(Allegato A)
Allegato A -  Manuale  operativo  per  la  gestione  della  anagrafe,
                      sistema I&R, degli equini 
 
  Sommario 
  1 Obiettivo 
  2 Gestione ed alimentazione della BDN 
    2.1 Delega ad operare in BDN 
  3 Consultazione della BDN 
  4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori 
  5. Consolidamento situazione esistente 
  6. Soggetti deputati alla identificazione 
  7. Denuncia di nascita 
    7.1 Identificazione degli equini 
    7.2   Identificazione   semplificata   di    puledri    destinati
direttamente al macello 
  8 Identificazione e registrazione del codice unico 
    8.1 Mezzi di identificazione degli equini 
    8.2 Fornitori di mezzi di identificazione 
    8.3 Lettori di transponder (Transceiver) 
    8.4 Codice unico 
  9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione 
  10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita 
  11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita  in  caso
di registrazioni non conformi perche' effettuate in ritardo 
  12  Registrazione  in  BDN  di  equini  identificati  con  il  solo
documento unico di identificazione a vita 
  13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri 
  14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati  a  Paesi
terzi 
  15 Azioni in caso di illeggibilita' del transponder elettronico 
  16. Movimentazione dei capi 
    16.1 Movimentazione sul territorio italiano di equini provenienti
da Stati membri e Paesi terzi 
  17 Passaggio di proprieta' di un equino 
  18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino 
    18.1 Movimento in uscita verso macello 
    18.2 Macellazione dell'equino 
  19 Morte dell'equino 
  20 Comunicazione furto, smarrimento  e  ritrovamento  di  equini  e
adempimenti successivi 
  21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento  di
identificazione 
    21.1 Furto o smarrimento 
    21.1 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita 
  22. Registrazione dell'impiego di medicinali  e  delle  conseguenze
sullo status di equino destinato o non destinato alla  produzione  di
alimenti 
  23. Modulistica 
 
 
Definizioni e Acronimi 
 
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Sistema di Identificazione e           |
|                           |Registrazione degli operatori, degli   |
|Sistema I&R                |stabilimenti e degli animali           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Direzione Generale Sanita' Animale e   |
|                           |Farmaco Veterinario - Ministero della  |
|DGSAF                      |Salute                                 |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Centro Servizi Nazionale, istituito    |
|                           |presso l'Istituto Zooprofilattico      |
|CSN                        |Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Portale internet https://www.vetinfo.it|
|                           |in cui e' presente la BDN ed altri     |
|                           |Sistemi Informativi nazionale di       |
|VETINFO                    |Sanita' Veterinaria                    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|BDN                        |Banca Dati Nazionale                   |
+---------------------------+---------------------------------------+
|ICA                        |Informazioni sulla Catena Alimentare   |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Sistema Integrato per gli Scambi e le  |
|S.Inte.S.I.S.              |Importazioni                           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Centro Servizi Nazionale, istituito    |
|                           |presso l'Istituto Zooprofilattico      |
|                           |Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise |
|CSN                        |"G. Caporale"                          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Sportello Unico delle Attivita'        |
|SUAP                       |Produttive dei comuni                  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|CAD                        |Codice dell'Amministrazione Digitale   |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Documento di provenienza e destinazione|
|                           |informatizzato di cui al DM 28 giugno  |
|                           |2016 ed agli articoli 105 (1, c), 110  |
|                           |(1, c) e 186 (1, b) del regolamento    |
|Documento di               |(UE) 2016/429 corrispondente al c.d    |
|accompagnamento            |"modello 4"                            |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Nascita, furto, smarrimento,           |
|                           |ritrovamento, movimentazioni, passaggio|
|Evento                     |di proprieta', macellazione, morte     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |I Servizi Veterinari della ASL         |
|ASL                        |competente sul territorio              |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Equino di razza pura iscritto o idoneo |
|Equino registrato ex art.  |ad essere iscritto in libro genealogico|
|2, punto 5 lett. a) del    |a cura dei competenti enti             |
|reg.2021/963               |selezionatori                          |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Equino registrato utilizzato per lo    |
|                           |svolgimento dell'attivita' sportiva e  |
|                           |la partecipazione alle competizioni    |
|Equino registrato ex art.  |sportive equestri, incluso il cavallo  |
|2, punto 5 lett. b) del    |atleta di cui al d.lv. 36/2021, art. 2 |
|reg.2021/963               |coma 1 lettera "g"                     |
+---------------------------+---------------------------------------+
 
  1 Obiettivo 
  Il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle
procedure per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini. 
  La BDN costituisce la base dati  informatizzata  nazionale  di  cui
all'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429.  Il  suo
aggiornamento ha valenza prioritaria, sia in termini di qualita'  del
dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. 
  La gestione  tecnica  della  BDN  del  Ministero  della  salute  e'
affidata al CSN, istituito con Decreto del 
  Ministero  della   Sanita'   2   marzo   2001   presso   l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". 
 
