(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle  uve  e  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nello
schedario  viticolo,  unicamente  i  vigneti  collinari  e  di  buona
esposizione. Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e  non
sufficientemente soleggiati. 
    I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli tradizionalmente  usati  nella  zona  e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  dei
vini. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere  una
forma di allevamento verticale, la densita' di  impianto  non  potra'
essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro. 
    La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore
alle 10 tonnellate. 
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere  calcolata
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
a vigneto. 
    A tali limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione globale dovra' essere riportata,  purche'  la  stessa  non
superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  a
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di  Avellino»
un titoloalcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol. 
    La Regione Campania, con proprio provvedimento, su  proposta  del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   Organizzazioni   di   Categoria
interessate,  di  anno  in  anno,  puo'  stabilire   di   ridurre   i
quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli  sopra
fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.