(Disposizioni)
 
               Disposizioni di vigilanza per le banche 
 
 
 
                Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 
 
 
                              TITOLO IV 
 
                             Capitolo 2 
 
                 POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE 
                          E INCENTIVAZIONE 
 
 
                       TITOLO IV - Capitolo 2 
        POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
  Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53
e 67 del Testo Unico  Bancario  (TUB).  Esse  danno  attuazione  alla
direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito,  CRD  (1),  come
modificata  dalla  direttiva  (UE)  2019/878   (c.d.   CRD   V)   (2)
relativamente  alle  previsioni  in  essa  contenute  in  materia  di
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle  banche  e
nei gruppi bancari e tengono conto  degli  indirizzi  e  dei  criteri
concordati  in  sede  internazionale,  tra  cui  quelli  dell'EBA   e
dell'FSB. 
______ 
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
  26 giugno 2013, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
  europea del 27 giugno 2013, sull'accesso all'attivita'  degli  enti
  creditizi e sulla vigilanza  prudenziale  sugli  enti  creditizi  e
  sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE
  e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. 
(2) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
  del 20 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
  europea del 7 giugno 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per
  quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di  partecipazione
  finanziaria, le societa' di partecipazione  finanziaria  mista,  la
  remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza  e  le  misure  di
  conservazione del capitale. 
 
  La disciplina  dell'Unione  europea  ricomprende  espressamente  le
politiche e le prassi di remunerazione e  incentivazione  nell'ambito
degli assetti organizzativi e di governo societario  delle  banche  e
dell'attivita' di controllo da parte  delle  autorita'  di  vigilanza
(3). La normativa europea reca principi e criteri specifici a cui  le
banche  devono  attenersi  al  fine   di:   garantire   la   corretta
elaborazione e  attuazione  dei  sistemi  di  remunerazione;  gestire
efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare  che  il
sistema di  remunerazione  tenga  opportunamente  conto  dei  rischi,
attuali e  prospettici,  del  grado  di  patrimonializzazione  e  dei
livelli di liquidita' di ciascun intermediario; accrescere  il  grado
di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo  da
parte delle autorita' di vigilanza. 
  L'obiettivo e' pervenire - nell'interesse di tutti gli  stakeholder
- a sistemi di remunerazione, in linea con i valori, le  strategie  e
gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con  i  risultati
aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi,
coerenti con i livelli  di  capitale  e  di  liquidita'  necessari  a
fronteggiare le attivita' intraprese e, in ogni caso, tali da evitare
incentivi distorti che possano indurre a violazioni  normative  o  ad
un'eccessiva  assunzione  di  rischi  per  la  banca  e  il   sistema
finanziario nel suo complesso. 
_____ 
(3) Si vedano gli articoli 74 e 102 della direttiva CRD. 
  Nel loro insieme, le best practices e gli orientamenti espressi  in
ambito   internazionale    costituiscono    indirizzi    e    criteri
interpretativi utili per il corretto recepimento  delle  disposizioni
da parte delle banche nonche' per orientare e calibrare  l'azione  di
controllo dell'autorita' di  vigilanza.  Considerato  il  particolare
rilievo che le linee guida emanate  dall'EBA  assumono  nel  contesto
normativo europeo, i contenuti essenziali di queste linee guida  sono
ripresi nelle presenti disposizioni  e  quindi  recepiti  nel  quadro
normativo nazionale come norme cogenti per le banche. 
  Le presenti disposizioni si integrano con  i  regolamenti  delegati
emanati  dalla  Commissione  europea  sulla  base  dei  regulatory  o
implementing technical standards proposti dall'EBA,  ai  sensi  della
CRD.  Questi  hanno  carattere   vincolante   e   sono   direttamente
applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si  fa  rinvio  per  le
materie dagli stessi trattate. Rilevano, infine, le  Decisioni  della
Banca Centrale Europea (BCE) emanate ai sensi del RMVU. 
  Anche in linea con l'impostazione europea, le presenti disposizioni
formano parte  integrante  delle  regole  sull'organizzazione  e  sul
governo  societario  e  si  inseriscono  in  un  piu'  ampio  sistema
normativo che comprende anche la disciplina specifica per le societa'
quotate, per altri intermediari vigilati e per la  distribuzione  dei
prodotti bancari (4),  nonche'  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento. Con riferimento a quest'ultimo profilo, le disposizioni
si integrano con quelle adottate dalla Consob in tema di politiche  e
prassi di remunerazione, volte a garantire il rispetto delle norme di
correttezza e trasparenza  nella  prestazione  dei  servizi  e  delle
attivita' di investimento e per  l'effettiva  gestione  dei  relativi
conflitti di interesse. 
______ 
(4) Si richiamano, in  particolare,  le  regole  sulle  politiche  di
  remunerazione del personale  e  dei  terzi  addetti  alla  rete  di
  vendita  contenute  nelle  Disposizioni  della  Banca  d'Italia  in
  materia  di  trasparenza  e   correttezza   delle   relazioni   tra
  intermediari e clienti. 
 
2. Fonti normative 
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del TUB: 
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia  il
  compito di emanare disposizioni di  carattere  generale  aventi  ad
  oggetto il governo societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
  contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione
  e incentivazione; 
- art. 53, comma 1, lett. d-bis), che attribuisce alla Banca d'Italia
  il compito di  disciplinare  l'informativa  che  le  banche  devono
  rendere al pubblico  sulle  materie  espressamente  previste  nello
  stesso comma, ivi compresi il governo societario,  l'organizzazione
  amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi
  di remunerazione e incentivazione; 
- art. 53, comma 4, ai sensi del quale i soci e  gli  amministratori,
  fermi restando gli  obblighi  previsti  dall'articolo  2391,  primo
  comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni  in  cui
  abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; 
- art. 53, comma 4-quinquies, che attribuisce alla Banca d'Italia  la
  facolta' di prevedere  che  determinate  decisioni  in  materia  di
  remunerazione e di incentivazione  siano  rimesse  alla  competenza
  dell'assemblea  dei  soci,  anche   nel   modello   dualistico   di
  amministrazione  e  controllo,  stabilendo  quorum  costitutivi   e
  deliberativi anche in deroga a norme di legge; 
- art. 53, comma 4-sexies, ai sensi del  quale:  e'  nullo  qualunque
  patto o clausola non  conforme  alle  disposizioni  in  materia  di
  sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi dello
  stesso articolo  53,  comma  1,  lett.  d),  o  contenute  in  atti
  dell'Unione europea direttamente  applicabili;  la  nullita'  della
  clausola non comporta la  nullita'  del  contratto;  le  previsioni
  contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite  di  diritto,  ove
  possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei
  valori piu' prossimi alla pattuizione originaria; 
- art. 67, comma 1, lett. d) ed e), che, al  fine  di  realizzare  la
  vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia la  facolta'
  di impartire  alla  capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere,
  disposizioni  concernenti  il  gruppo   bancario   complessivamente
  considerato o singole componenti, aventi  ad  oggetto:  il  governo
  societario,  l'organizzazione   amministrativa   e   contabile,   i
  controlli interni, i sistemi di remunerazione  e  incentivazione  e
  l'informativa da rendere al pubblico su queste materie; 
- art. 67, comma 3-ter, ai sensi del quale, nella vigilanza  su  base
  consolidata,  si  applica  l'articolo  53,  commi   4-quinquies   e
  4-sexies; 
- art. 127,  comma  01,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia,  in
  conformita' delle deliberazioni del CICR, la  facolta'  di  dettare
  disposizioni in materia di organizzazione e controlli  interni  con
  riguardo alla  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e  dei
  rapporti con i clienti di cui al titolo VI del TUB; 
e inoltre da: 
- CRR; 
- Regolamento delegato (UE) n. 923, adottato  il  25  marzo  2021  ai
  sensi dell'articolo 94(2)  della  CRD  su  proposta  dell'EBA,  che
  integra la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
  che  stabiliscono  i  criteri  per  definire   le   responsabilita'
  manageriali, le funzioni di controllo, l'unita' operativa/aziendale
  rilevante  e  l'impatto  significativo  sul  profilo   di   rischio
  dell'unita'  operativa/aziendale  in   questione,   e   i   criteri
  qualitativi e quantitativi adeguati per identificare  le  categorie
  di personale le cui attivita' professionali hanno  un  impatto  sul
  profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante
  di quello delle  categorie  di  personale  menzionate  all'articolo
  92(3) della CRD; 
- Regolamento delegato (UE) n. 527, adottato  il  12  marzo  2014  ai
  sensi dell'articolo 94(2)  della  CRD  su  proposta  dell'EBA,  che
  integra la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
  relative alla  specificazione  delle  categorie  di  strumenti  che
  riflettono in modo adeguato la qualita' del  credito  dell'ente  in
  modo continuativo e sono adeguati per  essere  utilizzati  ai  fini
  della remunerazione variabile; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai
  sensi dell'articolo 434 bis  del  CRR  su  proposta  dell'EBA,  che
  integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche  di  attuazione
  relative alla pubblicazione da parte degli enti delle  informazioni
  di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR  (in  particolare,
  articolo  17  e  allegati  XXXIII  e  XXXIV  del   Regolamento   di
  esecuzione). 
Vengono inoltre in rilievo: 
- CRD; 
- RMVU; 
- RQMVU; 
- Orientamenti dell'EBA su politiche di remunerazione sane e neutrali
  rispetto al genere  ai  sensi  dell'articolo  74,  paragrafo  3,  e
  dell'articolo 75, paragrafo 2, della CRD (EBA/GL/2021/04); 
- Orientamenti sull'esercizio di raccolta di informazioni riguardanti
  i c.d. high earners e sull'esercizio di benchmarking in materia  di
  remunerazioni ai sensi dell'articolo 75 della CRD; 
- Orientamenti concernenti le politiche e le prassi di  remunerazione
  relative alla vendita  e  alla  fornitura  di  prodotti  e  servizi
  bancari al  dettaglio  (ABE/GL/2016/06),  emanati  dall'EBA  il  13
  dicembre 2016; 
- Decisione  della  Banca  Centrale  Europea  sulla   procedura   per
  l'esclusione del personale dalla presunzione di  avere  un  impatto
  rilevante sul profilo di rischio della banca vigilata; 
- Principles  for  sound  compensation  practices  e   Implementation
  standards   emanati   dal   Financial   Stability    Board    (FSB)
  rispettivamente il 2 aprile 2009 e il 25 settembre 2009, nonche' la
  Supplementary Guidance to the FSB Principles and Standards on sound
  compensation practices in materia di "misconduct" del 9 marzo 2018; 
- Range of  methodologies  for  risk  and  performance  alignment  of
  remuneration emanati dal  Comitato  di  Basilea  per  la  Vigilanza
  Bancaria a maggio 2011; 
- Compensation  principles  and  standards   assessment   methodology
  emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a gennaio
  2010; 
- Raccomandazione della Commissione europea del 30 aprile  2009,  che
  integra le raccomandazioni 2004/913/CE  e  2005/162/CE  per  quanto
  riguarda il regime concernente la remunerazione  degli  consiglieri
  delle societa' quotate. 
 