  2 Gestione ed alimentazione della BDN 
  La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al  sistema
I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equini. 
  L'accesso alla BDN e' effettuato  attraverso  gli  applicativi  web
disponibili nell'area riservata di vetinfo ed e' garantito a tutti  i
soggetti che possono operare in BDN. Ciascun  utente  e'  configurato
per gestire le  competenze  e  l'operativita'  proprie  del  ruolo  o
profilo  ad  esso  assegnato.  Le  operazioni   di   inserimento   ed
aggiornamento dei dati sono  consentite  agli  utenti  che  ne  hanno
diritto previo  l'utilizzo  esclusivo  di  metodi  di  autenticazione
conformi alla normativa vigente e previsti dal CAD. 
  Le procedure per richiedere un account sono disponibili su vetinfo. 
  La BDN prevede specifici ruoli o profili operativi a  ciascuno  dei
quali sono associate specifiche funzionalita' nei diversi applicativi
web per la gestione dei dati. 
  Fermo  restando  la   necessita'   degli   utenti   di   garantirne
l'alimentazione in tempo reale e con  la  qualita'  e  sicurezza  dei
dati, la BDN consente  l'interoperabilita'  con  sistemi  informativi
esterni   alla   stessa   attraverso   meccanismi   di   cooperazione
applicativa, ai sensi dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, basata sui servizi  web  le  cui  modalita'  di
utilizzo sono disponibili in apposita sezione di vetinfo. 
  Per tutti gli  enti  autorizzati,  la  BDN  espone  i  servizi  web
necessari per ottenere gli estremi  anagrafici  e  la  tracciabilita'
degli eventi del singolo equino e l'insieme dei controlli  effettuati
dalle autorita' competenti sugli stabilimenti che  detengono  equini,
sui macelli, nonche' sugli equini stessi. 
  Il CSN pubblica su vetinfo l'elenco dei codici  di  errore  gestiti
dall'applicativo  web  e  dai  servizi  web  esposti,  oltre  che  il
messaggio di errore allegato a ciascun codice. 
  Il CSN assicura l'assistenza tecnica per gli utenti  attraverso  la
disponibilita'  di  un  help-desk  e  indirizzi  dedicati  di   posta
elettronica, oltre che con attivita' di formazione. 
  2.1 Delega ad operare in BDN 
  L'operatore e il responsabile del macello operano in  BDN,  per  la
registrazione degli eventi  di  propria  competenza,  direttamente  o
tramite un soggetto delegato. 
  Il  soggetto  delegato  e'  una   persona   fisica   o   giuridica,
rappresentata da un'associazione  o  un  soggetto  privato  (delegato
generico). 
  In base a  specifica  regolamentazione  regionale  abbia  accettato
formalmente  la  delega,  anche   la   ASL   puo'   essere   delegata
dall'operatore. 
  Il delegante comunica al proprio  delegato  le  informazioni  sugli
eventi ai fini della loro registrazione in BDN,  nel  rispetto  delle
tempistiche e con le modalita' di riferimento. 
  Il conferimento della  delega  deve  avvenire  nel  rispetto  della
pertinente normativa,  pertanto  la  successiva  registrazione  della
delega nella BDN non costituisce atto formale di  conferimento  della
stessa. 
  Il soggetto delegato registra l'acquisizione della delega per  ogni
attivita' dello stabilimento  o  macello  utilizzando  le  specifiche
funzioni dell'applicativo web, secondo l'operativita' descritta negli
specifici manuali utente disponibili in vetinfo. 
  La delega per ciascuna attivita' o macello e' unica, ossia  non  e'
possibile associare piu' soggetti abilitati ad operare in BDN per  la
stessa attivita' o macello. 
  Per  consentire  la  variazione  del  delegato  di  un'attivita'  o
macello, e' necessario registrare la revoca della delega  precedente,
operazione che puo' essere  effettuata  dal  delegato  revocato,  dal
delegante (operatore o responsabile del macello) o dalla  ASL.  Salvo
diverso accordo tra le parti, prima di registrare la revoca in BDN il
delegato che ha disdetto il contratto di delega garantisce 15  giorni
di preavviso all'operatore. 
  Poiche' le attivita' di registrazione legate a motivi sanitari sono
prioritarie, la ASL ha facolta'  di  operare  sugli  stabilimenti  di
competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati. 
 
