(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Capitolo V.12   Altre attivita' in edifici tutelati 
    Campo di applicazione 
    Definizioni 
    Classificazioni 
    Valutazione del rischio di incendio 
    Strategia antincendio 
      Reazione al fuoco 
      Resistenza al fuoco 
      Esodo 
      Gestione della sicurezza antincendio 
      Controllo dell'incendio 
      Rivelazione ed allarme 
      Controllo di fumi e calore 
 
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V.12.1 Campo di applicazione 
       1. La presente regola tecnica verticale reca  disposizioni  di
prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti  al  pubblico,
contenenti una o piu' attivita' soggette,  ad  esclusione  di  quelli
destinati a  musei,  gallerie,  esposizioni,  mostre,  biblioteche  e
archivi. 
       2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le  attivita'
di cui al comma 1 caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4. 
       3. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  possono  essere  di
riferimento per la progettazione, realizzazione  ed  esercizio  degli
edifici sottoposti a tutela contenenti attivita' soggette non  aperte
al pubblico. 
 
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V.12.2 Definizioni 
       1. Edificio o bene tutelato: edificio  o  bene  soggetto  alle
disposizioni di tutela ai sensi del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137". 
       2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto  dal
responsabile dell'attivita', contenente le misure e le procedure  per
la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da  mettere  in  atto  in
caso di incendio. 
 
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V.12.3 Classificazioni 
       1. Per le attivita' di cui  al  paragrafo  V.12.1  oggetto  di
specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni
previste nelle stesse RTV. 
 
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V.12.4 Valutazione del rischio di incendio 
       1. La progettazione della sicurezza  antincendio  deve  essere
effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2. 
       2.  I  profili  di  rischio  sono   determinati   secondo   la
metodologia di cui al capitolo G.3. 
 
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V.12.5 Strategia antincendio 
       1. Devono essere applicate tutte le misure  antincendio  della
regola tecnica  orizzontale  attribuendo  i  livelli  di  prestazione
secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al
comma 3. 
       2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in
merito alle aree a rischio specifico e le  prescrizioni  delle  altre
regole tecniche verticali, ove pertinenti. 
       3. Nei paragrafi che seguono  sono  riportate  le  indicazioni
complementari o sostitutive delle  soluzioni  conformi  previste  dai
corrispondenti livelli di prestazione della RTO  e  delle  pertinenti
RTV. 
 
V.12.5.1 Reazione al fuoco 
         1. Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al
fuoco dei beni tutelati,  ivi  compresi  i  beni  costituenti  arredo
storico (es. librerie,  cassettonati,  tendaggi,  poltrone,  mobilio,
...), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo  verticali,
percorsi d'esodo (corridoi, atri,  filtri,  ...)  e  spazi  calmi  in
ambiti di attivita' con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o
E. 
 
V.12.5.2 Resistenza al fuoco 
         1. Negli ambiti delle attivita' ove la natura  dell'edificio
tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione  della
classe richiesta dalla  RTO  e  dalle  pertinenti  RTV  sono  ammessi
unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1,  E2
e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 
            a) valore di qf,d ≤ 200 MJ/m²,  calcolato  escludendo  il
contributo degli elementi strutturali  portanti  combustibili  e  dei
beni tutelati presenti; 
            b) incremento di un livello di prestazione della gestione
della  sicurezza  antincendio  (Capitolo   S.5)   e   del   controllo
dell'incendio (Capitolo S.6). 
         2. Ove non sia possibile l'adeguamento o  la  determinazione
della  classe  richiesta  dalla  RTO  e  dalle  pertinenti  RTV   dei
sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati
tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 
            a)  se  il  sottotetto  non   costituisce   compartimento
autonomo: 
                i. controllo dell'incendio con livello di prestazione
IV (Capitolo S.6) riferito all'ambito contenente il sottotetto; 
               ii. sistema di gestione  della  sicurezza  antincendio
(Capitolo S.5) di livello di prestazione III; 
            b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo: 
                i. il sottotetto  deve  essere  mantenuto  libero  da
materiali combustibili di ogni genere. 
 
