(Allegato 1-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
                 (Conclusione della sperimentazione) 
 
1. I soggetti ammessi alla sperimentazione,  alla  conclusione  della
stessa  ed  entro  il  termine  fissato   dall'unita'   organizzativa
competente  per  il  monitoraggio,  trasmettono  a  quest'ultima   il
resoconto di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento sandbox. 
2.  La  CONSOB  da'   comunicazione   sul   proprio   sito   internet
dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.