  3 Consultazione della BDN 
  Possono  accedere  alle  informazioni  contenute  in  BDN  tutti  i
soggetti che ne hanno diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per  la  tutela  dei
dati personali e della regolamentazione in materia. 
  Tramite la sezione "statistiche" di vetinfo" la DGSAF garantisce la
libera consultazione dei dati aggregati presenti in BDN  per  ciascun
territorio e  per  data,  inerenti  al  numero  di  stabilimenti,  di
allevamenti, di animali e ad ulteriori  informazioni  sul  patrimonio
zootecnico nazionale. Tali dati sono privi di  qualsiasi  riferimento
che  permetta  l'identificazione  diretta   delle   attivita'   degli
stabilimenti. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento  dei
dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad  alcune  tipologie  di
informazioni  di  dettaglio  presenti  in  BDN  alle  amministrazioni
pubbliche e agli organismi competenti che, per lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni,   abbiano   necessita'   di   acquisirle,   previa
approvazione   di   richiesta   valutata   in   base   a    specifica
regolamentazione pubblicata dalla  DGSAF  sul  portale  internet  del
ministero della salute. 
  Ai soggetti abilitati dalla DGSAF alla  consultazione  di  dati  di
dettaglio presenti in BDN, il  CSN  fornira'  i  dati  di  competenza
oppure,  compatibilmente  al  tipo  di  nulla  osta  ministeriale   e
all'esistenza di un ruolo applicativo corrispondente  alla  tipologia
del richiedente, le credenziali di accesso in sola  lettura  ai  dati
degli stabilimenti ed attivita' oggetto di autorizzazione. 
 
  4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori 
  L'operatore,  prima   dell'inizio   dell'attivita',   richiede   la
registrazione  dello  stabilimento  ai  sensi  dell'articolo  84  del
regolamento (UE) 2016/429, o il riconoscimento ai sensi dell'articolo
96 del regolamento (UE) 2016/429, attraverso il SUAP  competente  per
territorio, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
  Il  SUAP,  in  quanto  soggetto  unico  responsabile,  ricevuta  la
comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le
informazioni necessarie, ne cura la trasmissione  a  tutti  gli  Enti
interessati, ivi compresi i servizi veterinari  dei  dipartimenti  di
prevenzione delle ASL competenti per territorio. Nel caso  non  siano
disponibili le funzionalita' del SUAP, le regioni e province autonome
possono stabilire altre modalita' per la comunicazione dell'operatore
ai  servizi  veterinari  dell'inizio  di  attivita',  oltre  che   di
aggiornamento  delle  informazioni  delle  attivita'   registrate   e
riconosciute, conformi alle norme nazionali e dell'Unione europea  in
materia di sanita' e benessere animale. 
  Ricevuta la comunicazione dal SUAP, la ASL verifica  la  congruenza
di quanto  presente  nella  documentazione  che  comprende  anche  la
planimetria e la relazione tecnica. Se i  dati  della  documentazione
sono congruenti con i requisiti normativi in  materia  di  sanita'  e
benessere animale, la ASL  registra  in  BDN  lo  stabilimento  e  la
relativa attivita'. 
  La verifica in loco e' sempre prevista per il riconoscimento di cui
all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/429. 
  Per la registrazione di cui all'articolo 84  del  regolamento  (UE)
2016/429, fermo restando la gestione di misure sanitarie territoriali
e i casi di incongruenze documentali, non vi e' obbligo  di  verifica
dei requisiti dell'attivita' dello stabilimento da  parte  della  ASL
prima della registrazione.  La  verifica  sara'  comunque  effettuata
durante le attivita' ufficiali di controllo routinarie e  ogni  volta
che l'ASL lo ritenga opportuno. 
  La registrazione in BDN  non  costituisce  atto  autorizzativo,  ma
assolve alla richiesta pervenuta tramite il  SUAP.  L'operatore  puo'
stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con stampa
dell'anagrafica riportante la data  di  registrazione  e  l'eventuale
data di sospensione o cessazione attivita'. 
  L'operatore  e'  direttamente  responsabile  del   rispetto   degli
obblighi  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per  l'avvio   e   la
prosecuzione  delle  attivita'  previste  dal  decreto,  incluse   le
eventuali acquisizioni di licenze particolari di cui  alla  normativa
nazionale  vigente.  L'operatore  non  puo'  introdurre   animali   e
materiale   germinale   nello    stabilimento    sino    all'avvenuta
registrazione in BDN. 
  Ciascuno stabilimento viene identificato dal codice  aziendale,  di
cui la BDN assicura l'univocita' tra quelli presenti in essa. 
  Qualora lo  stabilimento  richiedente  sia  gia'  stato  codificato
nell'ambito  degli  stabilimenti  di   altre   specie,   esso   viene
identificato con lo stesso codice gia' assegnato. 
  Nell'ambito dello stabilimento inserito in BDN, sono registrati gli
allevamenti e altre attivita' svolte in esso dall'operatore. 
  Ciascun  allevamento  o   altra   tipologia   di   attivita'   sono
identificati con un numero di registrazione o di riconoscimento unico
di cui all'articolo 2, punto 15) e 16), del regolamento delegato (UE)
2019/2035,   generato   dalla   BDN   e    direttamente    riferibile
all'identificativo fiscale dell'operatore, al codice aziendale  dello
stabilimento in cui si svolge l'attivita' e alla specie degli animali
detenuti. 
  Le indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni in  BDN
per le diverse tipologie di stabilimento sono  rese  disponibili  dal
Ministero della salute in specifiche sezioni di vetinfo. 
  L'operatore di uno stabilimento in cui sono  detenuti  equini  deve
comunicare alla ASL territorialmente competente qualunque  variazione
dei dati propri o relativi allo  stabilimento,  allevamento  o  altra
tipologia di attivita' entro 7 giorni  dalla  data  in  cui  si  sono
verificate le variazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,  lettera
c). 
  L'operatore  dello  stabilimento  di  ricovero  collettivo,   quali
maneggio,  scuderia,  centro  ippico  e  ippodromi,  e'  il  soggetto
responsabile di tutti i capi detenuti in un determinato periodo nello
stabilimento. Per ognuno degli equini detenuti deve registrare in BDN
il proprietario (o proprietari in caso di comproprieta' di uno stesso
equino), le movimentazioni, gli altri eventi e le altre  informazioni
previste dal sistema informativo della BDN. 
  I referenti incaricati  di  comuni,  province,  unioni  di  comuni,
citta' metropolitane e comunita' montane 
    a.	accedono alla BDN per visualizzare  le  informazioni  relative
agli  stabilimenti  presenti  nel  territorio  di  competenza  e  per
verificare il rispetto delle norme da loro emanate; 
    b.	trasmettono  alla   ASL   competente   le   informazioni   sui
provvedimenti applicati in caso di mancato rispetto  delle  norme  di
propria competenza sugli stabilimenti. 
 
