(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento, volumi nominali, 
                        chiusure e recipienti 
 
    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Irpinia»  deve
essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di
volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti. 
    Inoltre,  fatta  esclusione  per  le  tipologie  «Irpinia»  Campi
Taurasini,  «Irpinia»  Fiano  passito,   «Irpinia»   Greco   passito,
«Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito e «Irpinia»
Aglianico liquoroso, e' consentito l'uso dei contenitori  alternativi
al vetro costituiti da un otre di materiale plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro
materiale rigido (bag in box), di volume non inferiore ai 3 litri. 
    I recipienti di cui al comma 1,  ad  esclusione  delle  tipologie
"spumante", devono essere chiusi con tappo raso bocca,  di  materiale
previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo "a corona".
Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di
tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa. 
    Per le tipologie "spumante", le bottiglie di vetro devono  essere
chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale  in  plastica
per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.