(Allegato 1-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
        (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) 
 
1. L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti indicati  nel
presente regolamento e' individuata sulla base dei seguenti criteri: 
   a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera  a),
del Regolamento sandbox, l'unita'  organizzativa  competente  per  lo
svolgimento dell'istruttoria di autorizzazione o di iscrizione; 
   b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera  b),
del  Regolamento  sandbox,   l'unita'   organizzativa   che   sarebbe
competente per lo svolgimento dell'istruttoria di autorizzazione o di
iscrizione qualora l'attivita' non rientrasse nei casi di  esclusione
previsti dalla legge; 
   c) per i servizi e le attivita' indicate all'articolo 5, comma  1,
lettera  c),  del   Regolamento   sandbox,   l'unita'   organizzativa
competente in relazione al soggetto vigilato o regolamentato; 
   d) per le fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  d),
del Regolamento sandbox, l'unita' organizzativa competente a vigilare
sull'attivita'  per  la   quale   si   richiede   l'ammissione   alla
sperimentazione. 
2. Nei casi previsti alle lettere  c)  e  d)  del  comma  precedente,
nonche' nel caso di richieste di parere ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 6, del Regolamento sandbox  formulate  da  altre  Autorita'  di
vigilanza, l'unita' organizzativa responsabile  del  procedimento  e'
individuata  sulla  base  delle  attribuzioni  delle  competenze  per
materia riportate nella tabella "Allegato 1" al presente regolamento. 
3. Nel caso in cui il procedimento riguardi  le  competenze  di  piu'
unita'  organizzative,  l'unita'   organizzativa   responsabile   del
procedimento  stesso  e'  individuata  in   quella   con   competenza
prevalente; in tal caso, le altre unita' organizzative collaborano in
via continuativa per la sollecita trattazione delle istruttorie.