V.12.5.3 Esodo 
         1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di  cui
alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive: 
            a) la porzione di impianto di illuminazione di  sicurezza
in corrispondenza delle criticita' sia progettato  per  garantire  il
doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838; 
            b) siano previste specifiche misure gestionali  (capitolo
S.5). 
       Nota  Ad  esempio:  informazione  a   tutti   gli   occupanti,
segnaletica,  opuscoli,  applicazioni  per   smartphone,   tablet   e
similari, planimetrie, ... 
         2. Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le
vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche  riportate  nella
tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente  aperte  durante
l'esercizio dell'attivita'. 
    
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|Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo.                              |
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|Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale   |
| previste nel capitolo S.4.                                        |
+-------------------------------------------------------------------+
|Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa.    |
+-------------------------------------------------------------------+
 Tabella V.12-1: Soluzioni conformi per l'esodo
    
V.12.5.4 Gestione della sicurezza antincendio 
         1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in  funzione  di
Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi: 
            a) la frequenza delle prove di attuazione  del  piano  di
emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova
deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attivita'; 
            b) deve essere predisposto il piano  di  limitazione  dei
danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1. 
         2.  In  presenza  di  cantieri  temporanei  e   mobili,   il
responsabile dell'attivita' integra il piano per il mantenimento  del
livello di sicurezza  antincendio  (paragrafo  S.5.7.2),  verificando
l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte
appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale  esterno  che,  a
vario titolo, opera all'interno dell'edificio. 
         Nota Ad esempio: disalimentazione impianti  elettrici  fuori
dall'orario  di  lavoro,  adeguamento   segnaletica   di   sicurezza,
impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo, ... 
 
V.12.5.4.1 Piano di limitazione dei danni 
         1. Il  piano  di  limitazione  dei  danni,  predisposto  dal
responsabile dell'attivita', deve essere aggiornato e adeguato  anche
a seguito di specifiche esercitazioni. 
         2. Il piano di  limitazione  dei  danni  contiene  misure  e
procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da  mettere
in atto in caso di incendio. 
         3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare: 
            a)  i   soggetti,   adeguatamente   formati,   incaricati
dell'attuazione delle procedure in esso contenute; 
            b) la distribuzione qualitativa e quantitativa  dei  beni
tutelati presenti; 
            c) le procedure di allontanamento dei beni  dettagliando,
ove  possibile,  anche  le  priorita'  di  evacuazione  e   specifici
provvedimenti per la rimozione e il  trasporto  presso  i  luoghi  di
ricovero; 
            d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni  rimossi  in
caso di emergenza, con particolare  riferimento  alle  condizioni  di
sicurezza e di conservazione degli stessi; 
            e) le procedure  per  la  protezione  in  loco  dei  beni
inamovibili o difficilmente spostabili; 
       Nota  Ad  esempio:  copertura  con  materiali  di  protezione,
puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge,
... 
            f) le eventuali  restrizioni  nell'utilizzo  di  sostanze
estinguenti. 
       Nota Ad esempio: zone in cui e' necessario evitare o  limitare
l'uso di acqua per minimizzare i  danni  ai  beni  tutelati  in  esso
contenuti ... 
 
V.12.5.5 Controllo dell'incendio 
         1. In considerazione della natura dell'edificio  tutelato  e
delle  misure  aggiuntive  previste   nella   presente   RTV,   nella
determinazione  del  valore  del  carico  di  incendio  specifico  qf
(tabella S.6-2), e' ammesso non tenere  conto  del  contributo  degli
elementi  strutturali  portanti  combustibili  e  dei  beni  tutelati
presenti. 
         2. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata
secondo quanto previsto al capitolo  S.6  tenendo  in  considerazione
anche la compatibilita' degli stessi con i beni tutelati presenti. 
 
V.12.5.6 Rivelazione ed allarme 
         1. L'attivita' deve essere dotata di misure  di  rivelazione
ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV. 
 
V.12.5.7 Controllo di fumi e calore 
         1. In considerazione della natura dell'edificio  tutelato  e
delle  misure  aggiuntive  previste   nella   presente   RTV,   nella
determinazione  del  valore  del  carico  di  incendio  specifico  qf
(tabella S.8-5), e' ammesso non tenere  conto  del  contributo  degli
elementi  strutturali  portanti  combustibili  e  dei  beni  tutelati
presenti.