(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai
vini ottenuti da  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale: 
    «Irpinia» senza specificazione della sottozona: 
    «Irpinia» Bianco: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente  minimo
50%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  altri
vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella  provincia  di
Avellino. 
    «Irpinia»  Bianco  Spumante:   Fiano   e   Greco,   da   soli   o
congiuntamente minimo 50%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  tutti
i vitigni a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra
le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. 
    «Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: Aglianico minimo 50%; 
    possono concorrere per la eventuale restante  percentuale,  altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente  o  disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella  provincia  di
Avellino. 
    «Irpinia» Rosso Spumante, Rosato Spumante: Aglianico minimo 50%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  tutti
i vitigni a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, inclusi  tra
le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino. 
    «Irpinia» con la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:
Aglianico, Coda di volpe,  Falanghina,  Fiano,  Greco,  Piedirosso  e
Sciascinoso minimo 85% del corrispondente vitigno; 
    per la restante parte possono  concorrere,  fino  al  15%,  altri
vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente  o  disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella  provincia  di
Avellino. 
    «Irpinia» spumante con la  specificazione  di  uno  dei  seguenti
vitigni: Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico: il vitigno  oggetto  di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  altri
vitigni,  a  bacca  di  analogo  colore  del   vitigno   oggetto   di
specificazione,  non  aromatici,  congiuntamente  o   disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella  provincia  di
Avellino nella percentuale massima del 15%; 
    «Irpinia»  Aglianico  vinificato  in  bianco,   anche   Spumante:
Aglianico minimo 85%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  altri
vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella  provincia  di
Avellino nella percentuale massima del 15%. 
    «Irpinia» passito con  la  specificazione  di  uno  dei  seguenti
vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico; il vitigno  oggetto  di
specificazione deve essere presente minimo per l'85%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  altri
vitigni, congiuntamente  o  disgiuntamente,  di  analogo  colore  del
vitigno oggetto di specificazione,  non  aromatici,  inclusi  tra  le
varieta' idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino  nella
percentuale massima del 15%; 
    «Irpinia» Aglianico liquoroso: Aglianico minimo 85%; 
    possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,  altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente  o  disgiuntamente,
inclusi tra le varieta'  idonee  alla  coltivazione  per  la  regione
Campania e la provincia di Avellino  nella  percentuale  massima  del
15%. 
    Per i vini a denominazione di origine controllata  «Irpinia»  con
la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1: 
    «Irpinia» Campi Taurasini: Aglianico minimo 85%; 
    per la restante parte possono  concorrere,  fino  al  15%,  altri
vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o  disgiuntamente,
inclusi tra le varieta'  idonee  alla  coltivazione  per  la  regione
Campania e la provincia di Avellino;