  5. Consolidamento situazione esistente 
  L'operatore, entro 180  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto,  al  fine  di  garantire  l'allineamento  della  BDN,   deve
verificare e aggiornare i dati  registrati  in  BDN  per  il  proprio
stabilimento e gli equini detenuti. 
  Tra le informazioni da verificare  ed  aggiornare  per  gli  equini
detenuti sono comprese quelle relative  agli  eventi  quali  nascite,
passaggi   di   proprieta',   furti,    smarrimenti,    ritrovamenti,
movimentazioni, macellazioni, morti. 
  In caso di violazioni alla normativa, potranno essere applicate  le
sanzioni previste dalla normativa vigente 
  Allo scadere  del  periodo  di  consolidamento,  sulla  base  delle
informazioni dichiarate, che devono essere  supportate  da  specifica
documentazione o da apposita autocertificazione resa nei  termini  di
legge, il CSN, quale gestore della  BDN,  consolida  le  informazioni
contenute nella BDN che assumono carattere di ufficialita'. 
 
  6. Soggetti deputati alla identificazione 
  I soggetti  abilitati  all'identificazione  e  registrazione  degli
equini sono quelli previsti all'articolo 4. In particolare: 
    ● Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  sono  identificati  e
registrati dagli Enti selezionatori di competenza,  ciascuno  per  il
proprio libro genealogico. 
    ● Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 sono  identificati  e
registrati dalla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE. 
    ● Gli equini non registrati, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c) sono identificati e registrati da un veterinario: 
      -  dell'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)  e   le   sue
articolazioni territoriali; 
      - della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE; 
      -  libero  professionista  autorizzato  dalla  ASL   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3. 
  Le richieste di autorizzazione  di  cui  all'articolo  4  comma  2,
devono  essere  presentate  dagli  organismi  di  rilascio   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  c)  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione del decreto alla DGSAF tramite comunicazione ufficiale. 
  Ai sensi dell'articolo  4,  comma  5,  le  regioni  e  le  province
autonome provvedono, tramite le ASL, ad organizzare l'identificazione
e registrazione degli equini e l'emissione  del  documento  unico  di
identificazione a vita qualora  non  siano  presenti  sul  territorio
organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma  1,  o  veterinari
liberi professionisti autorizzati di cui all'articolo 4, comma 3. 
  Per l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3,  i  veterinari
liberi professionisti presentano specifica domanda alla ASL  di  loro
residenza  in  cui  si  impegnano  a  rispettare  i  criteri  di  cui
all'articolo 4, comma 2, le procedure descritte  nel  decreto  e  nel
manuale  per  l'identificazione  e  registrazione  degli  equini,  il
rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 4, comma 6. 
  La ASL che riceve  la  domanda,  fatte  le  opportune  valutazioni,
rilascia al veterinario libero  professionista  l'autorizzazione  con
assunzione di responsabilita' da parte di quest'ultimo sull'attivita'
che puo' essere svolta su tutto il territorio nazionale. 
  In caso di segnalazioni di comprovate  inadempienze  agli  obblighi
sottoscritti con  la  richiesta  di  autorizzazione,  la  ASL  revoca
l'autorizzazione. 
  L'autorizzazione del veterinario libero professionista e'  limitata
alle attivita' legate alla prima  identificazione,  registrazione  ed
emissione del documento unico  di  identificazione  a  vita.  Per  le
attivita' successive, come annullamento del documento,  emissione  di
duplicati, sostitutivi o nuovi documenti ed altre attivita' in BDN  e
sui  documenti  unici  di   identificazione   a   vita,   l'operatore
dell'equino identificato dal veterinario libero  professionista  deve
rivolgersi alla ASL territorialmente competente. 
  Le  ASL  aggiornano  in  BDN   l'elenco   dei   veterinari   liberi
professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione a identificare gli
equini non registrati. In tale elenco  sono  riportati:  gli  estremi
anagrafici e di contatto (telefonico  e  di  posta  elettronica)  del
medico veterinario, oltre che la provincia e il numero di  iscrizione
