Art. 14 (Revoca dell'ammissione alla sperimentazione su istanza di parte) 1. La richiesta di revoca e' presentata dal soggetto ammesso alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punto 2), del Regolamento sandbox. 2. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, commi 1 e 3, lettere b) e c), 7 e 9. 3. La CONSOB delibera sulla domanda entro il termine massimo di 60 giorni ovvero, ove applicabile, nel termine piu' lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento sandbox. I termini indicati decorrono dalla data di presentazione della richiesta.