(Allegato 1-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
            (Integrazioni al provvedimento di ammissione) 
 
1. Il provvedimento di ammissione alla  sperimentazione  puo'  essere
integrato  nei  termini  indicati  dall'articolo  16,  comma  2,  del
Regolamento sandbox, al  ricorrere  dei  presupposti  previsti  dalla
norma medesima, su istanza di parte o d'ufficio. 
2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte,  la  domanda
e' redatta mediante compilazione del modello di cui  all'articolo  5,
comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. 
Si  applicano  le  disposizioni  del  presente  regolamento  per   il
procedimento  di  ammissione  alla  sperimentazione,   salvo   quanto
previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9. 
3. Nel caso di procedimento avviato  d'ufficio,  ove  non  sussistano
ragioni  di  impedimento  derivanti  da   particolari   esigenze   di
celerita',   la   CONSOB   comunica   al   soggetto   ammesso    alla
sperimentazione l'avvio del procedimento. 
Entro 20 giorni dalla ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento ovvero nel diverso termine in essa indicato, il soggetto
ammesso alla sperimentazione puo' presentare proprie osservazioni. 
Il provvedimento di integrazione, entro 5 giorni dalla sua  adozione,
e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato. 
4. Nei casi di cui all'articolo  5,  comma  2,  la  CONSOB  prima  di
avviare   il   procedimento   d'ufficio   per   l'integrazione    del
provvedimento informa le altre Autorita' coinvolte. 
5. Il termine di conclusione del procedimento e' di 60 giorni.