(Allegato A-art. XII)
                              Art. XII 
 
 Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2 
           della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 
 
    1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui  all'art.  2
della legge costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  sono  trasmessi
dall'Ufficio centrale per il referendum  della  Corte  di  cassazione
alla cancelleria  della  Corte  costituzionale  per  il  tramite  del
sistema e-Cost. Si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni
di cui ai precedenti articoli.