(Allegato 1-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
                   (Conclusione del procedimento) 
 
1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione o  di  mancato
accoglimento della stessa e' comunicato al soggetto istante e,  entro
5 giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato. 
2. La CONSOB pubblica sul  proprio  sito  internet  l'ammissione  del
soggetto istante alla sperimentazione. 
3. Nei casi di domanda inviata a piu' Autorita' di  cui  all'art.  5,
comma 2, la CONSOB  comunica  tempestivamente  alle  altre  Autorita'
coinvolte gli esiti dell'istruttoria di propria  competenza  ai  fini
dell'ammissione o della mancata ammissione alla  sperimentazione.  La
CONSOB effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1
e  2  contestualmente  alle  comunicazioni   e   alla   pubblicazione
effettuate dalle altre Autorita'. Il termine di 5 giorni  di  cui  al
comma 1 decorre dalla data di adozione dell'ultimo  provvedimento  da
parte delle Autorita' competenti. 
4. Salvi i casi  di  manifesta  irricevibilita',  inammissibilita'  e
improcedibilita'  della  domanda,   in   caso   di   esito   negativo
dell'istruttoria, prima dell'adozione del  provvedimento,  la  CONSOB
comunica al soggetto istante, i motivi  che  ostano  all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di 10 giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'istante ha diritto di  presentare  per  iscritto  le
proprie  osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.   La
comunicazione  di  cui  al  primo  periodo  sospende  il  termine  di
conclusione del procedimento, che ricomincia a  decorrere  10  giorni
dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse,
dalla scadenza del termine di cui al  secondo  periodo.  In  caso  di
presentazione di osservazioni, nella  motivazione  del  provvedimento
finale e' data ragione del loro eventuale mancato  accoglimento,  con
specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi  ostativi  ulteriori
che sono conseguenza delle stesse. 
5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'articolo 13,  comma
6, del Regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull'istanza
di ammissione alla sperimentazione non equivale,  in  ogni  caso,  al
provvedimento di accoglimento dell'istanza.