all'ordine  dei  medici  veterinari;  la  ASL   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione con la data di rilascio della  stessa  e  della  sua
eventuale revoca. 
 
  7. Denuncia di nascita 
  L'operatore presenta la denuncia di nascita di cui all'articolo  5,
comma 3 del decreto in BDN, utilizzando  le  apposite  funzionalita',
entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino. 
  Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a)  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2021/963,   gli   enti
selezionatori possono richiedere  che  la  denuncia  di  nascita  sia
trasmessa direttamente agli stessi, che provvederanno ad inserirla in
BDN entro il termine di 60 giorni dalla nascita. 
  La denuncia  di  nascita  costituisce  domanda  di  identificazione
dell'equino ed e' resa disponibile dalla  BDN  al  soggetto  deputato
all'identificazione, registrazione ed emissione del  documento  unico
di identificazione a vita, secondo le rispettive competenze. 
    ●  La  denuncia  di  nascita  di  un  equino  registrato  di  cui
all'articolo 2, punto 5), lettera a) del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/963 e' resa disponibile dalla BDN per l'ente  selezionatore
competente, a meno che quest'ultimo non la trasmetta direttamente  in
BDN. 
    ●  La  denuncia  di  nascita  di  un  equino  registrato  di  cui
all'articolo 2, punto 5), lettera b) del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/963 e' resa disponibile dalla BDN per la FISE. 
    ● Per gli equini non registrati, di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera c), in sede di registrazione della denuncia di nascita  e  di
domanda di identificazione, l'operatore richiede  nella  denuncia  di
nascita  che  l'identificazione  avvenga  ad  opera  di   un   medico
veterinario: 
      -  dell'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)  e   le   sue
articolazioni territoriali; oppure 
      - della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE; oppure 
      -  libero  professionista  autorizzato  dalla  ASL   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3. 
  All'atto della denuncia di nascita, e comunque prima dell'emissione
del documento unico di identificazione a  vita,  per  i  soli  equini
registrati  di  cui  all'articolo  2,  punto  5),  lettera   a)   del
regolamento di esecuzione (UE)  2021/963  e  se  richiesto  dall'ente
selezionatore, l'operatore e' tenuto a presentare il  certificato  di
copertura previsto dal regolamento (UE) 1012/2016. 
  7.1 Identificazione degli equini 
  L'identificazione  degli  equini  e'  effettuata  entro  i  termini
stabiliti  dall'articolo  5,  comma  1,  tramite  l'impianto  di   un
transponder  ad  opera  di  un  medico  veterinario.  L'impianto  del
transponder deve essere praticato da un medico  veterinario  per  via
parenterale ed in condizioni asettiche sul lato  sinistro  del  terzo
medio del collo, tra  il  margine  posteriore  dell'occipitale  e  il
garrese, a livello dell'area del legamento nucale, con modalita' tali
da non compromettere il benessere dell'animale. 
  Dopo l'impianto del transponder, il medico veterinario completa  la
registrazione  dell'equino  nella  BDN  inserendo   il   codice   del
transponder e tutte le informazioni richieste  dal  sistema  ai  fini
della generazione del documento unico di identificazione a vita. 
  7.2 Identificazione semplificata di puledri destinati  direttamente
al macello 
  L'operatore, contestualmente alla denuncia di nascita, registra  in
BDN la richiesta di identificazione semplificata degli equini di  cui
all'articolo 5, comma 2, completa delle informazioni richieste. 
  L'operatore entro il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
applica all'equino la fascia al pastorale  di  cui  all'articolo  10,
comma 3, e  inserisce  in  BDN  le  informazioni  necessarie  per  il
rilascio, previa validazione della ASL competente, del certificato di
identificazione semplificato. 
  Il certificato di identificazione semplificato dell'equino generato
dalla  BDN  e'  contrassegnato  dall'identificativo  riportato  sulla
fascia al pastorale. 
  Ogni eventuale aggiornamento in BDN dei dati  dell'equino  aggiorna
automaticamente il certificato  di  identificazione  semplificato  in
BDN. Tramite  il  codice  riportato  sulla  fascia  al  pastorale  e'
possibile  visualizzare  le  informazioni  presenti  in  BDN  per  un
determinato certificato. 
 
