(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
    Zona di vinificazione. 
    Le   operazioni   di   vinificazione,   di    elaborazione,    di
spumantizzazione  e  di   eventuale   invecchiamento   dei   vini   a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o  senza  menzione
di vitigno e per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Irpinia»  con  la  sottozona  di  cui  all'art.  1,  devono   essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino. 
    Restano valide le autorizzazioni  in  deroga  concesse  ai  sensi
dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005. 
    Arricchimento. 
    L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto   alla
denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali,  ferma
restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. 
    Elaborazione. 
    I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Irpinia»  Vino
Spumante devono essere  elaborati  secondo  le  norme  comunitarie  e
nazionali e nel rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  presente
disciplinare. Nel caso detti  vini  siano  elaborati  con  il  metodo
classico, non possono essere immessi al consumo prima di 18 mesi  dal
1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. 
    Le operazioni  di  elaborazione  della  spumantizzazione  possono
avvenire in bottiglia o in autoclave. 
    I vini a denominazione di origine controllata  «Irpinia»  passito
con  la  menzione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:   Fiano,   Greco,
Falanghina, Aglianico, devono  essere  prodotti  nel  rispetto  delle
norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve
sulla pianta oppure dopo la raccolta fino  al  raggiungimento  di  un
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. 
    E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati. 
    Il vino non deve essere immesso al consumo prima  del  1°  giugno
dell'anno successivo la vendemmia. 
    I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso
devono essere elaborati nel rispetto delle  norme  vigenti  per  tale
tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore al 16,00%. 
    E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del  1°
ottobre dell'anno successivo la vendemmia. 
    Resa uva/vino. 
    La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini. 
    Qualora la  resa  superi  i  limiti  suddetti,  ma  non  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 
    Oltre questi ultimi limiti decade il diritto  alla  denominazione
di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito
e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%. 
    Invecchiamento. 
    I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona
Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data  dal  1°
settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.