(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                      Criteri di individuazione 
               delle unita' organizzative responsabili 
 
Procedimenti amministrativi e fasi procedimentali. 
    1. Il presente elenco riassume i procedimenti amministrativi e le
fasi procedimentali di competenza della  Banca  d'Italia  di  cui  al
presente regolamento. 
Procedimento di ammissione al regime di sperimentazione. 
    2.   Per   il   procedimento   di   ammissione   al   regime   di
sperimentazione, l'unita' organizzativa responsabile e'  il  servizio
indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. 
    3. L'individuazione  dell'unita'  organizzativa  responsabile  e'
effettuata sulla base del riparto di competenza tra i dipartimenti  e
i servizi della Banca  d'Italia,  tenuto  conto  della  rilevanza  in
concreto del regime di sperimentazione per le funzioni  istituzionali
della Banca d'Italia. (1) 
    4.  Nei  casi  in  cui  l'istanza  di  ammissione  interessi   la
competenza di piu' dipartimenti, l'unita' organizzativa  responsabile
e' individuata all'interno del dipartimento per il quale l'istanza e'
ritenuta piu' rilevante. 
    5. Nei casi di cui al criterio 4 e, in generale, in tutti i  casi
in  cui,  all'interno  del  medesimo  dipartimento,  il   regime   di
sperimentazione interessi la competenza  di  piu'  servizi,  l'unita'
organizzativa responsabile e' il servizio per il quale  l'istanza  e'
ritenuta piu' rilevante. 
    6.  Nei  casi  di  cui  all'art.  9  del  regolamento,   l'unita'
organizzativa responsabile per tutti i  procedimenti,  ovvero  per  i
procedimenti  relativi  alla  medesima  classe,  e'   unica   ed   e'
individuata tra uno dei servizi identificati secondo quanto  previsto
ai criteri precedenti. 
Procedimenti  di  proroga,  integrazione  e  revoca  del  regime   di
sperimentazione. 
    7. L'unita' organizzativa  responsabile  per  i  procedimenti  di
proroga, integrazione e  revoca  del  regime  di  sperimentazione  e'
l'unita' responsabile per il procedimento di ammissione. 
Pareri. 
    8. Nei casi in cui alla Banca d'Italia sia richiesto un parere ai
sensi dell'art.  12,  comma  6,  del  regolamento  sandbox,  l'unita'
organizzativa responsabile e'  individuata  sulla  base  dei  criteri
previsti  per  il   procedimento   di   ammissione   al   regime   di
sperimentazione. 

(1) Per un elenco delle funzioni istituzionali, visitare  la  pagina:
    https://www.bancaditalia.it/compiti/.