(Allegato 1-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
              (Istruttoria e termine del procedimento) 
 
1. La CONSOB, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le
verifiche previste dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento sandbox
e  puo'  richiedere  al  soggetto  istante  eventuali  chiarimenti  o
integrazioni  della  domanda  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo
medesimo. 
2.  In  caso  di  mancata  trasmissione  dei  chiarimenti   o   delle
integrazioni richieste nel termine di 20 giorni  dalla  ricezione  da
parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di
particolare complessita' nel maggior termine indicato nella richiesta
medesima, la CONSOB comunica al soggetto  istante  il  rigetto  della
domanda ai sensi dell'articolo  12,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
Regolamento sandbox. 
3. Nel corso dell'istruttoria, la CONSOB puo' formulare al Comitato o
a  singole  Autorita'  o  amministrazioni  che  ne  fanno  parte  una
richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza  ai
sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento sandbox.  I  termini
di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento sandbox sono sospesi
fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del  termine  di
45 giorni per il suo rilascio. 
4. Fatte salve le cause di sospensione  o  interruzione  dei  termini
previste dal Regolamento sandbox nonche'  di  quelle  previste  dalla
normativa  vigente  per  i  procedimenti  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a),  del  medesimo  Regolamento,  il
provvedimento di ammissione alla sperimentazione e' adottato entro  i
termini previsti dall'articolo 13, comma 6 del Regolamento sandbox. 
5.  Nel  caso  di  domanda  inviata  ad  altre  Autorita'  ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, la CONSOB  comunica  alle  altre  Autorita'
coinvolte: 
   - il termine del proprio procedimento  determinato  ai  sensi  del
comma 4. Il termine del procedimento presso la CONSOB viene allineato
all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti  presso  le
altre Autorita'; 
   - la  sospensione  o  l'interruzione  dei  termini   del   proprio
procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o  la
sospensione  del  procedimento  presso  una  delle  altre   Autorita'
comporta il medesimo effetto per il procedimento presso la CONSOB. 
6.  Agli  interessati  sono  comunicate  le  date  di  inizio  e   di
conclusione della sospensione o interruzione e i motivi  che  l'hanno
determinata.