Art. 12 (Integrazioni al provvedimento di ammissione) 1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione puo' essere integrato nei termini indicati dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento sandbox, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma medesima, su istanza di parte o d'ufficio. 2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda e' redatta mediante compilazione del modello di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9. 3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la CONSOB comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ovvero nel diverso termine in essa indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione puo' presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro 5 giorni dalla sua adozione, e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato. 4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, la CONSOB prima di avviare il procedimento d'ufficio per l'integrazione del provvedimento informa le altre Autorita' coinvolte. 5. Il termine di conclusione del procedimento e' di 60 giorni.