(Allegato 1-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
       (Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione) 
 
1.   La   CONSOB   puo'   revocare   d'ufficio   l'ammissione    alla
sperimentazione nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1,  lettera
d), numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7), del Regolamento sandbox. 
2. Nei casi di cui all'articolo  5,  comma  2,  la  CONSOB  prima  di
avviare il procedimento d'ufficio per la revoca del provvedimento  di
ammissione informa le altre Autorita' coinvolte. 
La revoca del provvedimento di  ammissione  da  parte  di  una  delle
Autorita' comporta la decadenza dell'ammissione alla  sperimentazione
disposta dalla CONSOB. 
3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita', la CONSOB  comunica  al  soggetto  interessato
l'avvio del procedimento. 
Entro 20 giorni dalla ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento ovvero nel diverso termine in essa indicato, il soggetto
interessato puo' presentare proprie osservazioni, deduzioni o difese. 
4. Il termine di  conclusione  del  procedimento  e'  di  60  giorni,
ovvero, ove applicabile, e' il termine piu' lungo previsto  ai  sensi
della  normativa  vigente  per  i  procedimenti   di   revoca   delle
autorizzazioni di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  del
Regolamento  sandbox.  Il  termine   e'   sospeso   dalla   data   di
comunicazione di avvio del procedimento alla data di ricezione  delle
deduzioni o difese del soggetto interessato ovvero alla scadenza  del
relativo termine. 
5. Il provvedimento di revoca dell'ammissione alla sperimentazione e'
comunicato tempestivamente al soggetto interessato e alla  segreteria
tecnica del Comitato. 
6. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  del  Regolamento  sandbox,
comporta  la  decadenza  dal   provvedimento   di   ammissione   alla
sperimentazione.