Art. 8. 1. Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.», e' commercializzata dal 1° dicembre. 2. La «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.» e' commercializzata in sacchetti sigillati, di materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti, riciclabile o compostabile, a fondo squadrato, pluristrato con strato esterno cartaceo di colore pantone n. 4026 C. 3. La capacita' delle confezioni e' di 0,500 e 1 chilogrammo. Per forniture non destinate al pubblico, la capacita' delle confezioni e' superiore. 4. Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, deve riportare: 4.1 il logo della denominazione riportato all'art. 9 seguito immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» o l'acronimo D.O.P. e il simbolo DOP dell'Unione europea nello stesso campo visivo; 4.2 il nome e l'indirizzo del confezionatore. 5. Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.» non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad essa riferito, ancorche' graficamente disgiunto. 6. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono ammesse: 6.1 Descrizioni a carattere informativo del processo e/o del prodotto non in contrasto con quanto previsto dal presente disciplinare di produzione quali: «lenta essiccazione», «macinata a pietra», «mulino ad acqua»; 6.2 Indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi privati purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore.