(Allegato A-art. IX)
                               Art. IX 
 
          Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni 
                   di legittimita' costituzionale 
 
    1. Il ricorso di cui  all'art.  22  delle  Norme  integrative  e'
trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute  notificazioni,
e nelle modalita' indicate  all'art.  VI.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III  a
VIII.