(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    Sulle confezioni deve essere riportata,  a  caratteri  di  stampa
chiari  e  leggibili,  oltre  alle  informazioni  corrispondenti   ai
requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: 
      la                                                denominazione
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna», seguita
dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione; 
      la dicitura  facoltativa  «prodotto  secondo  l'antica  ricetta
della fusione del ripieno», nel  caso  di  utilizzo  della  procedura
della cottura del ripieno a caldo; 
      il  nome,  la   ragione   sociale,   l'indirizzo   dell'azienda
produttrice. E' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati,
purche' non  abbiano  significato  laudativo  e  tale  da  trarre  in
confusione il consumatore. 
    Il prodotto puo' essere immesso al consumo in confezioni conformi
alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso  sia
collocato in specifici scomparti o recipienti  recanti  un'etichetta,
posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste  per
le confezioni. 
    Il                        riferimento                        alle
Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas  di  Sardegna   potra'
altresi' essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato
presso strutture di ristorazione, anche collettiva,  ricadenti  nella
zona geografica delimitata.