3. Definizioni 
  Ai fini della presente disciplina si intende per: 
 
- Banca: le banche o le societa' capogruppo di un gruppo bancario; 
- Banca  quotata:  le  banche   con   azioni   quotate   in   mercati
  regolamentati; 
- Banche di minori dimensioni o complessita' operativa: le banche  il
  cui attivo di bilancio e', su base individuale, pari o inferiore  a
  5  miliardi  di  euro,  calcolato  come  media  dei  quattro   anni
  immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, che non
  appartengono a un gruppo con attivo di bilancio consolidato pari  o
  superiore a 30 miliardi di euro. 
In deroga a quanto precede,  le  banche  di  credito  cooperativo  si
  considerano "di minori  dimensioni  o  complessita'  operativa"  (e
  quindi, ai fini delle presenti  disposizioni,  non  si  considerano
  banche "significative" ai sensi dell'art.  6(4)  dell'RMVU)  se  il
  loro attivo di bilancio e', su base individuale, pari o inferiore a
  5  miliardi  di  euro,  calcolato  come  media  dei  quattro   anni
  immediatamente precedenti l'esercizio finanziario  corrente,  anche
  quando aderenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari  o
  superiore a 30 miliardi di euro; 
- Beneficio pensionistico discrezionale: il beneficio  accordato,  al
  personale o a gruppi limitati di personale, su base  individuale  e
  discrezionale, esclusi i diritti  maturati  ai  sensi  del  sistema
  pensionistico  adottato  dalla  banca  per   la   generalita'   del
  personale; 
- Organo con funzione di controllo o organo  di  controllo:  l'organo
  con funzione di controllo o l'organo di controllo come definito nel
  Capitolo 1 del presente Titolo; 
- Organo con funzione di gestione: l'organo con funzione di  gestione
  come definito nel Capitolo 1 del presente Titolo; 
- Organo  con  funzione  di  supervisione  strategica:  l'organo  con
  funzione di supervisione strategica come definito  nel  Capitolo  1
  del presente Titolo; 
- Funzioni aziendali di controllo: le funzioni aziendali di controllo
  come definite nella disciplina della Banca d'Italia in  materia  di
  sistema dei controlli interni; 
- Personale: i componenti degli organi con funzione  di  supervisione
  strategica, gestione e controllo, i dipendenti  e  i  collaboratori
  della banca; 
- Personale piu' rilevante: le categorie di soggetti la cui attivita'
  professionale ha o puo' avere un impatto rilevante sul  profilo  di
  rischio della banca o del gruppo bancario (cfr. par. 6); 
- Remunerazione:  ogni  forma  di  pagamento  o  beneficio,   incluse
  eventuali componenti  accessorie  (c.d.  allowances),  corrisposto,
  direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari  o
  servizi o  beni  in  natura  (fringe  benefits),  in  cambio  delle
  prestazioni  di  lavoro  o  dei  servizi  professionali  resi   dal
  personale alla banca o  ad  altre  societa'  del  gruppo  bancario.
  Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali,  accordati
  al personale su  base  non  discrezionale,  che  rientrano  in  una
  politica generale della banca e che non producono effetti sul piano
  degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi; 
- Remunerazione fissa: la  remunerazione  che  ha  natura  stabile  e
  irrevocabile, determinata  e  corrisposta  sulla  base  di  criteri
  prestabiliti e non discrezionali - quali, in particolare, i livelli
  di esperienza professionale e di responsabilita' - che  non  creano
  incentivi  all'assunzione  di  rischi   e   non   dipendono   dalle
  performance della banca; 
- Remunerazione variabile: 
i. la remunerazione il cui riconoscimento o la cui erogazione possono
    modificarsi in  relazione  alla  performance,  comunque  misurata
    (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o ad altri  parametri  (es.
    periodo di permanenza), esclusi il trattamento di  fine  rapporto
    stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di  lavoro
    e l'indennita' di mancato preavviso, quando il loro ammontare  e'
    determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti  da
    essa previsti; 
ii. i benefici pensionistici discrezionali e gli importi pattuiti tra
    la banca e il personale in vista o in occasione della conclusione
    anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione  anticipata
    dalla carica, indipendentemente dal titolo, dalla  qualificazione
    giuridica  e  dalla  motivazione  economica  per  i  quali   sono
    riconosciuti. Tra questi importi sono inclusi quelli riconosciuti
    a titolo di patto di non concorrenza o nell'ambito di un  accordo
    per la composizione di una  controversia  attuale  o  potenziale,
    qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; 
iii. i carried  interest,  come  qualificati  dalle  disposizioni  in
    materia di politiche e prassi di remunerazione  e  incentivazione
    per  il  settore  del  risparmio  gestito,  di  attuazione  delle
    direttive 2009/65/CE (c.d. UCITS) e 2011/61/UE (c.d. AIFMD); 
iv. ogni altra  forma  di  remunerazione  che  non  sia  univocamente
    qualificabile come remunerazione fissa. 
 
4. Destinatari della disciplina 
  Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane  e  alle
societa' capogruppo di un gruppo bancario e,  in  quanto  compatibili
(5), alle succursali italiane di  banche  extra-comunitarie,  secondo
quanto previsto nel par. 7. 
______ 
(5) Al personale delle succursali  si  applicano  in  particolare  le
  regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al  pubblico
  e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali. 
 
  La societa' capogruppo, nell'esercizio dei poteri  di  direzione  e
coordinamento, definisce una politica  di  remunerazione  del  gruppo
coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e  di  tutte  le  sue
componenti;  essa  assicura,  inoltre,  che  le  remunerazioni  nelle
societa'  del  gruppo  siano  conformi  ai  principi  e  alle  regole
contenuti nel presente Capitolo e, nel caso di societa'  estere,  non
contrastino con il diritto nazionale  del  paese  in  cui  esse  sono
insediate. 
 
5. Principi e criteri generali 
  Adeguati  meccanismi  di  remunerazione  e  di  incentivazione  dei
consiglieri  e  del  management  della  banca  possono  favorire   la
competitivita'  e  il  buon  governo  delle  imprese   bancarie.   La
remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti
all'interno  dell'organizzazione  aziendale,  tende  ad  attrarre   e
mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalita'  e  capacita'
adeguate alle esigenze dell'impresa. 
  Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti  in  coerenza  con
gli obiettivi e i valori aziendali,  ivi  inclusi  gli  obiettivi  di
finanza sostenibile che  tengono  conto,  tra  l'altro,  dei  fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG),  e  con  le  strategie  di
lungo periodo e le politiche di prudente gestione del  rischio  della
banca, ivi comprese le  strategie  di  monitoraggio  e  gestione  dei
crediti deteriorati, coerentemente con  quanto  definito  nell'ambito
delle  disposizioni  sul  processo  di  controllo   prudenziale.   In
particolare,  le  forme  di  retribuzione  incentivante,  basate   su
strumenti finanziari (es. stock option) o collegate alla  performance
aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la
determinazione della propensione al rischio (ad  es.,  Risk  Appetite
Framework - "RAF") e con le politiche di governo e  di  gestione  dei
rischi (6); esse devono tenere inoltre conto del costo e del  livello
del capitale e della liquidita' necessari a fronteggiare le attivita'
intraprese ed essere strutturate in modo da evitare  il  prodursi  di
incentivi in conflitto con l'interesse della societa' in un'ottica di
lungo periodo. 
______ 
(6) Per il personale coinvolto nella concessione del credito le forme
  di  retribuzione  incentivante  devono  tenere   conto   anche   di
  indicatori sulla qualita' creditizia adeguati e  allineati  con  la
  propensione della banca al rischio di credito. 
 
  I sistemi di remunerazione  e  incentivazione  del  personale  sono
inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del  complesso
delle disposizioni di legge, regolamentari e  statutarie  nonche'  di
eventuali codici etici o di condotta applicabili  alle  banche  e  ai
gruppi bancari. Essi, soprattutto quando riferiti agli  addetti  alle
reti interne ed esterne di cui le banche si avvalgono  (7)  (8),  non
possono basarsi solo  su  obiettivi  commerciali,  ma  devono  essere
ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con  la  clientela,
contenimento dei rischi legali e reputazionali, neutralita'  rispetto
al genere  secondo  quanto  previsto  nel  paragrafo  5.1,  tutela  e
fidelizzazione  della  clientela,  rispetto  delle  disposizioni   di
auto-disciplina eventualmente applicabili. Per gli addetti alle  reti
interne ed esterne, nonche'  per  i  soggetti  a  cui  sono  affidati
compiti di controllo, si richiamano in particolare le disposizioni di
vigilanza in materia di  trasparenza  bancaria  e  correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clientela, nonche' quelle in materia  di
antiriciclaggio. 
______ 
(7) Per le reti distributive esterne, cfr. Sezione IV, par. 1. 
(8) Nel  caso  in  cui,  per  la  distribuzione  di  propri  prodotti
  finanziari,  la  banca  si  avvalga  delle  reti  (es.   consulenti
  finanziari   abilitati   all'offerta   fuori   sede,    dipendenti,
  collaboratori) di un'altra banca, quest'ultima  resta  responsabile
  della corretta  definizione  delle  politiche  di  remunerazione  e
  incentivazione di tali reti. 
 
  Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti  delle  presenti
disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale  non  sia
remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici  tramite  veicoli,
strumenti o modalita' comunque elusive delle  presenti  disposizioni,
con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali  e  filiazioni
estere (ovunque insediate)  (9).  Le  banche  richiedono  al  proprio
personale, attraverso specifiche pattuizioni,  di  non  avvalersi  di
strategie  di  copertura   personale   o   di   assicurazioni   sulla
retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare  gli
effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.
Per assicurare il rispetto di quanto precede le funzioni aziendali di
controllo o la funzione risorse umane conducono verifiche a  campione
sui conti interni di custodia e amministrazione almeno del  personale
piu' rilevante. Le banche richiedono, in ogni caso, al personale piu'
rilevante,   attraverso   specifiche   pattuizioni,   di   comunicare
l'esistenza o l'accensione di conti  di  custodia  e  amministrazione
presso altri intermediari. 
______ 
(9) A titolo  esemplificativo  vengono  in  rilievo:  outsourcing  di
  attivita' a soggetti esterni al gruppo; utilizzo di  personale  non
  dipendente; operazioni con parti correlate alla banca o al  gruppo;
  corresponsione  di   bonus   sotto   forma   di   attribuzione   di
  significativi  benefici  in  natura;  remunerazione   per   servizi
  professionali accordata sotto forma di dividendi o  altri  proventi
  solo formalmente a titolo di partecipazione al  capitale;  compensi
  percepiti dal personale per incarichi assunti per conto della banca
  presso societa' o enti esterni alla banca  o  al  gruppo  cui  essa
  eventualmente  appartiene;  etc.  Vengono  inoltre  in  rilievo  le
  situazioni di cui alla Sezione 10.2 ("Elusione") degli Orientamenti
  su sane politiche di remunerazione dell'EBA. 
 
  Le  banche  individuano  altresi'  le  tipologie  di  operazioni  e
investimenti finanziari direttamente o indirettamente effettuati  dal
personale piu' rilevante che potrebbero incidere  sui  meccanismi  di
allineamento ai rischi e, piu' in generale, sul  perseguimento  delle
finalita' della presente disciplina. 
  Se tali operazioni e investimenti finanziari sono effettuati  sulla
base di una iniziativa rivolta al personale dalla banca  o  da  altra
societa' del  gruppo,  le  politiche  di  remunerazione  della  banca
forniscono adeguate informazioni in merito e ne motivano la  coerenza
con le finalita' della presente disciplina. 
  In ogni caso, le banche richiedono al personale piu'  rilevante  di
comunicare le operazioni e gli investimenti finanziari effettuati che
rientrano tra le tipologie preventivamente individuate; esse  tengono
conto  delle  informazioni  ricevute  nel  calibrare  i  sistemi   di
remunerazione  e  incentivazione  del  personale,   con   particolare
riguardo ai meccanismi di allineamento ai rischi  e  alla  situazione
patrimoniale e reddituale della banca  (es.  durata  del  periodo  di
differimento, sistemi di malus e claw-back, ecc.). 
 
5.1. Neutralita' delle politiche di remunerazione rispetto al genere 
  Le politiche di remunerazione sono neutrali rispetto al genere  del
personale e contribuiscono a perseguire la completa  parita'  tra  il
personale. Esse assicurano, a parita' di  attivita'  svolta,  che  il
personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di
condizioni per il suo riconoscimento e pagamento,  in  attuazione  di
quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia  di  politiche
di remunerazione (in particolare paragrafi 23-27). 
  I principi e le misure che le banche  adottano  per  assicurare  la
neutralita' delle  politiche  di  remunerazione  sono  opportunamente
motivati e formalizzati nell'ambito della politica  di  remunerazione
sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi della Sezione II, par. 1. 
  Le previsioni del presente paragrafo non limitano  la  possibilita'
per le banche di adottare misure volte a promuovere l'esercizio delle
attivita' professionali da parte del genere meno rappresentato ovvero
a evitare o compensare svantaggi  nelle  carriere  professionali  del
genere meno rappresentato. 
  Nell'ambito del riesame periodico di cui alla Sezione II,  par.  2,
l'organo con funzione di supervisione strategica, con il supporto del
comitato remunerazioni, ove istituito, analizza la neutralita'  delle
politiche di remunerazione rispetto al genere e sottopone a  verifica
il divario retributivo di genere (gender pay gap) e la sua evoluzione
nel tempo. In questo ambito, le banche identificano il  rapporto  fra
la remunerazione media del personale del genere piu' rappresentato  e
quella del personale del genere meno rappresentato, distinguendo  tra
personale piu' rilevante  e  restante  personale  ed  escludendo  dal
calcolo la remunerazione dei componenti dell'organo con  funzione  di
supervisione strategica e di gestione, per i  quali  il  rapporto  e'
calcolato separatamente dai precedenti (10). Ove emergano  differenze
rilevanti, le banche documentano i motivi del divario retributivo  di
genere e adottano le opportune azioni correttive, salvo  che  possano
dimostrare che il divario non e' dovuto a politiche di  remunerazione
non neutrali rispetto al genere. 
______ 
(10) Questi rapporti sono calcolati separatamente per ciascuno  Stato
  in cui la banca o il gruppo opera. Le  banche  possono  individuare
  modalita'  ulteriori  per  rilevare   e   monitorare   il   divario
  retributivo di genere. 
 
