Allegato
Indirizzi procedurali
Il seguente testo fornisce indirizzi procedurali al fine di
supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.
1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.
146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20
e B.35. Resta ferma la necessita' di autorizzazione paesaggistica
semplificata per la viabilita' secondaria, ai sensi del punto B.35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:
i. nei casi in cui gli interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilita' ricadano in area tutelata ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del
2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di cui al
presente decreto o in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
ii. nei casi in cui non sia stato approvato con il parere
favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio il
Piano forestale di indirizzo territoriale per la parte inerente la
viabilita' o, se approvato, i Piani di gestione forestale non siano
coerenti con esso.
2. L'attraversamento dei terreni di proprieta' privata e'
disciplinato dal codice civile. Per l'attraversamento, per via
terrestre o aerea, di strade adibite a pubblico transito e'
necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto
proprietario.
3. Le esigenze di protezione dell'ambiente implicano, per la
realizzazione delle diverse tipologie di viabilita' forestale e
silvopastorale, una valutazione in fase di progettazione e
costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei dettagli tecnici
secondo le normative vigenti. Nelle aree naturali protette si
applicano le indicazioni, le norme, i regolamenti di gestione
approvati e vigenti. In loro assenza e' fatto riferimento a quanto
enunciato con il presente decreto.
4. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti
pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia
previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli
strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro
della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)».
6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e
secondaria, anche con la finalita' d'adeguamento della legislazione
alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si intendono
per interventi di:
a) manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento,
riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del
sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il
recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo
complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione
del materiale in esubero ovvero non comportino modificazioni
sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per
cento dei valori esistenti) e strutturali;
b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli
di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti,
anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare
la protezione e la funzionalita' dell'infrastruttura e delle relative
pertinenze purche' non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti
modifiche delle caratteristiche funzionali.
7. Gli interventi sistematici sulla viabilita' esistente che non
costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti alla
conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di
un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti
fisiche o delle modalita' d'uso. A titolo esemplificativo si
riportano le seguenti casistiche:
a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture
forestali che implicano la modifica dei parametri dimensionali o
delle caratteristiche tecniche con conseguente passaggio ad una
categoria superiore;
b) adeguamento funzionale: interventi necessari per ricondurre
l'opera nell'ambito dei parametri dimensionali e delle
caratteristiche tecniche stabiliti per le infrastrutture forestali
disciplinate dal presente decreto. In particolare, con l'adeguamento
l'opera e' ricondotta alla categoria piu' prossima tra quelle
previste dal decreto stesso.
8. Per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e
secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale di
cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Parte di provvedimento in formato grafico