INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI RISK-TAKER (CFR. SEZIONE I, PAR. 6.1) L'istanza di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6, par. 3, del Regolamento delegato (UE) n. 923/2021 (di seguito "Regolamento") contiene le informazioni di seguito elencate, oltre alla relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale piu' rilevante e sui suoi risultati, anche in relazione alle esclusioni richieste. Le informazioni riguardanti la banca si riferiscono all'esercizio finanziario precedente e a quello in corso rispetto al momento in cui l'istanza di preventiva autorizzazione e' presentata. La Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia possono richiedere alla banca di fornire ulteriori informazioni. 1. Informazioni riguardanti la banca. a. La data di riferimento; b. il codice identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier, LEI); c. il numero dei membri del personale, espressi in full time equivalent (FTE); d. il numero dei membri del personale piu' rilevante, con evidenza: i. del numero di quelli identificati in base ai criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento, suddiviso in relazione a ciascuna delle categorie in ragione delle quali i membri del personale piu' rilevante sono stati individuati; ii. del numero di quelli identificati in base ai criteri quantitativi stabiliti nella Sezione I, par. 6, lett. c), del presente Capitolo e nell'articolo 6 del Regolamento, con indicazione della categoria alla quale appartiene ciascun membro del personale piu' rilevante; iii. del numero di quelli identificati in base a criteri ulteriori eventualmente stabiliti dalla banca, con indicazione di tali criteri. 2. Informazioni riguardanti il membro del personale per cui si richiede l'esclusione. a. Nome, societa' del gruppo di appartenenza, unita' operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea gerarchica, nonche' numero di dipendenti (espressi in FTE) sottoposti alla direzione del membro del personale; b. appartenenza o meno a una funzione di gestione/controllo dei rischi o a funzioni che assumono rischi per la banca e, in caso affermativo, la soglia (espressa in milioni di euro) di posizioni di rischio che tali funzioni possono assumere; c. appartenenza o meno a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea gerarchica e il suo potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1); d. l'ammontare totale della remunerazione (espressa in euro) e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione riconosciuta al membro del personale nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario; e. i principali indicatori di performance relativi alla componente variabile della remunerazione del membro del personale; f. i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale e' stato valutato come personale piu' rilevante (art. 6, par. 1, lett. a) oppure b), del Regolamento); g. i criteri in base ai quali l'esclusione del membro del personale e' richiesta (art. 6, par. 2, lett. a) oppure b), del Regolamento). 3. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, par. 2, lett. a), del Regolamento Al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attivita' professionali in unita' operative/aziendali che non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 6, par. 2, lettera a), del Regolamento, le banche trasmettono altresi' la seguente documentazione: a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilita' del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene; b. un organigramma dell'unita' operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di riporto gerarchico, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene. Qualora la definizione delle unita' operative/aziendali all'interno della banca sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, la banca fornisce le ragioni di tale modifica; c. una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unita' operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti; d. un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unita' operative/aziendali, in conformita' all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti; d-bis. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'unita' operativa/aziendale non e' altrimenti valutata come avente un impatto sostanziale sul capitale interno della banca; e. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 6, par. 1, del Regolamento, sebbene il membro del personale eserciti attivita' professionali in un'unita' operativa/aziendale non rilevante; f. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento; g. una dichiarazione dettagliata ed esauriente esplicativa delle ragioni per cui l'unita' operativa/aziendale non e' una linea di operativita' principale ("core business line") quale definita all'articolo 1, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o in un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Le banche diverse da quelle considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU possono omettere la documentazione di cui alle lettere c) e d). 4. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, par. 2, lett. b), del Regolamento Al fine di dimostrare che le attivita' professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unita' operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 6, par. 2, lettera b), del Regolamento, le banche trasmettono altresi' la seguente documentazione: a. una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilita' del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene; b. un organigramma dell'unita' operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee gerarchiche, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene; c. una descrizione dettagliata dei criteri oggettivi stabiliti nell'articolo 3 del Regolamento che sono stati utilizzati per valutare che le attivita' professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unita' operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio; d. una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 6, par. 1, del Regolamento, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unita' operativa/aziendale rilevante; e. una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria del personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui alla Sezione I, par. 6, lett. a) e b), del presente Capitolo e all'articolo 5 del Regolamento. Le banche diverse da quelle considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU possono omettere la documentazione di cui alla lettera c). 5. Ulteriori informazioni da trasmettere in caso di richieste di esclusione in forza dell'art. 6, parr. 3 e 4, del Regolamento per membri del personale cui sia stata riconosciuta una remunerazione complessiva pari o superiore a ? 1.000.000 In aggiunta a quanto precede, nel presentare un'istanza di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, parr. 3 e 4, del Regolamento per un membro del personale cui sia stata riconosciuta una remunerazione complessiva pari o superiore a 1.000.000 di euro nel precedente esercizio finanziario o per il precedente esercizio finanziario, le banche trasmettono la seguente documentazione, al fine di dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di circostanze eccezionali che potrebbero giustificare l'esclusione: a. una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate all'attivita' professionale del membro del personale interessato e il loro impatto sul profilo di rischio della banca. Una situazione altamente competitiva non puo' essere considerata come una circostanza eccezionale; b. una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata alla remunerazione del membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui la banca abbia riconosciuto al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1.000.000 di euro, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio della banca.