6. Identificazione del "personale piu' rilevante" 
  Il processo di identificazione  del  personale  piu'  rilevante  e'
svolto annualmente da tutte le banche, indipendentemente  dal  regime
applicabile al proprio personale piu' rilevante ai sensi del par.  4,
in applicazione dei criteri individuati nel presente paragrafo e  nel
Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923; questo  processo
consente, infatti, di graduare l'applicazione dell'intera  disciplina
in funzione dell'effettiva capacita' delle singole  figure  aziendali
di incidere sul profilo  di  rischio  della  banca.  Il  processo  di
identificazione del personale piu' rilevante e' condotto anche  dalle
succursali italiane di  banche  di  Paesi  terzi,  che  informano  la
societa' capogruppo degli esiti del processo svolto. 
  Nel caso di gruppi, la societa' capogruppo identifica il  personale
piu' rilevante per il gruppo avendo riguardo a tutte le societa'  del
gruppo, siano esse assoggettate o no alla presente disciplina su base
individuale. Essa  assicura  altresi'  la  complessiva  coerenza  del
processo  di  identificazione  per   l'intero   gruppo   nonche'   il
coordinamento  tra  le  presenti  disposizioni  e  le  altre   regole
eventualmente applicabili a ciascuna societa', anche in  ragione  del
settore di appartenenza, tenendo conto degli esiti della  valutazione
condotta dalle singole  componenti  del  gruppo  che  sono  tenute  a
effettuarla su base individuale. 
  Le societa' del  gruppo  partecipano  attivamente  al  processo  di
identificazione del personale piu' rilevante per il  gruppo  condotto
dalla societa' capogruppo, forniscono a quest'ultima le  informazioni
necessarie e si attengono alle indicazioni ricevute. 
  Le banche si  dotano  di  una  politica  relativa  al  processo  di
identificazione  del  personale  piu'  rilevante,  che  forma   parte
integrante della  politica  di  remunerazione  e  incentivazione.  La
politica sul processo di identificazione del personale piu' rilevante
definisce  almeno:  i  criteri  e   le   procedure   utilizzati   per
l'identificazione del personale piu' rilevante, ivi  compresi  quelli
per la determinazione dell'esercizio finanziario di  riferimento  per
il  calcolo  della  remunerazione  variabile  (11)   e   quelli   per
l'eventuale esclusione  ai  sensi  del  par.  6.1;  le  modalita'  di
valutazione del personale; il ruolo svolto dagli organi  societari  e
dalle  funzioni   aziendali   competenti   per   l'elaborazione,   il
monitoraggio e il riesame del processo di identificazione. 
______ 
(11) Cfr. articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE)  del
  25 marzo 2021, n. 923. 
 
  Il personale piu' rilevante comprende: 
a) i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e
  di gestione e l'alta dirigenza; 
b) i membri  del  personale  con  responsabilita'  manageriali  sulle
  funzioni aziendali di controllo  o  in  unita'  operative/aziendali
  rilevanti; 
c) i membri del personale per i quali  le  seguenti  condizioni  sono
  congiuntamente rispettate: 
    i. la remunerazione totale nell'esercizio  precedente  e'  stata,
    congiuntamente,  pari  o  superiore:   a   500.000   euro;   alla
    remunerazione totale media riconosciuta al personale di cui  alla
    lettera a); 
    ii. l'attivita' professionale e' svolta all'interno di  un'unita'
    operativa/aziendale rilevante e ha un impatto  significativo  sul
    profilo di rischio dell'unita' operativa/aziendale. 
  Ai fini dell'identificazione del personale piu' rilevante sub b)  e
c), rilevano le definizioni contenute nel Regolamento  delegato  (UE)
del 25 marzo 2021, n. 923. 
  Il  personale  piu'   rilevante   include   altresi'   i   soggetti
identificati in attuazione del Regolamento delegato (UE) del 25 marzo
2021, n. 923. 
  Le banche individuano  e  applicano  criteri  aggiuntivi  a  quelli
stabiliti nel presente paragrafo e nel citato  Regolamento  delegato,
se necessario per identificare ulteriori soggetti che assumono rischi
rilevanti per la banca. 
  Gli esiti  del  processo  di  identificazione  del  personale  piu'
rilevante sono opportunamente motivati e  formalizzati  e  contengono
almeno le seguenti informazioni: il numero del personale identificato
come personale piu' rilevante, ivi compreso il  numero  dei  soggetti
identificati  per  la  prima  volta;  i  nomi  o  gli  identificativi
individuali, i ruoli e  le  responsabilita'  di  tale  personale;  un
confronto con gli esiti del  processo  di  identificazione  dell'anno
precedente.  Le  medesime  informazioni   riguardano   il   personale
eventualmente escluso e quello per il quale e' stata presentata o  si
intende presentare una istanza di esclusione, ai sensi del par. 6.1. 
 
6.1. Procedimento per l'esclusione del personale piu' rilevante (12) 
  Qualora le  banche  ritengano  che  il  personale  identificato  in
attuazione dell'articolo 6, paragrafo  1,  del  Regolamento  delegato
(UE) n. 923/2021  ("criteri  quantitativi")  (13)  possa  non  essere
considerato come personale piu' rilevante, in conformita' con  quanto
previsto dal medesimo articolo, esse si attengono a quanto segue. 
______ 
(12) Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per le  banche
  considerate significative ai  sensi  dell'art.  6(4)  dell'RMVU  si
  richiamano i provvedimenti adottati in materia dalla Banca Centrale
  Europea. 
(13) Si ricorda che, ai sensi del citato Regolamento delegato (UE) n.
  923/2021,  non  e'  invece  possibile  escludere  dal  novero   del
  personale piu' rilevante i soggetti identificati in attuazione  del
  paragrafo 6, lett. a) e b), della presente Sezione e  dell'articolo
  5 del Regolamento delegato (criteri qualitativi). 
 
  Tempestivamente, e in ogni  caso  entro  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio precedente, le banche presentano alla  Banca  Centrale
Europea o alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione  preventiva
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE)  n.
923/2021 (i.e., autorizzazione per le esclusioni  che  riguardano  il
personale con importo di remunerazione complessiva pari o superiore a
750.000 euro oppure, per le banche con personale superiore alle 1.000
unita', il personale che rientra nello  0.3%  del  personale  cui  e'
stata  attribuita  la  remunerazione  complessiva  piu'  elevata  nel
precedente  esercizio  finanziario  o  per  il  precedente  esercizio
finanziario). 
  L'istanza  di  preventiva   autorizzazione   e'   corredata   dalle
informazioni individuate nell'Allegato A. La Banca Centrale Europea o
la Banca d'Italia si pronunciano entro 3 mesi dalla  ricezione  della
documentazione completa. 
  L'autorizzazione ha durata annuale e riguarda l'anno  successivo  a
quello in cui l'istanza e' presentata, ad eccezione delle  esclusioni
autorizzate per la prima volta, che si estendono  anche  all'anno  in
cui l'istanza e' presentata. 
  L'istanza di autorizzazione puo'  riguardare  cumulativamente  piu'
membri del personale o categorie di personale la  cui  esclusione  si
fonda su medesimi presupposti, a  condizione  che  siano  chiaramente
identificabili i soggetti per i quali e' richiesta l'esclusione e sia
garantito lo stesso livello di informazioni richiesto  ai  sensi  del
presente paragrafo. 
  Le istanze di  autorizzazione  per  le  esclusioni  riguardanti  il
personale al  quale  e'  riconosciuto  un  importo  di  remunerazione
complessiva pari o superiore a 1 milione di euro  (cfr.  articolo  6,
paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021) sono in  ogni
caso presentate individualmente per ogni singolo membro del personale
(14). 
______ 
(14) In  questi  casi,  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  923/2021
  stabilisce  che  l'esclusione  puo'  essere  autorizzata  solo   in
  circostanze eccezionali, per tali intendendosi situazioni  inusuali
  e infrequenti  che  conducono  a  non  considerare  il  membro  del
  personale come risk-taker. L'esistenza di  circostanze  eccezionali
  deve essere dimostrata dalla banca nell'istanza di autorizzazione. 
 
7. Criterio di proporzionalita' 
  In  applicazione  del  criterio  di  proporzionalita',  le   banche
definiscono politiche di remunerazione e incentivazione, nel rispetto
delle presenti disposizioni, tenendo conto  delle  caratteristiche  e
dimensioni  nonche'   della   rischiosita'   e   della   complessita'
dell'attivita' svolta (15), anche con riguardo  all'eventuale  gruppo
di appartenenza. 
______ 
(15)   A   titolo   esemplificativo,   rilevano   quali   indici   di
  proporzionalita': la  dimensione  degli  attivi;  la  gestione  del
  risparmio, l'investment banking, la negoziazione per conto  proprio
  o  in  conto  terzi,  che  potrebbero  configurare  un  esempio  di
  attivita'     svolta     da     cui      discende      complessita'
  operativa/organizzativa; la struttura proprietaria,  che  potrebbe,
  in  talune  circostanze,   configurare   condizioni   di   limitata
  complessita' operativa/organizzativa (es. controllo totalitario  da
  parte  di  un  intermediario  estero);  la  quotazione  su  mercati
  regolamentati; l'appartenenza a un gruppo bancario, da cui potrebbe
  discendere - avuto sempre  riguardo  alla  tipologia  di  attivita'
  svolta - un limitato grado di complessita' operativa/organizzativa;
  l'appartenenza a un network operativo, che potrebbe consentire  una
  struttura    organizzativa    piu'    snella    e     di     minori
  dimensioni/complessita' (es. utilizzo di servizi  e  infrastrutture
  offerte da organismi di categoria). 
 
  Le banche applicano le presenti disposizioni a tutto il  personale,
a eccezione delle regole previste nella Sezione III, par.  1.2,  par.
2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1 e par. 2.2.2 , che si applicano solo  al
personale  piu'  rilevante  (16).  Le  regole  di  maggior  dettaglio
previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1,  non
si applicano in ogni caso al personale piu' rilevante delle banche di
minori  dimensioni  o  complessita'  operativa  (17)  (18),  ne'   al
personale piu' rilevante la cui  remunerazione  variabile  annua  non
superi  50.000  euro  e  non  rappresenti  piu'  di  un  terzo  della
remunerazione totale annua (19). 
______ 
(16) Per i consiglieri non esecutivi, i  componenti  dell'organo  con
  funzione di controllo e i componenti delle  funzioni  aziendali  di
  controllo si richiama il rispetto delle regole specifiche  previste
  nella Sezione III, par. 3. 
(17) Qualora le banche di minori dimensioni o complessita'  operativa
  intendano pagare parte della remunerazione variabile  in  strumenti
  finanziari, questi strumenti sono soggetti a un divieto di  vendita
  per un periodo adeguato (periodo di retention),  individuato  nella
  politica di remunerazione e incentivazione della banca. 
(18)  Le  banche  di  minori  dimensioni  o  complessita'   operativa
  garantiscono  il  rispetto  di  tutte  le  regole  previste   dalla
  disciplina, in modo tanto piu' rigoroso quanto  piu'  il  personale
  assume rischi per la banca. Esse, seppur con percentuali e  periodi
  inferiori a quelli indicati nella Sezione III, par. 2.1,  punto  4,
  assicurano comunque che parte  della  remunerazione  variabile  del
  personale piu' rilevante sia differita per un  congruo  periodo  di
  tempo, salvo che questa sia pari o inferiore a 50.000  euro  e  non
  rappresenti piu' di un terzo della remunerazione totale annua. 
(19) A questi fini, il calcolo della remunerazione variabile annua  e
  della remunerazione totale annua e'  effettuato  sulla  base  delle
  indicazioni contenute nel paragrafo 95 degli Orientamenti  dell'EBA
  in materia di politiche di remunerazione. 
 
  Le scelte che  le  banche  operano  avvalendosi  del  principio  di
proporzionalita'  sono   opportunamente   motivate   e   formalizzate
nell'ambito della politica di remunerazione sottoposta  all'assemblea
dei soci ai sensi della Sezione II, par. 1. 
 
8. Applicazione ai gruppi bancari 
  La societa' capogruppo elabora  il  documento  sulle  politiche  di
remunerazione  e  incentivazione  dell'intero  gruppo  bancario,   ne
assicura la complessiva coerenza, fornisce  gli  indirizzi  necessari
alla sua attuazione  e  ne  verifica  la  corretta  applicazione;  le
singole banche del gruppo, se non quotate, possono  non  redigere  un
proprio separato documento (20). 
______ 
(20) Le semplificazioni procedimentali e le previsioni  del  presente
  paragrafo  si  applicano  anche  alla  politica  sul  processo   di
  identificazione del personale piu' rilevante, che,  come  precisato
  nel par. 6, forma parte integrante della politica di  remunerazione
  e incentivazione. 
 
