(Allegato)
                                                             Allegato 
Indirizzi procedurali 
    Il seguente testo  fornisce  indirizzi  procedurali  al  fine  di
supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi  dell'art.
146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  recante  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20
e B.35. Resta ferma la  necessita'  di  autorizzazione  paesaggistica
semplificata per la viabilita' secondaria, ai sensi  del  punto  B.35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017: 
      i.  nei  casi  in  cui  gli  interventi  di   realizzazione   o
adeguamento della viabilita'  ricadano  in  area  tutelata  ai  sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del
2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di  cui  al
presente decreto o in area  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  ai
sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004; 
      ii. nei casi in cui non  sia  stato  approvato  con  il  parere
favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio  il
Piano forestale di indirizzo territoriale per la  parte  inerente  la
viabilita' o, se approvato, i Piani di gestione forestale  non  siano
coerenti con esso. 
    2.  L'attraversamento  dei  terreni  di  proprieta'  privata   e'
disciplinato  dal  codice  civile.  Per  l'attraversamento,  per  via
terrestre  o  aerea,  di  strade  adibite  a  pubblico  transito   e'
necessario  acquisire  l'autorizzazione   da   parte   del   soggetto
proprietario. 
    3. Le esigenze di  protezione  dell'ambiente  implicano,  per  la
realizzazione delle  diverse  tipologie  di  viabilita'  forestale  e
silvopastorale,  una  valutazione  in   fase   di   progettazione   e
costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei  dettagli  tecnici
secondo  le  normative  vigenti.  Nelle  aree  naturali  protette  si
applicano  le  indicazioni,  le  norme,  i  regolamenti  di  gestione
approvati e vigenti. In loro assenza e' fatto  riferimento  a  quanto
enunciato con il presente decreto. 
    4.  Nelle  aree  naturali   protette,   prive   degli   strumenti
pianificatori  previsti,  si  applicano  le  misure  di  salvaguardia
previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. 
    5.  Nei  siti  della  rete  ecologica  Natura  2000  prive  degli
strumenti pianificatori previsti si applica il decreto  del  Ministro
della transizione ecologica del 17  ottobre  2007,  n.  184  «Criteri
minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)». 
    6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione
della  viabilita'   forestale   e   silvo-pastorale,   principale   e
secondaria, anche con la finalita' d'adeguamento  della  legislazione
alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si  intendono
per interventi di: 
      a)  manutenzione   ordinaria,   le   opere   di   mantenimento,
riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per  l'efficienza  del
sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso  il
recupero  dell'originaria  sezione  della  carreggiata  e   del   suo
complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione
del  materiale  in  esubero  ovvero  non   comportino   modificazioni
sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del  15  per
cento dei valori esistenti) e strutturali; 
      b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti  quelli
di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e  sostituire  parti,
anche strutturali, del tracciato e volti a garantire  e  ripristinare
la protezione e la funzionalita' dell'infrastruttura e delle relative
pertinenze purche' non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti
modifiche delle caratteristiche funzionali. 
    7. Gli interventi sistematici sulla viabilita' esistente che  non
costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti  alla
conservazione    o    all'adeguamento/mutamento     funzionale     di
un'infrastruttura,  determinandone  una  modifica  delle   componenti
fisiche  o  delle  modalita'  d'uso.  A  titolo  esemplificativo   si
riportano le seguenti casistiche: 
      a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture
forestali che implicano la  modifica  dei  parametri  dimensionali  o
delle caratteristiche  tecniche  con  conseguente  passaggio  ad  una
categoria superiore; 
      b) adeguamento funzionale: interventi necessari per  ricondurre
l'opera   nell'ambito   dei   parametri    dimensionali    e    delle
caratteristiche tecniche stabiliti per  le  infrastrutture  forestali
disciplinate dal presente decreto. In particolare, con  l'adeguamento
l'opera  e'  ricondotta  alla  categoria  piu'  prossima  tra  quelle
previste dal decreto stesso. 
    8. Per quanto riguarda  la  programmazione  e  la  pianificazione
della  viabilita'   forestale   e   silvo-pastorale,   principale   e
secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale  di
cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico