(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
A) Proposta di modifica dell'Unione del  disciplinare  di  produzione
della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Fiano di Avellino». 
    Al disciplinare di produzione della DOCG «Fiano di  Avellino»  e'
apportata la modifica  dell'Unione  concernente  l'inserimento  della
categoria  di  prodotto   vino   spumante   (VS   -   Categoria   4).
Conseguentemente l'articolato del  disciplinare  e'  modificato  come
segue: 
    1. l'art. 1 - Denominazione e vini - «La denominazione di origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino», e' riservata ai seguenti
vini bianchi: «Fiano di Avellino», «Fiano di Avellino»  riserva,  che
rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione.», 
    e' sostituito con il seguente testo: 
      «La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano  di
Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: 
        «Fiano di Avellino» (Categoria vino); 
        «Fiano di Avellino» riserva (Categoria vino); 
        «Fiano di Avellino» spumante (Categoria vino spumante); 
        «Fiano  di  Avellino»  spumante   riserva   (Categoria   vino
spumante), che rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.». 
    2. All'art. 5 - Norme per la vinificazione  -  sono  aggiunte  le
disposizioni relative  al  metodo  di  elaborazione  della  tipologia
spumante ed ai tempi minimi di affinamento per la tipologia  spumante
e spumante «riserva». 
    Pertanto,  alla  fine  dell'art.  5,  sono  aggiunti  i  seguenti
capoversi: 
      «Il vino a DOCG «Fiano di  Avellino»  spumante  anche  riserva,
deve essere ottenuto ricorrendo  esclusivamente  alla  pratica  della
rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico. 
    Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di
affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia  a
decorrere dalla data del tiraggio. 
    Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva,  il  tempo
minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei  mesi  in
bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.». 
    3. All'art. 6 - Caratteristiche al consumo  -  sono  inserite  le
seguenti caratteristiche  fisico  chimiche  ed  organolettiche  delle
tipologie spumante e spumante riserva: 
      «Fiano di Avellino» spumante metodo classico 
        spuma: fine e persistente; 
        colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso  con  riflessi
verdognoli; 
        odore: caratteristico, gradevole,  con  delicato  sentore  di
lievito; 
        sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; 
        titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; 
        acidita' totale minima: 6,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
      «Fiano di Avellino» spumante metodo classico riserva: 
        spuma: fine e persistente; 
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
        odore: caratteristico, gradevole,  con  delicato  sentore  di
lievito; 
        sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; 
        titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; 
        acidita' totale minima: 6,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l». 
    4. All'art. 7 - Etichettatura  e  designazione -  sono  apportate
alcune  modifiche  formali,  in  relazione   alle   nuove   tipologie
introdotte,  anche  riguardo  le  capacita'  dei  contenitori  e   le
chiusure. 
    Pertanto, i seguenti capoversi; 
    «E'  vietato  usare  assieme  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto,  selezionato,
classico, e similari.». 
    «Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Fiano  di  Avellino»  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve.  E'  consentita
l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine  protetta
«Fiano di Avellino DOCG»  esclusivamente  in  bottiglie  o  in  altri
recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti  di
contrassegno di Stato. 
    I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi  con
tappo raso bocca, di materiale al momento  previsto  dalla  normativa
vigente, ad eccezione di  quelli  non  superiori  a  0,187  litri  di
capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura
a vite.», 
    sono sostituiti ed integrati con i seguenti: 
    «E'  vietato  usare  assieme  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari.». 
    «Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione
delle tipologie  spumante  non  etichettati  come  millesimati,  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». 
    «L'immissione al consumo dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Fiano  di  Avellino  DOCG»  deve  avvenire
esclusivamente in  bottiglie  o  in  altri  recipienti  di  vetro  di
capacita' non superiore ai 6 litri, muniti di contrassegno per i vini
a denominazione di origine controllata e garantita.». 
    «I recipienti di cui al comma  precedente,  ad  esclusione  delle
tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso  bocca,  di
materiale  previsto  dalla  normativa  vigente.  Per  volumi  pari  o
inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti  i  sistemi
di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.». 
    «Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere
chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale  in  plastica
per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.». 
    5. All'art. 9 - Legame con l'ambiente geografico - sono  inseriti
gli elementi descrittivi  relativi  ai  prodotti  vitivinicoli  della
Categoria vino spumante. 