  Le politiche di remunerazione e incentivazione del  gruppo  tengono
opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna societa',  tra
cui: la dimensione; la rischiosita' apportata al gruppo; il  tipo  di
attivita'; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di
appartenenza o della giurisdizione dove la societa'  e'  stabilita  o
prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza  rispetto
al  gruppo  nonche'  al  paese  di  insediamento  o  di  operativita'
prevalente. Le singole societa'  del  gruppo  restano  in  ogni  caso
responsabili  del  rispetto  della  normativa  a  esse   direttamente
applicabile e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla
societa' capogruppo. 
  Fermo quanto previsto dal paragrafo 8.1, la societa' capogruppo  di
un gruppo bancario assicura che le regole applicabili alla capogruppo
si applichino  al  personale  delle  societa'  del  gruppo,  che  sia
identificato dalla capogruppo come piu' rilevante per il gruppo (21). 
______ 
(21)  Ne  discende  che,  nei  gruppi  il  cui  attivo  di   bilancio
  consolidato e' pari o superiore a 5 miliardi di euro, la capogruppo
  assicura che le regole di maggior dettaglio  di  cui  alla  Sezione
  III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1  si  applichino  anche  al
  personale  delle  banche  di  minori  dimensioni   o   complessita'
  operativa  appartenenti  al  gruppo,  che  sia  identificato  dalla
  capogruppo come piu' rilevante per il gruppo. 
 
  La societa' capogruppo, ove rilevi che le politiche e le prassi  di
remunerazione delle societa' del gruppo non siano  coerenti  con  gli
indirizzi da essa dettati o non  siano  conformi  con  la  disciplina
applicabile a ciascuna societa' del gruppo, sollecita, con interventi
formalizzati, gli opportuni adattamenti. 
  Le banche che sono filiazione di  una  societa'  capogruppo  di  un
gruppo bancario avente sede in un altro  Stato  dell'Unione  Europea,
qualora  incluse  nell'ambito  delle  politiche  di  remunerazione  e
incentivazione  definite  dalla  capogruppo   estera,   possono   non
elaborare un proprio documento sulle  politiche  di  remunerazione  e
incentivazione se quello predisposto dalla  capogruppo  estera  tiene
debitamente  conto  delle  specificita'  della  banca  o  del  gruppo
italiani sotto il profilo operativo (22) e assicura il rispetto delle
presenti disposizioni. Questa esenzione non si  applica  alle  banche
quotate. 
______ 
(22) Nell'individuare le specificita' della banca  o  del  gruppo  si
  puo' tener conto delle scelte eventualmente concordate  nell'ambito
  dei collegi dei supervisori. 
 
  Con  riferimento  agli  obblighi  di  approvazione  e  informazione
assembleare, nonche' di istituzione del  comitato  remunerazioni,  si
rinvia a quanto specificato nella Sezione II, par. 1 e par. 2. 
 
8.1.  Personale  operante  nelle  imprese  di  investimento  e  nelle
  societa' di gestione del risparmio di gruppo bancario 
  In deroga a quanto previsto nel paragrafo 8, la societa' capogruppo
puo' non applicare le  presenti  disposizioni  al  personale  di  una
impresa di investimento o di una societa' di gestione  del  risparmio
appartenente al  gruppo,  identificato  dalla  capogruppo  come  piu'
rilevante  per  il  gruppo,  se  questo  personale  svolge  attivita'
esclusivamente per l'impresa di investimento o  per  la  societa'  di
gestione del risparmio (23). La societa' capogruppo assicura in  ogni
caso che le politiche di remunerazione  predisposte  dall'impresa  di
investimento  o  dalla  societa'  di  gestione   del   risparmio   in
conformita' con la normativa di settore  ad  essa  applicabile  siano
coerenti con la politica di remunerazione redatta dalla capogruppo  e
gli indirizzi da  questa  forniti  ai  sensi  del  paragrafo  8,  con
particolare  riguardo  alla  neutralita'  rispetto  al   genere   del
personale,  al  collegamento  con   i   rischi   del   gruppo,   alla
compatibilita' con i livelli di capitale e liquidita'  del  gruppo  e
all'orientamento al medio-lungo termine del gruppo. 
______ 
(23) Ai fini dell'applicazione della  deroga  prevista  dal  presente
  paragrafo, in caso di societa' del gruppo  insediata  in  un  Paese
  terzo, la societa' capogruppo verifica e da' conto  nella  politica
  di remunerazione che la societa' del gruppo sia soggetta  a  regole
  specifiche in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione. 
 
  La scelta di avvalersi della deroga di cui al precedente  capoverso
e' illustrata nella politica di remunerazione della capogruppo. 
 
9. Procedimenti amministrativi 
  Si indicano di seguito i procedimenti  amministrativi  relativi  al
seguente Capitolo: 
- autorizzazione  preventiva  per  l'esclusione  del  personale  piu'
  rilevante (art. 6, par. 3, del Regolamento  delegato  (UE)  del  25
  marzo 2021, n. 923, e Sezione I, par. 6.1, del  presente  Capitolo:
  termine 3 mesi). 
                             SEZIONE II 
   RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI 
 
1. Ruolo dell'assemblea 
  Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede
che l'assemblea ordinaria, oltre a  stabilire  i  compensi  spettanti
agli organi dalla stessa nominati, approvi (1): 
i. le politiche  di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  dei
  componenti degli organi con funzione  di  supervisione  strategica,
  gestione e controllo e del restante personale; 
ii. i piani di remunerazione  basati  su  strumenti  finanziari  (es.
  stock option); 
iii. i criteri per la determinazione degli importi  eventualmente  da
  accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro
  o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale,  ivi
  compresi i limiti fissati a detti importi in termini di  annualita'
  della remunerazione fissa e l'ammontare massimo  che  deriva  dalla
  loro applicazione, nel rispetto, per il personale  piu'  rilevante,
  di quanto previsto nella Sezione III, par. 1.2 e par. 2.2.2. 
______ 
(1) In relazione alle previsioni del codice civile e del  TUF,  nelle
  banche che adottano il  sistema  dualistico  vanno  assegnate  alla
  competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione  delle
  politiche di remunerazione e incentivazione relative ai  dipendenti
  o ai collaboratori non legati alla societa' da rapporti  di  lavoro
  subordinato; (ii) per le sole banche  non  quotate  (ne'  emittenti
  strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116
  TUF), l'approvazione dei piani  di  compensi  basati  su  strumenti
  finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla  societa'
  da rapporti di lavoro subordinato. 
 
  Solo se previsto dallo  statuto,  in  sede  di  approvazione  delle
politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera (2)
sull'eventuale proposta  dell'organo  con  funzione  di  supervisione
strategica di  fissare  un  limite  al  rapporto  tra  la  componente
variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore  a
1:1, secondo quanto stabilito nella Sezione III, par. 1 (3). 
______ 
(2) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4,  del  TUB,  il
  personale che sia azionista della banca si  astiene  in  ogni  caso
  dalla deliberazione assembleare di approvazione di un  aumento  del
  limite che riguarda la propria remunerazione. 
(3) L'assemblea e' informata sul fatto che  nel  limite  al  rapporto
  variabile/fisso  ricadono  anche  gli  importi   eventualmente   da
  riconoscere sotto forma di benefici pensionistici  discrezionali  o
  in vista o in occasione della conclusione anticipata  del  rapporto
  di lavoro o cessazione anticipata dalla carica (cfr.  Sezione  III,
  par. 2.2.1 e 2.2.2). 
 
  Nel caso di  gruppi,  l'assemblea  competente  a  deliberare  sulla
proposta di fissare un limite superiore a 1:1 e' quella  della  banca
in cui opera il  personale  a  cui  la  decisione  si  riferisce.  La
societa' capogruppo puo' esprimere voto favorevole sulla proposta  di
aumento del limite sottoposta all'approvazione dell'assemblea di  una
banca del gruppo soltanto se la politica di remunerazione del  gruppo
(approvata dall'assemblea della capogruppo) consente alle banche  del
gruppo di elevare detto limite o se l'assemblea della  capogruppo  si
e' comunque espressa favorevolmente in questo senso. 
  La  remunerazione  per  particolari  cariche  dei  componenti   del
consiglio di sorveglianza e' determinata dall'assemblea (4). 
______ 
(4) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c., applicabili
  al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art.  2409-quaterdecies,
  comma 1, c.c. 
 
  L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da
parte  dell'assemblea  e'   volta   ad   accrescere   il   grado   di
consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito  ai  costi
complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di  remunerazione  e
incentivazione  prescelto.  All'assemblea   e'   percio'   sottoposta
un'informativa chiara e completa sulle politiche e  sulle  prassi  di
remunerazione  e  incentivazione  da  adottare;  essa  mira   a   far
comprendere: le ragioni, le finalita' e le  modalita'  di  attuazione
delle politiche di remunerazione; la  loro  neutralita'  rispetto  al
genere;  il  controllo  svolto  sulle  medesime;  le  caratteristiche
relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto  agli
indirizzi e agli obiettivi definiti; la  conformita'  alla  normativa
applicabile;   le   principali   informazioni   sul    processo    di
identificazione del personale piu' rilevante e  sui  relativi  esiti,
ivi comprese quelle relative alle eventuali esclusioni (cfr.  Sezione
I, par. 6 e par. 6.1); le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi
e  ai  processi  gia'   approvati;   l'evoluzione   delle   dinamiche
retributive, anche rispetto al trend  del  settore;  eventuali  parti
delle presenti disposizioni che risultino in contrasto con il diritto
nazionale di paesi terzi in cui sono insediate societa' del gruppo. A
questi  fini,  all'assemblea  sono  fornite  almeno  le  informazioni
indicate nella Sezione VI, par. 3. 
  Per assicurare la dovuta trasparenza verso  la  compagine  sociale,
gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le  banche
che hanno adottato il modello dualistico. 
  Le banche non quotate facenti parte di gruppi, anche se  filiazioni
di una societa' capogruppo di un gruppo bancario avente  sede  in  un
altro Stato membro dell'Unione  Europea,  considerato  che  non  sono
tenute alla redazione di un  proprio  documento  sulle  politiche  di
remunerazione e incentivazione ai sensi  della  Sezione  I,  par.  8,
sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto
dalla capogruppo relativamente ai punti i) e ii);  su  questi  stessi
punti  anche  l'informativa  ex  post  puo'  essere   resa   fornendo
all'assemblea  quella  predisposta  dalla  societa'  capogruppo.  Con
riferimento al punto iii), la banca predispone un autonomo  documento
con cui fornisce separata informativa sia ex ante sia ex post. 
 
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione  strategica  e  del
  comitato per le remunerazioni 
  L'organo con funzione di supervisione strategica elabora, sottopone
all'assemblea e riesamina, con periodicita' almeno  annuale  (5),  la
politica di remunerazione e incentivazione ed e'  responsabile  della
sua  corretta  attuazione;  esso  approva  gli  esiti  dell'eventuale
procedimento di esclusione del personale piu' rilevante di  cui  alla
Sezione I, par. 6.1, e ne rivede periodicamente i relativi criteri. 
______ 
(5) Ferma la responsabilita' dell'organo con funzione di supervisione
  strategica, le banche diverse da quelle  considerate  significative
  ai sensi dell'art. 6(4) del RMVU possono esternalizzare, in tutto o
  in parte, il riesame periodico della politica di remunerazione, nel
  rispetto di quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV,  Capitolo  3,
  Sezione IV. 
 
  Esso assicura,  inoltre,  che  la  politica  di  remunerazione  sia
adeguatamente documentata e accessibile all'interno  della  struttura
aziendale e che siano note al personale le conseguenze  di  eventuali
violazioni normative o di codici etici o di condotta. 
  Per garantire una corretta  applicazione  di  quanto  previsto  dal
presente Capitolo, le funzioni aziendali competenti (in  particolare:
gestione  dei  rischi,  compliance,  risorse  umane,   pianificazione
strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di  definizione
delle politiche di remunerazione e incentivazione con modalita'  tali
da assicurarne un contributo efficace  e  preservare  l'autonomia  di
giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli  anche  ex  post;
conseguentemente, il coinvolgimento della compliance in  questa  fase
consiste nell'esprimere una valutazione in  merito  alla  rispondenza
delle  politiche  di  remunerazione  e   incentivazione   al   quadro
normativo. 
  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  definisce  i
sistemi di remunerazione  e  incentivazione  almeno  per  i  seguenti
soggetti:  i  consiglieri  esecutivi;   i   direttori   generali;   i
condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe; i
responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o
aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli  organi  con
funzione  di  supervisione  strategica,  gestione  e   controllo;   i
responsabili e il personale di livello piu'  elevato  delle  funzioni
aziendali di controllo. Esso,  in  particolare,  assicura  che  detti
sistemi siano coerenti con  le  scelte  complessive  della  banca  in
termini di assunzione  dei  rischi,  strategie,  obiettivi  di  lungo
periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. 
  L'organo con funzione  di  supervisione  strategica  assicura,  tra
l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei
a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari  e
statutarie  nonche'  di  eventuali  codici  etici  o   di   condotta,
promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi. 
  Le banche istituiscono il comitato remunerazioni nei casi e secondo
le modalita' indicate nel Capitolo 1,  Sezione  IV,  par.  2.3.1.  In
aggiunta, affinche' gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione
e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della  banca
dei suoi profili di  rischio,  capitale  e  liquidita',  il  comitato
remunerazioni   eventualmente   istituito   puo'   avvalersi    della
collaborazione di esperti, anche esterni, in tali materie (6). 
______ 
6) E' opportuno che il  risk  manager  partecipi  alle  riunioni  del
  comitato remunerazioni soprattutto per assicurare che i sistemi  di
  incentivazione siano adeguatamente  corretti  per  tener  conto  di
  tutti i rischi assunti dalla banca,  secondo  metodologie  coerenti
  con quelle che la banca adotta per la gestione dei rischi. 
 
