Art. 15 (Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione) 1. La CONSOB puo' revocare d'ufficio l'ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7), del Regolamento sandbox. 2. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, la CONSOB prima di avviare il procedimento d'ufficio per la revoca del provvedimento di ammissione informa le altre Autorita' coinvolte. La revoca del provvedimento di ammissione da parte di una delle Autorita' comporta la decadenza dell'ammissione alla sperimentazione disposta dalla CONSOB. 3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la CONSOB comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ovvero nel diverso termine in essa indicato, il soggetto interessato puo' presentare proprie osservazioni, deduzioni o difese. 4. Il termine di conclusione del procedimento e' di 60 giorni, ovvero, ove applicabile, e' il termine piu' lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento sandbox. Il termine e' sospeso dalla data di comunicazione di avvio del procedimento alla data di ricezione delle deduzioni o difese del soggetto interessato ovvero alla scadenza del relativo termine. 5. Il provvedimento di revoca dell'ammissione alla sperimentazione e' comunicato tempestivamente al soggetto interessato e alla segreteria tecnica del Comitato. 6. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento sandbox, comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.