Allegato 1 Capitolo V.12 Altre attivita' in edifici tutelati Campo di applicazione Definizioni Classificazioni Valutazione del rischio di incendio Strategia antincendio Reazione al fuoco Resistenza al fuoco Esodo Gestione della sicurezza antincendio Controllo dell'incendio Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore --------------------------------------------------------------------- V.12.1 Campo di applicazione 1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. 2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attivita' di cui al comma 1 caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attivita' soggette non aperte al pubblico. --------------------------------------------------------------------- V.12.2 Definizioni 1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". 2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell'attivita', contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio. --------------------------------------------------------------------- V.12.3 Classificazioni 1. Per le attivita' di cui al paragrafo V.12.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV. --------------------------------------------------------------------- V.12.4 Valutazione del rischio di incendio 1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2. 2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. --------------------------------------------------------------------- V.12.5 Strategia antincendio 1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al comma 3. 2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti. 3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV. V.12.5.1 Reazione al fuoco 1. Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ...), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi in ambiti di attivita' con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E. V.12.5.2 Resistenza al fuoco 1. Negli ambiti delle attivita' ove la natura dell'edificio tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: a) valore di qf,d ≤ 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti; b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) e del controllo dell'incendio (Capitolo S.6). 2. Ove non sia possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: a) se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo: i. controllo dell'incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito all'ambito contenente il sottotetto; ii. sistema di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) di livello di prestazione III; b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo: i. il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere. V.12.5.3 Esodo 1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive: a) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticita' sia progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838; b) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5). Nota Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ... 2. Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attivita'. +-------------------------------------------------------------------+ |Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo. | +-------------------------------------------------------------------+ |Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale | | previste nel capitolo S.4. | +-------------------------------------------------------------------+ |Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa. | +-------------------------------------------------------------------+ Tabella V.12-1: Soluzioni conformi per l'esodo V.12.5.4 Gestione della sicurezza antincendio 1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi: a) la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attivita'; b) deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1. 2. In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell'attivita' integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all'interno dell'edificio. Nota Ad esempio: disalimentazione impianti elettrici fuori dall'orario di lavoro, adeguamento segnaletica di sicurezza, impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo, ... V.12.5.4.1 Piano di limitazione dei danni 1. Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attivita', deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni. 2. Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio. 3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare: a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute; b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti; c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorita' di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero; d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi; e) le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili; Nota Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, ... f) le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti. Nota Ad esempio: zone in cui e' necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti ... V.12.5.5 Controllo dell'incendio 1. In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), e' ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. 2. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilita' degli stessi con i beni tutelati presenti. V.12.5.6 Rivelazione ed allarme 1. L'attivita' deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV. V.12.5.7 Controllo di fumi e calore 1. In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), e' ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.