  8 Identificazione e registrazione del codice unico 
  8.1 Mezzi di identificazione degli equini 
  I mezzi di identificazione che la DGSAF autorizza  per  gli  equini
sono: 
  ● il transponder iniettabile, di cui alla lettera e)  dell'allegato
III del regolamento delegato (UE) 2019/2035; 
  ● le fasce al pastorale, di cui alle lettere b) ed f) dell'allegato
III del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per i soli equini di cui
all'articolo 5, comma 2 
  Tali mezzi di identificazione devono essere  conformi  all'allegato
I, parte 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/963  e  devono
indicare: 
  ● un codice  paese  di  tre  caratteri  compatibile  con  la  norma
ISO-3166 (per l'Italia ITA o 380); 
  ● un codice numerico individuale dell'animale di dodici caratteri. 
  Tutti i mezzi di identificazione autorizzati per gli equini  devono
essere: 
  ● non riutilizzabili; 
  ● di materiale non degradabile; 
  ● a prova di manomissione; 
  ● di facile lettura per tutta la vita degli equini; 
  ● concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli equini
senza essere dannosi per loro; 
  ● facilmente rimuovibili dalla catena alimentare. 
  8.2 Fornitori di mezzi di identificazione 
  I soggetti interessati  ad  operare  come  fornitori  di  mezzi  di
identificazione per gli equini inviano apposita richiesta alla  DGSAF
allegando la prevista documentazione, comprendente la scheda  tecnica
dei mezzi di identificazione per cui si vuole essere autorizzati e la
certificazione  ICAR.  In   seguito   all'approvazione   dell'ufficio
competente  della  DGSAF,  il  CSN  provvede  alla  registrazione   e
configurazione del fornitore di mezzi di identificazione in BDN. 
  I produttori  di  mezzi  di  identificazione  devono  garantire  la
conformita' ai requisiti previsti e l'univocita' dei codici riportati
sugli stessi. 
  8.3 Lettori di transponder (Transceiver) 
  I mezzi elettronici di identificazione  devono  essere  transponder
passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX  o  FDX-B  e
devono essere: 
    - conformi alle norme ISO 11784 e 11785. 
    - leggibili da dispositivi di lettura  conformi  alla  norma  ISO
11785 
    - capaci di leggere transponder HDX e FDX-B alla distanza  minima
di lettura di 15 centimetri. 
  8.4 Codice unico 
  A ciascun equino, compresi  quelli  destinati  a  essere  macellati
entro 12 mesi di vita,  al  momento  della  prima  identificazione  e
registrazione in BDN, viene  attribuito  il  codice  unico,  definito
all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato  (UE)  2019/2035,
conformemente  all'articolo  6,  paragrafo  2,  del  regolamento   di
esecuzione (UE) 2021/963.  Esso  e'  un  codice  alfanumerico  di  15
caratteri che identifica univocamente l'equino,  compatibile  con  il
sistema di codifica dell'UELN, composto da: 
  ● il codice assegnato alla base dati  informatizzata  o  alle  basi
dati degli organismi di rilascio, comprendente: 
      - tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese  (380
per l'Italia), 
      - tre caratteri alfanumerici per la base dati. 
  ● un numero di identificazione individuale a nove cifre  attribuito
all'equino. 
  L'assegnazione  del  codice   unico   avviene   automaticamente   a
completamento della procedura di registrazione in BDN. 
  Per gli equini registrati (cavallo di razza  o  atleta)  il  codice
viene  trasmesso  in  BDN  dagli  organismi  di   rilascio   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). Ai  fini  dell'acquisizione
del codice e del completamento della procedura di  registrazione,  la
BDN verifica la correttezza e l'univocita' del codice. 
  Per gli equidi non registrati (cavallo comune)  l'assegnazione  del
codice unico avviene automaticamente a completamento della  procedura
di registrazione in BDN. 
 
