Art. 8.
Etichettatura
Sulle confezioni deve essere riportata, a caratteri di stampa
chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai
requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:
la denominazione
«Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna», seguita
dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;
la dicitura facoltativa «prodotto secondo l'antica ricetta
della fusione del ripieno», nel caso di utilizzo della procedura
della cottura del ripieno a caldo;
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice. E' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e tale da trarre in
confusione il consumatore.
Il prodotto puo' essere immesso al consumo in confezioni conformi
alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia
collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta,
posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per
le confezioni.
Il riferimento alle
Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna potra'
altresi' essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato
presso strutture di ristorazione, anche collettiva, ricadenti nella
zona geografica delimitata.