Art. 6 (Istruttoria e termine del procedimento) 1. La CONSOB, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento sandbox e puo' richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo. 2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessita' nel maggior termine indicato nella richiesta medesima, la CONSOB comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento sandbox. 3. Nel corso dell'istruttoria, la CONSOB puo' formulare al Comitato o a singole Autorita' o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento sandbox. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di 45 giorni per il suo rilascio. 4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione dei termini previste dal Regolamento sandbox nonche' di quelle previste dalla normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione e' adottato entro i termini previsti dall'articolo 13, comma 6 del Regolamento sandbox. 5. Nel caso di domanda inviata ad altre Autorita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la CONSOB comunica alle altre Autorita' coinvolte: - il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso la CONSOB viene allineato all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre Autorita'; - la sospensione o l'interruzione dei termini del proprio procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre Autorita' comporta il medesimo effetto per il procedimento presso la CONSOB. 6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l'hanno determinata.