Allegato Indirizzi procedurali Il seguente testo fornisce indirizzi procedurali al fine di supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni. 1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20 e B.35. Resta ferma la necessita' di autorizzazione paesaggistica semplificata per la viabilita' secondaria, ai sensi del punto B.35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017: i. nei casi in cui gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita' ricadano in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di cui al presente decreto o in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004; ii. nei casi in cui non sia stato approvato con il parere favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio il Piano forestale di indirizzo territoriale per la parte inerente la viabilita' o, se approvato, i Piani di gestione forestale non siano coerenti con esso. 2. L'attraversamento dei terreni di proprieta' privata e' disciplinato dal codice civile. Per l'attraversamento, per via terrestre o aerea, di strade adibite a pubblico transito e' necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario. 3. Le esigenze di protezione dell'ambiente implicano, per la realizzazione delle diverse tipologie di viabilita' forestale e silvopastorale, una valutazione in fase di progettazione e costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei dettagli tecnici secondo le normative vigenti. Nelle aree naturali protette si applicano le indicazioni, le norme, i regolamenti di gestione approvati e vigenti. In loro assenza e' fatto riferimento a quanto enunciato con il presente decreto. 4. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. 5. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)». 6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e secondaria, anche con la finalita' d'adeguamento della legislazione alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si intendono per interventi di: a) manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento, riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per cento dei valori esistenti) e strutturali; b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare la protezione e la funzionalita' dell'infrastruttura e delle relative pertinenze purche' non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. 7. Gli interventi sistematici sulla viabilita' esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalita' d'uso. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche: a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture forestali che implicano la modifica dei parametri dimensionali o delle caratteristiche tecniche con conseguente passaggio ad una categoria superiore; b) adeguamento funzionale: interventi necessari per ricondurre l'opera nell'ambito dei parametri dimensionali e delle caratteristiche tecniche stabiliti per le infrastrutture forestali disciplinate dal presente decreto. In particolare, con l'adeguamento l'opera e' ricondotta alla categoria piu' prossima tra quelle previste dal decreto stesso. 8. Per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Parte di provvedimento in formato grafico