Art. 16 (Conclusione della sperimentazione) 1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dall'unita' organizzativa competente per il monitoraggio, trasmettono a quest'ultima il resoconto di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento sandbox. 2. La CONSOB da' comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.