Allegato A) Proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino». Al disciplinare di produzione della DOCG «Fiano di Avellino» e' apportata la modifica dell'Unione concernente l'inserimento della categoria di prodotto vino spumante (VS - Categoria 4). Conseguentemente l'articolato del disciplinare e' modificato come segue: 1. l'art. 1 - Denominazione e vini - «La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: «Fiano di Avellino», «Fiano di Avellino» riserva, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.», e' sostituito con il seguente testo: «La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: «Fiano di Avellino» (Categoria vino); «Fiano di Avellino» riserva (Categoria vino); «Fiano di Avellino» spumante (Categoria vino spumante); «Fiano di Avellino» spumante riserva (Categoria vino spumante), che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.». 2. All'art. 5 - Norme per la vinificazione - sono aggiunte le disposizioni relative al metodo di elaborazione della tipologia spumante ed ai tempi minimi di affinamento per la tipologia spumante e spumante «riserva». Pertanto, alla fine dell'art. 5, sono aggiunti i seguenti capoversi: «Il vino a DOCG «Fiano di Avellino» spumante anche riserva, deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico. Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a diciotto mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio. Per la tipologia «Fiano di Avellino» spumante riserva, il tempo minimo di affinamento non deve essere inferiore a trentasei mesi in bottiglia a decorrere dalla data del tiraggio.». 3. All'art. 6 - Caratteristiche al consumo - sono inserite le seguenti caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche delle tipologie spumante e spumante riserva: «Fiano di Avellino» spumante metodo classico spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Fiano di Avellino» spumante metodo classico riserva: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titoloalcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l». 4. All'art. 7 - Etichettatura e designazione - sono apportate alcune modifiche formali, in relazione alle nuove tipologie introdotte, anche riguardo le capacita' dei contenitori e le chiusure. Pertanto, i seguenti capoversi; «E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, e similari.». «Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine protetta «Fiano di Avellino DOCG» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato. I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.», sono sostituiti ed integrati con i seguenti: «E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, scelto, selezionato e similari.». «Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», con l'esclusione delle tipologie spumante non etichettati come millesimati, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». «L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino DOCG» deve avvenire esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 6 litri, muniti di contrassegno per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.». «I recipienti di cui al comma precedente, ad esclusione delle tipologie «spumante», devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente. Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.». «Per le tipologie «spumante», le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.». 5. All'art. 9 - Legame con l'ambiente geografico - sono inseriti gli elementi descrittivi relativi ai prodotti vitivinicoli della Categoria vino spumante. Pertanto, alle lettere B) e C), sono aggiunte le parti di seguito riportate: Categoria vino spumante (4). «Le caratteristiche sopra descritte, per quello che riguarda l'orografia, la composizione dei suoli, le peculiarita' climatiche della zona di produzione e le condizioni di coltivazione, sono idonee alla produzione di uve adatte alla realizzazione di vini spumanti. Il vitigno Fiano in questo ambiente fornisce uve che, raccolte al momento opportuno, generano vini base per la spumantizzazione con un ottimo equilibrio tra acido malico e acido tartarico, esprimendo intense note fresche floreali e fruttate, nonche' spiccata sapidita'. D'altronde e' tradizione consolidata nel territorio della DOCG «Fiano di Avellino», la produzione di vini spumanti secondo il metodo della rifermentazione in autoclave e in bottiglia, per i quali e' consuetudine della zona attuare rifermentazioni con tempistiche differenti di affinamento, posticipando talvolta l'immissione al consumo del vino al fine di ottenere alcune caratteristiche specifiche, quali sentori piu' ampi e complessi, perlage fine e persistente o maggiore equilibrio gustativo, tipiche delle versioni «riserva». Negli ultimi dieci anni si e' particolarmente diffusa l'elaborazione dei vini spumanti a base di uve Fiano in Provincia di Avellino, che vede un crescente numero di produttori e di quantita' prodotte ascrivibili ai prodotti vitivinicoli della categoria vino spumante.». Categoria vino spumante (4). L'orografia collinare del territorio di produzione, l'esposizione e l'altitudine dei vigneti, e la particolare vocazione della zona alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. La coltivazione della vite nella zona rappresenta una vera e propria viticoltura di collina e in alcuni casi di montagna, che conferisce alle uve requisiti qualitativi ottimali anche nelle raccolte anticipate destinate alla produzione di vini base spumante. Da secoli in zona era anche praticata la spumantizzazione dei vini con fermentazione naturale in bottiglia, per ottenere i vini delle ricorrenze. Storicamente sono proprio gli spumanti d'Irpinia a fregiarsi di una forte tradizione per questa bella, elitaria e appassionante branca dell'enologia che vive tra tecnologia e perfezione estetica. Il territorio su cui si sviluppa la DOCG «Fiano di Avellino» e' in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini come testimoniano le descrizioni precedenti. Le testimonianze storiche e recenti di produzione, le caratteristiche dei suoli e il clima temperato con buone precipitazioni e significative escursioni termiche fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico e di esaltare il quadro acido delle uve, consentendo di ottenere vini piu' freschi e longevi, particolarmente adatti alla spumantizzazione. Tali prerogative, combinate con le peculiarita' genetiche della varieta' Fiano coltivata in questo ambiente, sono in grado di esprimere produzioni di pregiati vini spumanti, caratterizzati da freschezza, eleganza, complessita', marcata sapidita' e persistenza gustativa, tipiche della zona.». B) Disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino» consolidato con la proposta di «Modifica dell'Unione» di cui alla lettera A. Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: «Fiano di Avellino» (categoria vino); «Fiano di Avellino» riserva (categoria vino); «Fiano di Avellino» spumante (categoria vino spumante); «Fiano di Avellino» spumante riserva (categoria vino spumante), che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.