Art. 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.