Art. XII Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono trasmessi dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema e-Cost. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.