Art. X Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione 1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle Norme integrative e, ove la Corte ne dichiari l'ammissibilita', la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalita' indicate agli articoli V e VI. 2. Il ricorso di cui all'art. 27 delle Norme integrative e' trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.