Art. 5 (Domanda per l'ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento) 1. La domanda di ammissione alla sperimentazione e' redatta utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet della CONSOB. 2. Nei casi in cui le attivita' previste nel progetto rientrino nella competenza di piu' Autorita' e presuppongano l'ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sandbox, la domanda e' inviata contestualmente a tutte le Autorita' coinvolte. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, la CONSOB, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento o il mancato avvio dello stesso quando: a) la domanda non e' presentata nella forma prescritta dal comma 1 ovvero non e' trasmessa secondo le modalita' di cui all'articolo 4; b) la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 e' incompleta; c) la domanda e' sprovvista di uno o piu' degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1. 4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facolta' di presentare una nuova domanda, purche' nel rispetto dell'eventuale termine fissato dalle Autorita' di vigilanza a norma dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sandbox.