(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui
all'art. 2 e' cosi' stabilita: 
    «Irpinia»,  nelle  tipologie  bianco,  rosso,  rosato,   novello,
passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno),  liquoroso,
spumante (anche con la specificazione del vitigno),  Aglianico,  Coda
di  volpe,  Falanghina,  Fiano,   Greco,   Piedirosso,   Sciascinoso,
Aglianico vinificato in bianco:  le  aree  vocate  alla  coltivazione
della vite dell'intero territorio amministrativo della  provincia  di
Avellino; 
    «Irpinia» con  l'indicazione  della  sottozona  Campi  Taurasini:
l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul  Calore,  Fontanarosa,  Lapio,
Luogosano,    Mirabella    Eclano,    Montefalcione,     Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi,  Sant'Angelo  all'Esca,  San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo,  Villamaina,
Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino,  Nusco,  Chiusano
San Domenico.