  Si richiama quanto stabilito ai sensi del Capitolo 1,  Sezione  IV,
par. 2.3.1, nota n. 10. 
  Il comitato remunerazioni: 
- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi  di
  remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione
  di supervisione strategica secondo quanto  stabilito  dal  presente
  paragrafo; 
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri  per
  i compensi di tutto il personale piu' rilevante; 
- si esprime, anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dalle
  funzioni  aziendali  competenti,  sugli  esiti  del   processo   di
  identificazione del  personale  piu'  rilevante,  ivi  comprese  le
  eventuali esclusioni, ai sensi della Sezione II, par. 6.1; 
- vigila  direttamente  sulla  corretta  applicazione  delle   regole
  relative  alla  remunerazione  dei  responsabili   delle   funzioni
  aziendali di  controllo,  in  stretto  raccordo  con  l'organo  con
  funzione di controllo; 
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre  all'organo
  con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni; 
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di
  supervisione strategica, in particolare con il comitato rischi, ove
  presente (7); 
______ 
(7) Cfr. Capitolo 1 per i  compiti  attribuiti  al  comitato  rischi;
  questo,  qualora  istituito,   nell'ambito   delle   politiche   di
  remunerazione e incentivazione, esamina se  gli  incentivi  forniti
  dal  sistema  di  remunerazione  tengono  conto  dei  rischi,   del
  capitale, della liquidita'; cio' non pregiudica i compiti assegnati
  al comitato remunerazioni, con il quale deve essere  assicurato  un
  adeguato coordinamento. 
 
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti  nel
  processo di elaborazione e controllo delle politiche  e  prassi  di
  remunerazione e incentivazione; 
- si esprime, anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dalle
  funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento  degli  obiettivi
  di  performance  cui  sono  legati  i  piani  di  incentivazione  e
  sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei
  compensi; 
- fornisce  adeguato  riscontro  sull'attivita'  svolta  agli  organi
  aziendali, compresa l'assemblea dei soci. 
  Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri  compiti,  il
comitato remunerazioni ha accesso alle informazioni aziendali  a  tal
fine rilevanti e dispone  delle  risorse  finanziarie  sufficienti  a
garantirne l'indipendenza operativa. 
  Quando non e' presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono
svolte  dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica,  in
particolare con il contributo dei componenti indipendenti. 
 
3. Funzioni aziendali di controllo 
  Le  funzioni  aziendali  di  controllo  delle  banche  collaborano,
ciascuna secondo le rispettive competenze, e - in materia di  servizi
e attivita' d'investimento - in conformita' ai criteri  di  cui  alla
Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011,  per
assicurare l'adeguatezza e la  rispondenza  alla  presente  normativa
delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il  loro
corretto funzionamento. 
  Nel caso di gruppi bancari,  le  funzioni  aziendali  di  controllo
della  societa'  capogruppo  e  quelle  delle  societa'   controllate
collaborano e si scambiano tutte le informazioni rilevanti. 
  La funzione di controllo dei rischi (risk management) contribuisce,
tra l'altro, ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e
incentivazione con il quadro di  riferimento  per  la  determinazione
della propensione al rischio della banca ("RAF"), anche attraverso la
definizione  degli  indicatori  di  rischio  da  utilizzare   per   i
meccanismi di correzione (ex ante ed ex post),  e  si  esprime  sulla
corretta attivazione di questi ultimi. 
  La funzione di conformita' (compliance) verifica, tra l'altro,  che
il sistema premiante aziendale sia  coerente  con  gli  obiettivi  di
rispetto delle norme, dello statuto nonche' di eventuali codici etici
o altri standard di condotta applicabili alla banca (8), in modo  che
siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti
soprattutto nelle relazioni con la clientela. 
______ 
(8) In questo ambito, la funzione risorse umane fornisce  il  proprio
  supporto alla funzione di conformita', assicurando, tra l'altro, la
  coerenza tra le politiche e le procedure di gestione delle  risorse
  umane e i sistemi di remunerazione e incentivazione della banca. 
 
  La funzione di revisione interna  (internal  audit)  verifica,  tra
l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di
remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. 
  Le evidenze riscontrate e le  eventuali  anomalie  sono  portate  a
conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di
eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini  di
una pronta informativa alla  Banca  centrale  europea  o  alla  Banca
d'Italia. Gli esiti della verifica condotta sono portati  annualmente
a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale  verifica  la
banca puo'  avvalersi  anche  di  soggetti  esterni,  secondo  quanto
stabilito nella disciplina  della  Banca  d'Italia  sul  sistema  dei
controlli interni purche' ne sia assicurata  l'indipendenza  rispetto
alla funzione di gestione. 
                             SEZIONE III 
     LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa 
 
1.1. Bilanciamento tra componente variabile e componente fissa 
  L'intera remunerazione e' divisa tra la componente fissa  e  quella
variabile; tra queste due componenti vi e' una rigorosa distinzione. 
  Il  rapporto  tra  la  componente  fissa  e  quella  variabile   e'
opportunamente bilanciato, puntualmente  determinato  e  attentamente
valutato in  relazione  alle  caratteristiche  della  banca  e  delle
diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il
personale piu'  rilevante.  La  componente  fissa  e'  sufficiente  a
consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente  -  e,  in
casi estremi, anche azzerarsi - in relazione ai  risultati,  corretti
per i rischi effettivamente conseguiti (1). 
______ 
(1) La remunerazione fissa di base dovrebbe  riflettere  innanzitutto
  l'esperienza  professionale  e  le  responsabilita'   organizzative
  pertinenti  quali  indicate  nella   descrizione   delle   funzioni
  figurante  nelle  condizioni  di   impiego.   Alcuni   criteri   da
  considerare per determinare il rapporto tra la componente variabile
  e quella fissa sono: il tipo di attivita' svolta dalla societa'  di
  appartenenza;  le  finalita'  societarie  (es.  mutualistiche);  la
  qualita'  dei  sistemi  di  misurazione  della  performance  e   di
  correzione per i rischi;  le  mansioni  e  livello  gerarchico  del
  personale; i livelli complessivi di  patrimonializzazione.  Per  il
  personale la cui attivita' non incide sul profilo di rischio  della
  banca o del gruppo la remunerazione puo' essere tutta o quasi tutta
  fissa. 
 
  Le banche fissano ex ante  limiti  all'incidenza  della  componente
variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. 
 
1.2. Limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa 
  Il rapporto tra  la  componente  variabile  e  quella  fissa  della
remunerazione individuale del personale piu' rilevante non supera  il
100% (rapporto di 1:1); il limite puo' essere tuttavia elevato,  solo
se previsto dallo statuto, in base a una decisione dell'assemblea: in
questo caso,  lo  statuto  attribuisce  all'assemblea  il  potere  di
fissare - secondo la procedura di seguito indicata - un rapporto piu'
elevato, ma comunque non superiore al  200%  (rapporto  di  2:1).  E'
possibile individuare rapporti differenti (entro il limite del  200%)
per singoli  individui  o  categorie  di  personale;  in  ogni  caso,
l'individuazione di limiti differenti per soggetti appartenenti a una
medesima categoria di personale e' eccezionale  ed  e'  adeguatamente
motivata. 
  La delibera assembleare e'  assunta  su  proposta  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica, che indichi almeno: le  funzioni
a  cui  appartengono  i  soggetti  interessati  dalla  decisione  con
indicazione, per ciascuna  funzione,  del  loro  numero;  le  ragioni
sottostanti  alla  proposta  di  aumento;  le   implicazioni,   anche
prospettiche, sulla capacita' della banca di continuare a  rispettare
tutte le regole prudenziali. 
  Lo statuto prevede che la  proposta  dell'organo  con  funzione  di
supervisione  strategica  sia  approvata   dall'assemblea   ordinaria
quando: 
- l'assemblea e' costituita con almeno la meta' del capitale  sociale
  e la deliberazione e' assunta con il voto favorevole  di  almeno  i
  2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; 
- la deliberazione e' assunta con il voto favorevole  di  almeno  3/4
  del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il  capitale
  sociale con cui l'assemblea e' costituita. 
  Per le banche costituite  in  forma  di  societa'  cooperativa,  le
percentuali di capitale sopra indicate sono rapportate al numero  dei
soci. 
  L'organo con funzione di  supervisione  strategica  trasmette  alla
Banca centrale europea o alla Banca d'Italia: 
- almeno 60 giorni prima della data in cui e'  fissata  la  decisione
  assembleare, la proposta che intende sottoporre  all'assemblea  dei
  soci, munita delle  relative  indicazioni  e  di  evidenze  atte  a
  dimostrare che il limite piu' elevato o i limiti piu' elevati,  per
  il personale piu' rilevante o per alcune  categorie  di  esso,  non
  pregiudicano  il  rispetto  della  normativa  prudenziale   e,   in
  particolare, di quella riguardante i requisiti in materia di  fondi
  propri; 
- senza ritardo, e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  in  cui
  l'assemblea dei soci ha assunto la delibera di aumento del  limite,
  la decisione dell'assemblea,  con  indicazione  del  limite  o  dei
  limiti approvati per ciascuna categoria di  personale  interessata,
  attraverso la compilazione della tabella di cui all'Allegato B. 
  Se l'assemblea approva l'aumento  del  limite,  non  e'  necessario
negli anni successivi sottoporre all'assemblea una nuova delibera,  a
condizione che non siano cambiati i presupposti sulla base dei  quali
l'aumento e' stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e
la misura  stessa  del  limite.  In  ogni  caso,  nella  politica  di
remunerazione e' data adeguata informativa  sull'aumento  del  limite
precedentemente approvato e sulle motivazioni per  cui  esso  non  e'
sottoposto a nuova delibera assembleare. 
  L'assemblea puo' comunque deliberare, in qualsiasi  momento,  sulla
riduzione del limite superiore a 1:1, con le maggioranze previste per
l'assemblea  ordinaria;   entro   cinque   giorni   dalla   decisione
assembleare, la banca informa la Banca Centrale Europea  o  la  Banca
d'Italia della deliberazione assunta. 
  Quanto piu' alta e' l'incidenza della parte  variabile  sul  fisso,
tanto piu' rigorosi  sono  i  criteri  adottati  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al par. 2.1. 
 
2. Remunerazione variabile 
 
2.1.  Struttura  della  componente   variabile   e   indicazioni   su
  particolari politiche di remunerazione 
  Le regole di questo  paragrafo  sono  volte  ad  assicurare  che  i
sistemi di remunerazione e incentivazione rispondano  agli  obiettivi
fondamentali  della  regolamentazione:  collegamento  con  i  rischi,
compatibilita' con i livelli di capitale e  liquidita',  orientamento
al medio-lungo termine, rispetto delle regole.  Le  disposizioni  non
impongono un unico schema di incentivazione,  ma  lasciano  spazio  a
diverse soluzioni; la scelta di quello piu'  appropriato  e'  rimessa
alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali. 
  La componente variabile rispetta i seguenti criteri: 
1. la componente variabile e' parametrata a indicatori di performance
  misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate  a
  fini gestionali dalla funzione di risk management (cd. ex ante risk
  adjustment); il periodo di valutazione della  performance  (accrual
  period) e' almeno annuale  e,  preferibilmente,  pluriennale;  esso
  tiene  conto  dei  livelli  delle  risorse  patrimoniali  e   della
  liquidita' necessari a fronteggiare le  attivita'  intraprese  (2).
  Indipendentemente  dalle  modalita'  (top-down  o   bottom-up)   di
  determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione  variabile
  (bonus pool) si basa su risultati  effettivi  e  duraturi  e  tiene
  conto di obiettivi quantitativi e  qualitativi,  finanziari  e  non
  finanziari.  I  parametri  a  cui  rapportare   l'ammontare   delle
  retribuzioni  sono  ben  individuati,  oggettivi  e  di   immediata
  valutazione. Qualora siano  utilizzate  valutazioni  discrezionali,
  sono chiari e predeterminati i criteri su cui queste  si  basano  e
  l'intero  processo  decisionale  e'  opportunamente  esplicitato  e
  documentato. Il bonus pool,  sia  quello  riconosciuto  sia  quello
  effettivamente erogato, e'  sostenibile  rispetto  alla  situazione
  finanziaria della banca e non limita la sua capacita' di  mantenere
  o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi
  assunti (3). Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una
  contrazione del bonus pool e/o all'applicazione  di  meccanismi  di
  correzione ex post (cfr. infra). 
______ 
(2) A titolo  esemplificativo  possono  essere  parametri  idonei  il
  RAROC, il RORAC, il RARORAC, l'EVA, mentre profitti, ricavi, prezzo
  di mercato delle azioni  o  il  loro  rendimento  totale  non  sono
  sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi  in  un  orizzonte
  temporale non breve. Qualora si  faccia  riferimento  a  misure  di
  performance puramente contabili, queste dovranno essere rettificate
  per tener conto delle perdite attese attraverso  la  determinazione
  delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale  complessivo,
  come stimato ai fini dell'ICAAP. 
(3) In caso di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria, la
  remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o  effettivamente
  erogata, e' azzerata salvo che i commissari  straordinari,  inclusi
  quelli in temporaneo affiancamento ai  sensi  dell'articolo  75-bis
  TUB, non ritengano opportuno  -  per  agevolare  gli  obiettivi  di
  risanamento - confermarla  in  misura  comunque  significativamente
  contenuta. 
 
