Art. VI Deposito degli atti 1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, e' perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria. 2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all'utente attraverso il sistema e-Cost. 3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine e' rispettato se l'atto e' inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza. 4. Il risultato della verifica sara' notificato all'utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da e-Cost. 5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti e' data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.