(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    I produttori di castagne nonche' i gestori di metati e mulini e i
confezionatori dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito
dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna, gli input e gli  output.  In  questo  modo  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi  gestiti   dalla   struttura   di
controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali   avviene   la
coltivazione dei  castagneti,  dei  metati  per  l'essiccazione,  dei
mulini e dei confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  alla
struttura di controllo dei quantitativi  prodotti,  e'  garantita  la
tracciabilita' del prodotto. 
    Tutte le persone fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi sono assoggettate al controllo da parte  della  struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo. 
    Tutte le persone fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi sono assoggettate al controllo da parte  della  struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.