Art. 5. Norme per la vinificazione Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino. Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005. Arricchimento. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Elaborazione. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Vino Spumante devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 18 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le operazioni di elaborazione della spumantizzazione possono avvenire in bottiglia o in autoclave. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico, devono essere prodotti nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia. Resa uva/vino. La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%. Invecchiamento. I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.