Art. 9 (Numero massimo di progetti ammissibili) 1. La CONSOB puo' fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sandbox. 2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attivita' oggetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento sandbox, il numero massimo di progetti e' distinto in classi omogenee. La CONSOB individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Regolamento sandbox. 3. La sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di piu' classi, la sospensione o l'interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe. 4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione e' valutata positivamente ma non puo' essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento indica espressamente che il progetto sara' preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell'istanza da parte dell'operatore.