    Pertanto, alle lettere B) e C), sono aggiunte le parti di seguito
riportate: 
      Categoria vino spumante (4). 
    «Le caratteristiche sopra  descritte,  per  quello  che  riguarda
l'orografia, la composizione dei suoli,  le  peculiarita'  climatiche
della zona di produzione e le condizioni di coltivazione, sono idonee
alla produzione di uve adatte alla realizzazione di vini spumanti. 
    Il vitigno Fiano in questo ambiente fornisce uve che, raccolte al
momento opportuno, generano vini base per la spumantizzazione con  un
ottimo equilibrio tra acido  malico  e  acido  tartarico,  esprimendo
intense note fresche floreali e fruttate, nonche' spiccata sapidita'. 
    D'altronde e' tradizione consolidata nel  territorio  della  DOCG
«Fiano di Avellino», la produzione di vini spumanti secondo il metodo
della rifermentazione in autoclave e in bottiglia,  per  i  quali  e'
consuetudine  della  zona  attuare  rifermentazioni  con  tempistiche
differenti di  affinamento,  posticipando  talvolta  l'immissione  al
consumo  del  vino  al  fine  di  ottenere   alcune   caratteristiche
specifiche, quali sentori piu'  ampi  e  complessi,  perlage  fine  e
persistente o maggiore equilibrio gustativo, tipiche  delle  versioni
«riserva». 
    Negli  ultimi  dieci   anni   si   e'   particolarmente   diffusa
l'elaborazione dei vini spumanti a base di uve Fiano in Provincia  di
Avellino, che vede un crescente numero di produttori e  di  quantita'
prodotte ascrivibili ai prodotti vitivinicoli  della  categoria  vino
spumante.». 
      Categoria vino spumante (4). 
    L'orografia collinare del territorio di produzione, l'esposizione
e l'altitudine dei vigneti, e la  particolare  vocazione  della  zona
alla coltivazione della vite, concorrono a  determinare  un  ambiente
favorevole  all'espletamento  equilibrato  di   tutte   le   funzioni
vegeto-produttive della pianta. 
    La coltivazione della vite nella  zona  rappresenta  una  vera  e
propria viticoltura di collina e in  alcuni  casi  di  montagna,  che
conferisce  alle  uve  requisiti  qualitativi  ottimali  anche  nelle
raccolte anticipate destinate alla produzione di vini base spumante. 
    Da secoli in zona era anche  praticata  la  spumantizzazione  dei
vini con fermentazione naturale in bottiglia,  per  ottenere  i  vini
delle ricorrenze. Storicamente sono proprio gli spumanti d'Irpinia  a
fregiarsi di una  forte  tradizione  per  questa  bella,  elitaria  e
appassionante  branca  dell'enologia  che  vive  tra   tecnologia   e
perfezione estetica. 
    Il territorio su cui si sviluppa la DOCG «Fiano di  Avellino»  e'
in grado di determinare caratteristiche peculiari  nei  diversi  vini
come testimoniano le descrizioni precedenti. 
    Le  testimonianze  storiche   e   recenti   di   produzione,   le
caratteristiche  dei  suoli  e   il   clima   temperato   con   buone
precipitazioni e significative escursioni termiche fra il giorno e la
notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico  e  di
esaltare il quadro acido delle uve, consentendo di ottenere vini piu'
freschi e longevi, particolarmente adatti alla spumantizzazione. Tali
prerogative, combinate con le peculiarita' genetiche  della  varieta'
Fiano coltivata in  questo  ambiente,  sono  in  grado  di  esprimere
produzioni di pregiati vini spumanti, caratterizzati  da  freschezza,
eleganza, complessita', marcata sapidita'  e  persistenza  gustativa,
tipiche della zona.». 
B) Disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di  Avellino»
consolidato con la proposta di «Modifica  dell'Unione»  di  cui  alla
lettera A. 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Fiano  di
Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: 
      «Fiano di Avellino» (categoria vino); 
      «Fiano di Avellino» riserva (categoria vino); 
      «Fiano di Avellino» spumante (categoria vino spumante); 
      «Fiano di Avellino» spumante riserva (categoria vino spumante), 
    che rispondono alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione.