Art. IX Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale 1. Il ricorso di cui all'art. 22 delle Norme integrative e' trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalita' indicate all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.