Art. 7. Designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. Caratteri e posizione in etichetta. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche per la tipologia spumante, la specificazione "vinificato in bianco" e' obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Annata. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Vigna. La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme vigenti.