2. La componente variabile tiene  conto,  anche  ai  fini  della  sua
  allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della  banca
  e del gruppo nel suo complesso, di quelli  delle  singole  business
  unit e, ove possibile, di quelli individuali;  le  variabili  usate
  per misurare i  rischi  e  la  performance  inoltre  sono  il  piu'
  possibile coerenti con il livello decisionale del singolo. 
3. La componente variabile e'  bilanciata,  per  una  quota  pari  ad
  almeno il 50%, tra: 
i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non  quotate,
    strumenti il  cui  valore  riflette  il  valore  economico  della
    societa'; e 
ii. ove possibile, gli altri strumenti  individuati  nel  Regolamento
    delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014 (4) (5). 
______ 
(4) Gli strumenti previsti nel  regolamento  sono:  a)  strumenti  di
  capitale aggiuntivo di classe 1; b) strumenti di capitale di classe
  2; c)  altri  strumenti  convertibili,  puntualmente  definiti  dal
  regolamento stesso. La scelta  nell'uso  e  nella  combinazione  di
  queste tre tipologie di strumenti e' rimessa agli intermediari. 
(5)  Nell'ambito  dei  poteri  di  intervento  ad   essa   attribuiti
  l'autorita' di vigilanza puo' imporre restrizioni al  tipo  e  alla
  configurazione degli strumenti di cui ai punti i) e ii) o  vietarne
  alcuni. 
 
L'obbligo di riconoscere almeno il  50%  della  componente  variabile
    complessiva in strumenti finanziari si  applica  sia  alla  parte
    della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a
    quella pagata a pronti  (up-front).  Se  la  quota  in  strumenti
    finanziari e' superiore  al  50%  della  remunerazione  variabile
    complessiva, la parte in strumenti  finanziari  da  differire  e'
    maggiore della parte in strumenti finanziari pagabile up-front. 
Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine
  della  banca,  gli  strumenti  previsti  dal  presente  punto  sono
  soggetti a un divieto di vendita per un periodo  adeguato  (periodo
  di  mantenimento  o  retention),  individuato  nella  politica   di
  remunerazione e incentivazione  definita  dalla  banca.  Le  banche
  fissano i periodi di retention sulla base di idonei  criteri  e  ne
  danno adeguata evidenza nella  documentazione  sulle  politiche  di
  remunerazione e incentivazione (6). Il periodo di retention non  e'
  inferiore a 1 anno. Solo per gli strumenti finanziari differiti  il
  periodo di retention puo' essere ridotto  a  non  meno  di  6  mesi
  quando la componente variabile e' differita per almeno 5 anni ed e'
  riconosciuta a soggetti diversi da quelli indicati  nel  successivo
  punto 4 (ai quali si applica in ogni caso il periodo  di  retention
  di almeno 1  anno).  Per  gli  strumenti  finanziari  differiti  il
  periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la  remunerazione
  differita (o una sua quota) e' corrisposta. 
______ 
(6) La durata del periodo di retention puo' variare, ad  esempio,  in
  relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche
  e i sistemi di  limiti  all'assunzione  dei  rischi  nelle  diverse
  unita' di business; l'ammontare della remunerazione  variabile;  la
  qualita' e l'accuratezza dei meccanismi di ex ante  risk-adjustment
  (es. orizzonte temporale preso a  riferimento  per  la  misurazione
  della performance, capacita' di incorporare  anche  i  rischi  meno
  probabili o estremi). 
 
4. La componente variabile e' soggetta, per una quota almeno pari  al
  40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di  tempo  non
  inferiore a 4-5 anni, in modo da tenere  conto  dell'andamento  nel
  tempo dei rischi assunti dalla banca  (c.d.  meccanismi  di  malus)
  (7).  Qualora  la  componente  variabile  rappresenti  un   importo
  particolarmente  elevato,  la  percentuale  da  differire  non   e'
  inferiore al 60%. 
______ 
(7) Si richiama a questo proposito il successivo punto 5 del presente
  paragrafo,  secondo  cui  l'ammontare  da  corrispondere,  in   via
  differita, al personale dipende dall'applicazione dei meccanismi di
  correzione per i rischi. 
 
Per importo di remunerazione  variabile  particolarmente  elevato  si
  intende il minore tra: i)  il  25  per  cento  della  remunerazione
  complessiva media degli high earners italiani, come risultante  dal
  piu'  recente  rapporto  pubblicato  dall'EBA;  ii)  10  volte   la
  remunerazione complessiva media  dei  dipendenti  della  banca.  Le
  banche indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello
  di remunerazione variabile che  per  esse  rappresenta  un  importo
  particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza
  almeno triennale. 
Nelle  banche  considerate  significative  ai  sensi  dell'art.  6(4)
  dell'RMVU,  almeno  per  i  consiglieri  esecutivi,  il   direttore
  generale, i condirettori generali,  i  vice  direttori  generali  e
  altre figure analoghe, i  responsabili  delle  principali  aree  di
  business  (e  di  quelle  con  maggior  profilo  di  rischio,   es.
  investment banking), funzioni aziendali o aree geografiche, nonche'
  per coloro i quali riportano direttamente agli organi con  funzione
  di supervisione strategica, gestione e controllo: i) la durata  del
  periodo di differimento non e' inferiore a 5 anni; ii) piu' del 50%
  della parte differita e'  composta  da  strumenti  finanziari  (8).
  Nelle altre banche, le previsioni di cui al presente  capoverso  si
  applicano in presenza di  un  importo  di  remunerazione  variabile
  particolarmente elevato. 
______ 
(8) Ne discende,  per  quanto  previsto  dal  punto  3  del  presente
  paragrafo, che la remunerazione  variabile  complessiva  di  questi
  soggetti e' corrisposta per piu' del 50% in strumenti finanziari. 
 
Le banche stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei
criteri e ne  danno  adeguata  evidenza  nella  documentazione  sulle
politiche di  remunerazione  (9).  La  quota  differita  puo'  essere
corrisposta secondo  un  criterio  pro  rata,  a  condizione  che  la
frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine  del  periodo
di valutazione (accrual period) e il pagamento della prima quota deve
intercorrere almeno un anno. I dividendi e gli interessi che maturano
nel corso del periodo di differimento sugli strumenti  finanziari  di
cui al punto 3) non  possono  essere  corrisposti  al  personale  ne'
durante detto periodo ne' al termine di esso; sulla parte  per  cassa
possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato. 
______ 
(9) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri gia' indicati per la
  determinazione del periodo di retention (cfr. nota 6). 
 
5. La  componente  variabile  e'  sottoposta,  attraverso  specifiche
  pattuizioni, a meccanismi di correzione ex post (malus e claw back)
  idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto
  dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (10) e  patrimoniali
  nonche'  a  tener  conto  dei  comportamenti  individuali  (11);  i
  meccanismi conducono quindi a una riduzione, anche significativa, o
  all'azzeramento della remunerazione variabile  stessa,  soprattutto
  in caso di risultati significativamente  inferiori  agli  obiettivi
  prestabiliti o negativi o quando  la  banca  non  e'  in  grado  di
  mantenere o ripristinare una solida  base  di  capitale.  La  banca
  individua  criteri  e  presupposti  per  l'applicazione  di  questi
  meccanismi: 
______ 
(10) Non sono sufficienti meccanismi  di  correzione  che  potrebbero
  incorporare il rischio e la performance in modo soltanto automatico
  e implicito nello strumento di remunerazione  utilizzato  (es.  nel
  caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato). 
(11) Le politiche di  remunerazione  definiscono,  tra  l'altro,  gli
  effetti  di  eventuali  procedimenti  disciplinari  a  carico   del
  personale sull'applicazione dei meccanismi di correzione ex post. 
 
a) sono soggetti a claw back almeno gli  incentivi  riconosciuti  e/o
    pagati  ai  soggetti  che  abbiano  determinato  o   concorso   a
    determinare: 
- comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o
      statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili
      alla banca, da cui sia derivata una perdita  significativa  per
      la banca o per la clientela; 
- ulteriori comportamenti  non  conformi  a  disposizioni  di  legge,
      regolamentari o statutarie o a  eventuali  codici  etici  o  di
      condotta  applicabili  alla   banca,   nei   casi   da   questa
      eventualmente previsti; 
- violazioni degli obblighi imposti  ai  sensi  dell'articolo  26  o,
      quando il soggetto  e'  parte  interessata,  dell'articolo  53,
      commi 4  e  ss.,  del  TUB  o  degli  obblighi  in  materia  di
      remunerazione e incentivazione; 
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca. 
Le banche fissano nelle proprie politiche di remunerazione la  durata
      minima del periodo nel quale trovano applicazione  le  clausole
      di claw back;  tale  periodo  ha  inizio  dal  pagamento  della
      singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile
      e, almeno con riferimento alla remunerazione del personale piu'
      rilevante, e' di durata non inferiore a 5 anni; 
b) i meccanismi di malus sono applicati, oltre che nei casi  sub  a),
    anche per tener conto  della  performance  al  netto  dei  rischi
    effettivamente  assunti  o  conseguiti  e  dell'andamento   della
    situazione patrimoniale e di liquidita'. 
  I meccanismi di correzione  ex  post  non  possono  condurre  a  un
incremento della remunerazione  variabile  inizialmente  riconosciuta
ne' della remunerazione variabile precedentemente ridotta o  azzerata
a seguito dell'applicazione di malus o claw back. 
  La remunerazione variabile garantita non  e'  ammessa  perche'  non
risponde agli obiettivi delle presenti disposizioni (collegamento con
la performance e i rischi) (12); solo in  casi  eccezionali  essa  e'
consentita, nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali,  per
l'assunzione  di  nuovo  personale  e  limitatamente  al  primo  anno
d'impiego. Non puo' essere riconosciuta piu' di una volta alla stessa
persona, ne' dalla banca ne' da altra societa' del  gruppo  bancario.
Essa non e' soggetta alle norme sulla struttura  della  remunerazione
variabile;  concorre  alla  determinazione  del  limite  al  rapporto
variabile/fisso della remunerazione del primo anno ai sensi del  par.
1.2 o par. 3, salvo che sia  corrisposta  in  un'unica  soluzione  al
momento dell'assunzione. 
______ 
(12) Nel divieto ricadono  varie  forme  di  remunerazione  variabile
  garantita nella prassi identificate come "welcome bonus", "sign- on
  bonus", "minimum bonus", "entry bonus" etc. 
 
