Art. 3 (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) 1. L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento e' individuata sulla base dei seguenti criteri: a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento sandbox, l'unita' organizzativa competente per lo svolgimento dell'istruttoria di autorizzazione o di iscrizione; b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento sandbox, l'unita' organizzativa che sarebbe competente per lo svolgimento dell'istruttoria di autorizzazione o di iscrizione qualora l'attivita' non rientrasse nei casi di esclusione previsti dalla legge; c) per i servizi e le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Regolamento sandbox, l'unita' organizzativa competente in relazione al soggetto vigilato o regolamentato; d) per le fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Regolamento sandbox, l'unita' organizzativa competente a vigilare sull'attivita' per la quale si richiede l'ammissione alla sperimentazione. 2. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del comma precedente, nonche' nel caso di richieste di parere ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento sandbox formulate da altre Autorita' di vigilanza, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' individuata sulla base delle attribuzioni delle competenze per materia riportate nella tabella "Allegato 1" al presente regolamento. 3. Nel caso in cui il procedimento riguardi le competenze di piu' unita' organizzative, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento stesso e' individuata in quella con competenza prevalente; in tal caso, le altre unita' organizzative collaborano in via continuativa per la sollecita trattazione delle istruttorie.