzione non  superiore  alle  centocinquanta
per ettaro. 
    I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel  precedente
articolo devono essere situati  nella  zona  delimitata  ed  iscritti
nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. I mulini  destinati
alla macinatura delle castagne secche da trasformare  in  «Farina  di
Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella  zona  delimitata,
devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere
iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6. 
    Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui  all'art.  3  e
riconducibili alle varieta' di  cui  all'elenco  dell'art.  2  devono
essere  essiccate  nei  metati  tradizionali.   L'essiccazione   deve
avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno.
Le castagne devono essere immesse nel metato  in  quantita'  tali  da
formare uno strato compreso tra un minimo di venti e  un  massimo  di
novanta centimetri, in modo che l'umidita' possa evaporare  onde  non
creare  ristagni  all'interno  di  esso  con  sobbollimenti  tali  da
lasciare alle castagne sapori sgradevoli. 
    Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a quaranta giorni,
le castagne dovranno essere pulite dallo loro buccia esterna, con  le
tradizionali  macchine  a  battitori,  ventilate  a  macchina  o  con
tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. 
    La resa massima  delle  castagne  secche  pelate,  rispetto  alle
castagne crude non puo' superare il 30 per cento in peso. 
    Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne
secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento  dovuto
alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse, conferisca
al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana. 
    La «Farina di Neccio della Garfagnana»  D.O.P.  prima  di  essere
posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      fine sia al tatto che al palato; 
      umidita' massima del 13 per cento; 
      colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro; 
      sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo; 
      profumo di castagne. 
    I produttori  di  castagne  che  intendono  aderire  alla  D.O.P.
«Farina di Neccio  della  Garfagnana»  sono  tenuti  ad  iscrivere  i
castagneti in un elenco gestito dall'organismo di  controllo  di  cui
all'art. 7. 
    Le  domande  di  iscrizione  dei  castagneti  nell'elenco  devono
contenere gli estremi  atti  ad  individuare  la  proprieta'  e/o  il
possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il
numero di foglio, mappa  e  la  partita  catastale,  le  superfici  a
castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varieta' presenti. 
    Tali  domande  devono  essere  presentate  entro  il  31   agosto
dell'anno a  decorrere  dal  quale  si  intende  commercializzare  il
prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro  la  stessa
data  devono  essere  presentate  le  domande  intese  ad   approvare
eventuali modifiche alle iscrizioni stesse. 
    La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre  e  il
30 novembre di ogni anno. 
    Al soggetto  gestore  dell'elenco  sono  inoltre  dichiarati:  il
metato presso il  quale  avverra'  l'essiccazione,  la  quantita'  di
castagne  fresche  poste  ad   essiccare,   il   giorno   di   inizio
dell'essiccazione e la resa finale in castagne  secche  e  il  mulino
presso il quale avverra' la molitura. 
    Il mugnaio avente il mulino iscritto  nell'apposito  elenco  deve
dichiarare al  soggetto  gestore  dell'albo,  per  ogni  partita:  il
produttore, il periodo  di  molitura  e  il  quantitativo  di  farina
prodotta. Il metato e il mulino dovranno  essere  scelti  tra  quelli
iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma. 
    La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del  titolo
di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione
degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e. 
    I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne
in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono  essere  adibiti
esclusivamente alla molitura delle castagne. 
    La domanda di iscrizione per i metati ed  i  mulini  deve  essere
presentata entro trenta giorni  prima  dell'avvio  dell'attivita'  di
essiccazione  o  della  molitura  per  la  «Farina  di  Neccio  della
Garfagnana» D.O.P.