  Una  remunerazione  volta  a  compensare  il  nuovo  personale   da
eventuali contrazioni o  azzeramenti  di  compensi  (per  effetto  di
meccanismi di malus o claw back)  derivanti  da  precedenti  impieghi
attenua l'incentivo delle risorse a  operare  correttamente  e  rende
meno stretto il collegamento dei compensi  con  la  performance  e  i
rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata  con
la banca - quale nuovo datore di lavoro - non puo' tenere indenne  il
nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e - fermo restando
il caso della  remunerazione  variabile  garantita  -  e'  ovviamente
soggetta a tutte le regole applicabili  in  base  alle  politiche  di
remunerazione e incentivazione della banca (es. limiti  ai  compensi;
obblighi  di  differimento  e  retention;  pagamento   in   strumenti
finanziari; malus; claw back, etc.). 
  Sono ammesse, in presenza di motivate e documentate  ragioni  (13),
remunerazioni legate alla permanenza del  personale  (c.d.  retention
bonus) per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento
(es.   processo    di    ristrutturazione    aziendale,    operazione
straordinaria). Queste remunerazioni sono riconosciute non prima  del
termine del periodo  o  del  verificarsi  dell'evento,  costituiscono
forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le
regole a queste  applicabili,  ivi  comprese  quelle  sul  limite  al
rapporto variabile/fisso e sui meccanismi di correzione ex ante ed ex
post (es. in caso di comportamenti non  conformi  a  disposizioni  di
legge, regolamentari o statutarie o a eventuali  codici  etici  o  di
condotta applicabili alla banca). Ai fini del calcolo del  limite  al
rapporto  variabile/fisso,  l'importo  riconosciuto   a   titolo   di
retention bonus e' computato per quote uguali  in  ciascun  anno  del
periodo di permanenza (pro rata lineare), oppure come  importo  unico
nell'anno in cui  la  condizione  di  permanenza  e'  soddisfatta.  I
retention bonus non possono essere utilizzati per tenere  indenne  il
personale dalla  riduzione  o  dall'azzeramento  della  remunerazione
variabile derivanti dai meccanismi di correzione ex ante ed ex  post,
ne' possono  condurre  a  una  situazione  in  cui  la  remunerazione
variabile  totale   non   sia   piu'   collegata   alla   performance
dell'individuo, della singola business unit, nonche'  della  banca  e
dell'eventuale gruppo  di  appartenenza.  A  uno  stesso  membro  del
personale non sono riconosciuti piu' retention bonus,  salvo  che  in
casi eccezionali e opportunamente giustificati  (i.e.,  il  pagamento
dei retention bonus avviene in momenti diversi e  sussistono  ragioni
specifiche per il riconoscimento di ciascuno di essi). 
______ 
(13) Ai fini della  decisione  sul  riconoscimento  di  un  retention
  bonus, le  banche  considerano  almeno  i  fattori  richiamati  nel
  paragrafo 146 degli Orientamenti dell'EBA in materia  di  politiche
  di remunerazione. 
 
  Sono altresi' ammessi piani di incentivazione a lungo termine (c.d.
long-term incentive plan) che si basano su un arco  di  tempo  futuro
pluriennale di valutazione della performance (accrual period) e  che:
i) sono coerenti con gli obiettivi e la durata del  piano  strategico
della  banca;  ii)  prevedono  condizioni  di  performance  chiare  e
predeterminate, che devono essere verificate nel corso  e  alla  fine
del piano affinche' la remunerazione variabile  possa  essere  pagata
non prima della fine del piano stesso. I piani  di  incentivazione  a
lungo termine prevedono che la remunerazione sia riconosciuta  in  un
solo anno, alternativamente: 
- al momento dell'avvio del piano, quando esso e' ancorato anche alla
  valutazione  di  performance  passate,  relative  almeno   all'anno
  precedente a quello del riconoscimento. In questo  caso,  il  piano
  prevede che il periodo di differimento abbia termine non  prima  di
  un anno da quando il rispetto dell'ultima condizione di performance
  e' verificato; 
- al termine del periodo di valutazione della performance, quando  il
  piano e' basato solo sulla  valutazione  di  condizioni  future  di
  performance 
  I piani di incentivazione a lungo termine sono soggetti a tutte  le
regole applicabili alla componente variabile della remunerazione (ivi
comprese  quelle  sul  limite  al   rapporto   variabile/fisso,   sul
differimento, sull'uso di strumenti finanziari). Ai fini del  calcolo
del limite  al  rapporto  variabile/fisso,  l'importo  del  piano  di
incentivazione a lungo termine e' computato per intero  nell'anno  in
cui esso e' riconosciuto; e'  tuttavia  ammessa  la  possibilita'  di
computare detto importo, secondo un criterio pro  rata  lineare,  nel
limite relativo a ogni anno di durata del piano di  incentivazione  a
lungo  termine,  quando  questo,  considerato  anche  il  periodo  di
differimento, ha una durata superiore a 6 anni (14). 
______ 
(14) Questa stessa possibilita' e' altresi' riconosciuta per i  piani
  di  incentivazione   che,   considerato   anche   il   periodo   di
  differimento, hanno una durata superiore a 5 anni: i) nelle  banche
  considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU, per il
  personale  diverso  dai  consiglieri   esecutivi,   dal   direttore
  generale, dai condirettori generali, dai vice direttori generali  e
  altre figure analoghe, dai responsabili delle  principali  aree  di
  business, funzioni aziendali o aree geografiche  e  da  coloro  che
  riportano direttamente agli organi  con  funzione  di  supervisione
  strategica, gestione e controllo; ii) nelle altre banche, per tutto
  il personale. 
 
 
2.2. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla  carica  e
  trattamenti pensionistici 
  La politica pensionistica e di fine del rapporto  di  lavoro  o  di
cessazione dalla carica di tutto il personale  e'  in  linea  con  la
strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a  lungo
termine della banca (15). 
______ 
(15) Al riguardo viene anche in rilievo quanto previsto dai paragrafi
  175 e 176 degli Orientamenti dell'EBA in materia  di  politiche  di
  remunerazione. 
 
 
2.2.1. Benefici pensionistici discrezionali  per  il  personale  piu'
  rilevante 
  Nell'applicare le disposizioni  sulla  componente  variabile  della
remunerazione ai benefici pensionistici discrezionali si osservano  i
seguenti criteri: 
- se il personale interrompe il rapporto  di  lavoro  prima  di  aver
  maturato il diritto  al  pensionamento,  i  benefici  pensionistici
  discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par.  2.1,
  punto 3, tenuti in custodia dalla banca per un  periodo  di  cinque
  anni  e  soggetti  a  meccanismi  di  aggiustamento  ex   post   in
  conformita' con il par. 2.1, punto 5; 
- se il rapporto  di  lavoro  cessa  con  diritto  alla  pensione,  i
  benefici   pensionistici   discrezionali   sono   riconosciuti   al
  dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto  3,
  e assoggettati a un periodo di mantenimento (retention)  di  cinque
  anni. 
  I benefici pensionistici  discrezionali  concorrono,  insieme  alle
altre componenti della remunerazione variabile, al calcolo del limite
al rapporto variabile/fisso di cui al par. 1.2. 
 
2.2.2. Importi pattuiti in vista o  in  occasione  della  conclusione
  anticipata del rapporto di lavoro  o  cessazione  anticipata  dalla
  carica del personale piu' rilevante (cc.dd. golden parachute) 
Le pattuizioni, stipulate in vista o in occasione  della  conclusione
  anticipata del rapporto di lavoro o per  la  cessazione  anticipata
  dalla  carica,  che  prevedono  in  tali  circostanze   l'eventuale
  riconoscimento di pagamenti o  altri  benefici  al  personale  piu'
  rilevante   (c.d.   golden   parachute)   assicurano    che    tale
  riconoscimento  sia  opportunamente   giustificato   e   collegato,
  attraverso idonei meccanismi: i) alla  performance,  al  netto  dei
  rischi, e ai comportamenti individuali; ii)  alla  performance,  al
  netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di  liquidita'  della
  banca (16). Al  momento  del  riconoscimento,  la  banca  valuta  e
  documenta la corretta applicazione  dei  suddetti  meccanismi,  con
  riferimento,  tra  l'altro,  alla  congruita'  degli   importi   da
  riconoscere in relazione ai profili sub i) e ii). 
______ 
(16) A questi fini rilevano in ogni caso: per il  profilo  sub  i)  i
  comportamenti e le violazioni elencate al par. 2.1, punto 5; per il
  profilo sub ii) l'eventualita' che la banca sia beneficiaria di  un
  intervento  pubblico  eccezionale,  sia  soggetta   a   misure   di
  intervento precoce, ad amministrazione straordinaria, a risoluzione
  o a liquidazione coatta amministrativa, o non disponga, a causa  di
  perdite significative,  di  una  solida  base  di  capitale.  Nelle
  situazioni sub ii), ai fini  dell'eventuale  riconoscimento  di  un
  golden parachute e  della  determinazione  del  suo  ammontare,  va
  tenuto conto, in ogni caso, dell'esigenza di contenere  i  costi  a
  carico della  banca  (in  questo  ambito  si  puo'  considerare  il
  risparmio derivante dalla conclusione anticipata  del  rapporto  di
  lavoro o dalla cessazione anticipata dalla carica). 
 
Detti importi sono pattuiti nel rispetto dei criteri e limiti fissati
  dall'assemblea dei soci, ai sensi della Sezione II, par.  1,  punto
  iii), tenendo conto - tra l'altro - della durata  del  rapporto  di
  lavoro  intercorso.  Essi  sono  assoggettati   alle   disposizioni
  previste nel par. 2.1 della presente Sezione (17)  -  coerentemente
  con la categoria di appartenenza della banca -  quale  che  sia  il
  titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica  per
  i quali vengono assegnati (18). 
______ 
(17) A titolo esemplificativo,  i  golden  parachute  devono  essere:
  collegati a indicatori quali-quantitativi che riflettano  risultati
  effettivi e duraturi; corrisposti in parte in strumenti  finanziari
  assoggettati a un'adeguata politica di retention; suddivisi in  una
  quota up-front e in una quota differita per un congruo  periodo  di
  tempo; soggetti a tutti i meccanismi di  correzione  ex  post  (es.
  malus e claw back). 
(18) In linea con quanto previsto nella definizione di "remunerazione
  variabile" di cui alla Sez. I,  par.  3,  rientrano  tra  i  golden
  parachute anche: i) gli importi riconosciuti a titolo di  patto  di
  non concorrenza,; ii) gli importi riconosciuti  nell'ambito  di  un
  accordo  per  la  composizione  di  una  controversia   attuale   o
  potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto; iii)
  l'indennita' di  mancato  preavviso,  per  l'ammontare  che  eccede
  quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge. 
 
  Le previsioni dei capoversi che precedono  non  si  applicano  agli
importi riconosciuti a titolo di patto di  non  concorrenza,  per  la
quota che non eccede l'ultima annualita' di remunerazione fissa. 
  In assenza di criteri e limiti (in  termini  di  annualita'  fissa)
approvati dall'assemblea dei soci (cfr. Sezione  II,  par.  1,  lett.
iii), i golden parachute non possono essere riconosciuti. 
  I golden parachute sono inclusi nel calcolo del limite al  rapporto
variabile/fisso di cui al par. 1.2 o par. 3  della  presente  Sezione
relativo all'ultimo anno  di  rapporto  di  lavoro  o  permanenza  in
carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti: 
i) in base a un patto di non  concorrenza,  per  la  quota  che,  per
  ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualita' di
  remunerazione fissa; 
ii) nell'ambito di un  accordo  tra  la  banca  e  il  personale,  in
  qualunque sede raggiunto, per la composizione di  una  controversia
  attuale o potenziale,  se  calcolati  sulla  base  di  una  formula
  predefinita contenuta nella politica di remunerazione della banca. 
 
2.2.3 Deroghe 
  Le regole previste dai par. 1, 2.1, 2.2.1 e  2.2.2  della  presente
Sezione non  si  applicano  agli  importi  pattuiti  in  vista  o  in
occasione della conclusione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  o
cessazione dalla carica sia del  personale  piu'  rilevante  sia  del
restante  personale  nell'ambito  di  operazioni  straordinarie  (es.
fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, purche' rispettino
congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a
logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della
compagine del personale,  ii)  sono  di  ammontare  non  superiore  a
100.000 euro; iii) prevedono meccanismi di  claw  back,  che  coprono
almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave  a  danno
della banca. 
  Le regole previste dai parr. 1 e 2.1 della presente Sezione, non si
applicano agli incentivi agli esodi, connessi  anche  con  operazioni
straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale,
e  riconosciuti  al  personale  non  rilevante,  purche'   rispettino
congiuntamente le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a
logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della
compagine del personale;  ii)  favoriscono  l'adesione  a  misure  di
sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per
la generalita' dei dipendenti; iii) non producono effetti  distorsivi
ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono meccanismi  di
claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti  fraudolenti  o
di colpa grave a danno della banca. 
  Le regole di cui ai parr. 1 e 2.1 non  si  applicano  agli  importi
riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale
diverso  da  quello  piu'  rilevante,  a  titolo  di  patto  di   non
concorrenza, per la quota  che  non  eccede  l'ultima  annualita'  di
remunerazione fissa. 
 
3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo
  con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali
  di controllo 
  Per i consiglieri non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di
incentivazione. Ove presenti, essi rappresentano comunque  una  parte
non significativa della remunerazione, sono coerenti  con  i  compiti
svolti e sono definiti nel rigoroso rispetto dei criteri indicati  al
paragrafo 2.1; fermo quanto previsto  dal  par.  2.1,  punto  3,  gli
strumenti finanziari utilizzati per  il  pagamento  della  componente
variabile sono soggetti a retention sino al termine o  alla  scadenza
del mandato (19). Lo stesso vale per la remunerazione del  presidente
dell'organo con funzione di supervisione strategica, considerato  che
tale figura non svolge un ruolo esecutivo. 
______ 
(19) Ai fini del rispetto dell'obbligo di retention,  i  rinnovi  non
  costituiscono un'ipotesi di scadenza del mandato. 
 