  9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione 
  Gli organismi di rilascio, i veterinari liberi professionisti e  le
ASL   richiedono   tramite   l'apposita   funzionalita'   della   BDN
l'assegnazione  di  un   determinato   quantitativo   di   mezzi   di
identificazione rapportato al fabbisogno annuale. Dopo l'accettazione
della richiesta da parte del  fornitore  indicato  e  la  validazione
della ASL competente,  il  sistema  informatizzato  genera  le  serie
numeriche e le notifica alle ditte fornitrici tramite  il  meccanismo
dei download dei file nella sezione dedicata. I fornitori producono i
mezzi di identificazione, registrano in BDN  per  ciascun  ordinativo
l'elenco dei mezzi di identificazione  prodotti  e  li  inviano  agli
organismi di rilascio, ai veterinari  liberi  professionisti  e  alle
ASL. 
  Per effettuare l'identificazione semplificata degli equini  di  cui
all'articolo 5, comma 2, l'operatore, scelta  una  determinata  ditta
fornitrice, tramite BDN richiede un numero di fasce al pastorale.  La
richiesta, se convalidata dalla ASL  consente  la  generazione  delle
serie numeriche che  sono  rese  disponibili  alla  ditta  fornitrice
prescelta, la quale provvede a programmare  le  fasce  e  a  inviarle
all'operatore. 
 
  10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita 
  Dopo l'identificazione e la registrazione in  BDN  dell'equino  con
l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di
identificazione  a  vita  riportante  il   numero   del   transponder
impiantato, il codice  unico  dell'equino  e  le  altre  informazioni
pertinenti. Il documento unico di identificazione a vita  rappresenta
l'esatta riproduzione delle informazioni presenti  in  BDN  e  potra'
essere visualizzato anche digitalmente attraverso l'utilizzo  di  uno
specifico codice-QR. 
  Per gli equini di cui all'articolo 2,  punto  5),  lettera  a)  del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  gli  organismi  di  rilascio
emettono un documento unico di identificazione a vita che rappresenta
l'esatta riproduzione delle  informazioni  che  sono  storicizzate  e
mantenute aggiornate in  BDN  con  l'aggiunta  della  sezione  V  che
contiene le informazioni zootecniche presenti  nelle  proprie  banche
dati. 
  Ogni eventuale modifica dei dati  di  pertinenza  dell'equino  deve
essere aggiornata in BDN. 
  La modifica in BDN  delle  informazioni  pertinenti  contenute  nel
documento unico  di  identificazione  a  vita,  compresa  l'eventuale
dichiarazione di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti,
e' effettuata, entro i tempi previsti dal presente decreto: 
    - dall'operatore per gli equini non registrati; 
    -  dall'organismo  di  rilascio   competente   per   gli   equini
registrati. 
  L'aggiornamento  delle  informazioni   sul   documento   unico   di
identificazione a  vita  successivamente  alla  sua  emissione  viene
effettuata nei tempi di cui all'articolo 6,  commi  3  e  4,  tramite
l'apposita funzionalita' in BDN che consente anche di riprodurre  una
etichetta per aggiornare il  documento  unico  di  identificazione  a
vita. 
  Il documento unico di identificazione a vita, sia  esso  originale,
duplicato  o  sostitutivo,  e'  sempre  generato   ed   eventualmente
modificato tramite BDN. 
  Le banche dati degli organismi di rilascio, il Sistema  Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), i sistemi delle altre amministrazioni/enti
dotate di  autonomo  sistema  informatico,  sono  aggiornati  tramite
cooperazione applicativa con la BDN. 
  I dati registrati nelle banche dati degli organismi di  rilascio  e
trasmessi in tempo reale tramite cooperazione  applicativa  alla  BDN
devono essere preventivamente accettati da quest'ultima e devono aver
superato tutti i controlli previsti dalle  procedure  di  validazione
della BDN. 
 
