Art. 7 (Trasmissione della relazione al Comitato) 1. Entro il termine di 45 giorni, calcolati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento sandbox e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica e' trasmessa dalla CONSOB alla segreteria tecnica del Comitato. 2. A seguito della ricezione della relazione sintetica predisposta da altra Autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento sandbox, il membro del Comitato per la CONSOB puo' chiedere il supporto di una o piu' unita' organizzative, al fine di poter valutare eventuali impatti delle considerazioni svolte nella relazione medesima sull'ambito di competenze della CONSOB e formulare, sussistendone i presupposti, una richiesta di convocazione della riunione del Comitato prevista dall'articolo 12, comma 5, del Regolamento sandbox. 3. In caso di richiesta di convocazione di una riunione del Comitato FinTech ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento sandbox, il membro del Comitato per la CONSOB puo' chiedere il supporto di una o piu' unita' organizzative, al fine di ricevere valutazioni ulteriori rispetto a quelle gia' formulate nella relazione sintetica della CONSOB o ai sensi del comma che precede. 4. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'articolo 13, comma 6 del Regolamento sandbox e' sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.