  L'ammontare della  remunerazione  del  presidente  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica e' coerente con il ruolo centrale
a esso attribuito ed e' determinato ex ante in  misura  comunque  non
superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice  dell'organo
con  funzione  di  gestione   (amministratore   delegato,   direttore
generale, etc.), salva diversa decisione adottata  dall'assemblea  se
previsto dallo statuto,  su  proposta  dell'organo  con  funzione  di
supervisione strategica e con i  quorum  costitutivi  e  deliberativi
indicati al paragrafo 1.2. 
  Ai componenti dell'organo con funzione  di  controllo  e'  preclusa
ogni forma di remunerazione variabile. 
  La componente variabile, se presente, e'  contenuta  per  tutto  il
personale delle funzioni aziendali  di  controllo  e  della  funzione
risorse umane  e,  ove  presente,  per  il  dirigente  preposto  alla
redazione dei documenti contabili  societari  previsto  dall'articolo
154-bis del TUF, ed e' assoggettata con particolare rigore alle norme
indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione,  se  presenti,
sono coerenti con i compiti assegnati e  indipendenti  dai  risultati
conseguiti dalle aree soggette a controllo; sono pertanto da  evitare
bonus  collegati  ai  risultati  economici.  E'  invece   ammissibile
subordinare (cd.  "gate")  l'attribuzione  della  parte  variabile  a
obiettivi di sostenibilita' aziendale (es.  contenimento  dei  costi;
rafforzamento del capitale) a condizione che cio' non  sia  fonte  di
possibili conflitti di interesse. 
  Per  il  personale  piu'  rilevante  delle  funzioni  aziendali  di
controllo,  i  compensi  fissi  sono   di   livello   adeguato   alle
significative responsabilita' e all'impegno  connesso  con  il  ruolo
svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa  della
remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo. 
 
 
                             SEZIONE IV 
       LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE 
 
1. Agenti  in  attivita'  finanziaria,  agenti  di  assicurazione   e
  consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 
  Il presente paragrafo si applica - in aggiunta ai principi generali
enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti  distributive
esterne nella loro interezza - agli agenti in attivita'  finanziaria,
agli agenti di assicurazione e  ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede, diversi dai dipendenti della banca. 
  I criteri di seguito indicati muovono dall'esigenza di adattare  le
regole  sulla  struttura  della  remunerazione  del  personale  (cfr.
Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e  di  una
variabile, alle specificita' della remunerazione di questi  soggetti,
che e' per solito  interamente  variabile  in  ragione  della  natura
autonoma del rapporto di lavoro. 
  Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 
- componente "non ricorrente", la parte della  remunerazione  che  ha
  una valenza incentivante (legata, ad  esempio,  all'incremento  dei
  volumi  della  raccolta  netta,  al  superamento   di   determinati
  benchmark sui prodotti, al lancio  di  nuovi  prodotti,  etc.).  La
  provvigione non ha di per se' valenza incentivante; 
- componente "ricorrente", la parte della  remunerazione  diversa  da
  quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento piu' stabile  e
  ordinario della remunerazione. 
  La componente "non ricorrente"  e'  equiparata  alla  remunerazione
variabile del  personale;  la  componente  "ricorrente"  e',  invece,
equiparata alla remunerazione fissa. 
  Salvo  quanto  previsto  per  il  personale  piu'   rilevante,   la
remunerazione totale del  singolo  agente  o  consulente  finanziario
abilitato   all'offerta   fuori   sede   puo'   essere    interamente
"ricorrente". Quando essa si  compone  anche  della  componente  "non
ricorrente", si applicano le regole che seguono. 
  1.  Le  banche  determinano  ex  ante  e  correggono  ex  post   la
remunerazione "non ricorrente"  di  agenti  e  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede,  tenendo  conto  di  indicatori  di
rischiosita'  operativa  tali  da  promuovere  la   correttezza   dei
comportamenti e il collegamento con i rischi legali  e  reputazionali
che possono ricadere  sulla  banca,  nonche'  idonei  a  favorire  la
conformita' alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela; 
  2. la  determinazione  del  bonus  pool  (inteso  come  l'ammontare
complessivo della componente  "non  ricorrente"  riconosciuta  a  una
particolare   categoria   di   personale   che   presenta    medesime
caratteristiche  retributive,  es.  tutti  gli  agenti  in  attivita'
finanziarie o tutti i  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
fuori sede) tiene conto delle condizioni patrimoniali e di liquidita'
della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene. A tal
fine, sono previste condizioni di  accesso  alla  remunerazione  "non
ricorrente" (cd. "gate") che ne impediscono il pagamento in  tutto  o
in parte; 
  3. la correzione ex post della remunerazione  "non  ricorrente"  di
ciascun soggetto si basa su indicatori  granulari  -  determinati  in
ragione   delle   caratteristiche   della    banca    (criterio    di
proporzionalita')  -,  idonei  a  riflettere  in  modo   efficace   e
anticipato anomalie o criticita' nelle relazioni con la  clientela  e
nei  rischi  assunti  per  conto  della  banca.  Tutti  i   parametri
utilizzati, sia qualitativi sia quantitativi, sono  ben  individuati,
oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali
si fondano su criteri chiari e predeterminati. 
  La  distinzione  tra  la  componente  "ricorrente"  e  quella  "non
ricorrente"  della  remunerazione,  gli  indicatori  di  rischiosita'
operativa a cui ancorare la componente  "non  ricorrente"  (anche  in
vista della correzione per  i  rischi  ex  post),  le  condizioni  di
accesso   alla   remunerazione   "non   ricorrente"   e   le    altre
caratteristiche  essenziali  dei  sistemi   di   remunerazione   sono
determinati ex  ante,  secondo  criteri  oggettivi,  e  adeguatamente
formalizzati  e  documentati  nelle  politiche  di  remunerazione   e
incentivazione della banca e nella  documentazione  contrattuale  che
disciplina il rapporto. 
  Le regole di questo paragrafo non si applicano nei confronti  degli
agenti e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede,
non qualificati come personale piu'  rilevante,  che  siano  iscritti
all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto
rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari. 
  Le banche includono nel processo di identificazione  del  personale
piu' rilevante, di cui alla Sezione I, par. 6, anche  gli  agenti  in
attivita' finanziaria e di assicurazione e  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta  fuori  sede  addetti  alle  reti  distributive
esterne  (tipicamente,  potrebbero  risultare  come  personale   piu'
rilevante le figure dell'"area manager", "divisional manager", etc.). 
  Per i  soggetti  identificati  come  personale  piu'  rilevante  la
remunerazione si compone sempre di una parte "ricorrente"  e  di  una
"non ricorrente"; alla parte "non ricorrente" si applicano -  secondo
quanto indicato nella Sezione  I,  parr.  6  e  7  -  le  norme  piu'
stringenti previste per il personale piu' rilevante (1), in  aggiunta
alle regole che precedono valide per tutti gli  agenti  e  consulenti
finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede  addetti  alle   reti
distributive esterne (allineamento ai rischi,  gates,  indicatori  di
compliance, etc.). 
______ 
(1) Il principio generale di  adeguato  bilanciamento  tra  la  parte
  fissa e quella variabile (cfr. Sezione III, par.1) va coerentemente
  riferito al rapporto  tra  la  parte  "ricorrente"  e  quella  "non
  ricorrente". Costituirebbe pertanto un'elusione delle  disposizioni
  del  presente  capitolo  una  situazione  nella  quale   la   parte
  incentivante ("non ricorrente") sia identificata dalla banca in  un
  ammontare  molto  basso  o  irrilevante,  vanificando  quindi   gli
  obiettivi perseguiti dalla disciplina stessa. 
 
                              SEZIONE V 
                DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 
 
1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato 
  Le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici
eccezionali  rivedono  tempestivamente  le   proprie   politiche   di
remunerazione e assicurano che: 
a. la  remunerazione  variabile   sia   rigorosamente   limitata   in
    percentuale del risultato netto della gestione, quando  essa  non
    sia compatibile con il mantenimento di  un  adeguato  livello  di
    patrimonializzazione e  con  un'uscita  tempestiva  dal  sostegno
    pubblico; 
b. nessuna  remunerazione  variabile  sia   pagata   agli   esponenti
    aziendali, salvo che cio' non sia giustificato (1); 
______ 
(1) Potrebbe essere il  caso,  ad  esempio,  della  sostituzione  del
  management. 
 
c. gli indicatori di performance e  gli  altri  parametri  utilizzati
    siano coerenti con gli obiettivi  e  i  contenuti  del  piano  di
    ristrutturazione e con il contributo del personale piu' rilevante
    alla sua realizzazione; 
d. la componente variabile della  remunerazione  del  personale  piu'
    rilevante sia differita per una percentuale superiore rispetto  a
    quanto previsto dalla Sezione III, par. 2.1, punto 4, se del caso
    fino al 100%; 
e. la durata del periodo di valutazione della performance e la durata
    del periodo di differimento siano coerenti con i tempi attesi per
    il completamento del piano di ristrutturazione o per il  rimborso
    dell'aiuto di Stato,  ferma  restando  l'applicazione  di  quanto
    previsto dalla Sezione III, par. 2.1. 
  Resta fermo quanto  previsto  in  materia  di  remunerazioni  dalla
disciplina sugli aiuti di Stato, emanata dalle  competenti  Autorita'
nazionali ed europee. 
2. Banche che non rispettano i requisiti di cui agli articoli  141  o
  141-ter della  CRD  o  che  si  trovano  nelle  situazioni  di  cui
  all'articolo 16-bis della BRRD 
  In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui agli articoli  141
o 141-ter della CRD o nelle situazioni  di  cui  all'articolo  16-bis
della direttiva 2014/59/UE (BRRD), le remunerazioni variabili possono
essere riconosciute e/o corrisposte  nei  limiti  e  alle  condizioni
indicati nelle disposizioni di attuazione dei suddetti articoli. 
 
                             SEZIONE VI 
         OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI 
 
1. Obblighi di informativa al pubblico 
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 450  del  CRR,  le  banche
pubblicano sul proprio sito web secondo i  modelli  e  le  istruzioni
individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) del 15 marzo 2021,  n.
637: 
  - le informazioni di cui al medesimo art. 450 del CRR; 
  - le informazioni sulla remunerazione  complessiva  del  presidente
dell'organo con funzione di  supervisione  strategica  e  di  ciascun
membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore  generale,
dei condirettori generali e dei  vice  direttori  generali  ai  sensi
della lett. j) del richiamato articolo 450 del CRR; 
  - le informazioni circa le modalita'  di  attuazione  del  presente
Capitolo, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi del Capitolo  1,
Sezione VII, par. 1, del presente Titolo (1). 
______ 
(1) Restano fermi gli obblighi previsti  per  le  banche  quotate  ai
  sensi dell'art. 123-ter del TUF. 
 
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia 
  Si richiamano gli obblighi  di  trasmissione  annuale  di  dati  in
materia di remunerazione, stabiliti dalla Banca d'Italia con apposito
provvedimento adottato ai sensi delle linee guida dell'EBA emanate in
conformita' con l'art. 75 della CRD. 
 
3. Obblighi di informativa all'assemblea 
  Le banche forniscono almeno  annualmente  all'assemblea  le  stesse
informazioni riguardanti i sistemi e le  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione fornite al pubblico ai sensi del paragrafo 1. 
 
                             SEZIONE VII 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
1. Disposizioni transitorie 
  Le  politiche  di  remunerazione  e  incentivazione  conformi  alle
disposizioni del presente Capitolo sono sottoposte,  al  piu'  tardi,
all'approvazione  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio 2021. 
  Le banche, nei limiti consentiti dai contratti collettivi: 
  - applicano le disposizioni  del  presente  Capitolo  ai  contratti
individuali che sono stipulati a partire dal 1° luglio 2022; 
  - adeguano i contratti individuali in corso alle  disposizioni  del
presente Capitolo tempestivamente e, comunque,  entro  il  1°  luglio
2022 per  i  componenti  degli  organi  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo ed entro il 30 settembre 2022  per  il  restante
personale. 
  I contratti collettivi sono allineati  al  presente  Capitolo  alla
prima occasione utile. 
  Fino al  completo  adeguamento  al  presente  Capitolo,  le  banche
rispettano quanto stabilito ai sensi del  provvedimento  della  Banca
d'Italia del 23 ottobre 2018,  recante  Disposizioni  in  materia  di
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle  banche  e
nei gruppi bancari (25° aggiornamento della presente Circolare).