Art. 8. Confezionamento, volumi nominali, chiusure e recipienti Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti. Inoltre, fatta esclusione per le tipologie «Irpinia» Campi Taurasini, «Irpinia» Fiano passito, «Irpinia» Greco passito, «Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito e «Irpinia» Aglianico liquoroso, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido (bag in box), di volume non inferiore ai 3 litri. I recipienti di cui al comma 1, ad esclusione delle tipologie "spumante", devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo "a corona". Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa. Per le tipologie "spumante", le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.