Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: «Irpinia» senza specificazione della sottozona: «Irpinia» Bianco: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. «Irpinia» Bianco Spumante: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. «Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: Aglianico minimo 50%; possono concorrere per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. «Irpinia» Rosso Spumante, Rosato Spumante: Aglianico minimo 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. «Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso minimo 85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. «Irpinia» spumante con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico: il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, a bacca di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%; «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche Spumante: Aglianico minimo 85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%. «Irpinia» passito con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente minimo per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%; «Irpinia» Aglianico liquoroso: Aglianico minimo 85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%. Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1: «Irpinia» Campi Taurasini: Aglianico minimo 85%; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;