  11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita  in  caso
di registrazioni non conformi perche' effettuate in ritardo. 
  In caso di registrazioni effettuate in  ritardo  e'  rilasciato  il
documento unico di identificazione a  vita  duplicato  contrassegnato
dalla dicitura "duplicato del documento unico  di  identificazione  a
vita" e, nei casi previsti dall'articolo 8 del decreto, esso contiene
la  dichiarazione  di  esclusione  dell'equino  dalla  produzione  di
alimenti. 
  L'identificazione e  la  registrazione  degli  equini  e'  comunque
completata mediante l'applicazione del transponder  e  l'assegnazione
del codice unico. 
  Se il ritardo della denuncia di  nascita  riguarda  equini  di  cui
all'articolo 2, punto 5), lettera a) del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/963, che l'ente selezionatore non ha accettato nel  proprio
libro genealogico in applicazione del relativo programma genetico, la
procedura identificativa gia' effettuata resta valida  in  quanto  le
informazioni necessarie alla BDN per generare un documento  unico  di
identificazione a vita. 
  Per tali animali valgono le disposizioni relative agli  equini  non
registrati. 
 
  12  Registrazione  in  BDN  di  equini  identificati  con  il  solo
documento unico di identificazione a vita 
  Gli  equini  identificati  con   il   solo   documento   unico   di
identificazione a vita ai sensi della normativa  precedente,  se  non
gia' presenti in BDN, devono essere registrati entro  il  periodo  di
consolidamento di cui al capitolo 5. 
  Ai sensi  dell'articolo  10,  comma  4,  lettera  c),  se  ritenuto
necessario ai fini  della  verifica  dell'identita',  le  ASL  o  gli
organismi di rilascio possono richiedere che  gli  equini  muniti  di
documento unico di identificazione  a  vita  siano  identificati  con
l'impianto di un transponder. 
  Se il documento unico di identificazione a vita rilasciato ai sensi
della normativa  precedente  non  puo'  essere  adattato  per  essere
conforme alle prescrizioni attualmente vigenti,  esso  e'  rilasciato
dai soggetti competenti di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 5,  entro
il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5. In BDN e nel nuovo
documento unico di identificazione a vita e' riportata l'informazione
"non destinato alla produzione di alimenti". 
  Per  gli  equini  identificati  con  il  solo  documento  unico  di
identificazione a vita cartaceo verra' generato un codice unico. 
 
  13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri 
  L'operatore dello stabilimento di prima destinazione  nazionale  di
equini provenienti da altri Stati registra tali  animali  in  BDN  in
ingresso dall'estero ai sensi dell'articolo 15. 
  I capi introdotti dai Paesi della  Unione  Europea  conservano  gli
identificativi originari  e  sono  registrati  in  BDN  inserendo  le
informazioni  richieste  e  le  copie  in  formato  elettronico   del
certificato sanitario e del documento unico di identificazione a vita
originario. 
  Nel caso si  tratti  di  equino  registrato,  l'operatore  richiede
l'inserimento del capo in  BDN  all'organismo  di  rilascio  italiano
autorizzato per la  categoria  in  questione,  con  le  funzionalita'
disponibili in BDN e con le tempistiche necessarie a  garantire  tale
inserimento nei tempi previsti dall'articolo 15. 
  Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a)  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2021/963,   gli   enti
selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN
degli equini introdotti  dai  Paesi  della  Unione  Europea  non  sia
effettuata dall'operatore tramite funzionalita' della  BDN  ma  venga
presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e  sia
per  la  registrazione  nel  libro  genealogico  di  competenza.   In
quest'ultimo caso la domanda  di  registrazione  e'  corredata  dalla
documentazione  prevista  dall'ente  selezionatore.  L'organismo   di
rilascio provvede a registrare  le  informazioni  in  BDN  nei  tempi
previsti dall'articolo 15. 
  Per l'impianto di un transponder,  le  procedure  da  seguire  sono
analoghe a quelle previste per la registrazione di equini provenienti
da Paesi terzi ai sensi degli articoli 36 e  37  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/963. 
  L'operatore  di  un  equino  registrato  destinato  ad   un   paese
dell'Unione  Europea  comunica  la  movimentazione  all'organismo  di
rilascio  competente  per  l'equino  in  questione,  entro  2  giorni
lavorativi dalla partenza  dell'animale  dallo  stabilimento  tramite
l'apposita funzionalita' disponibile in BDN,  inserendo  nel  sistema
tutte le informazioni richieste  e  allegando  le  copie  in  formato
elettronico del documento unico di identificazione a vita  originario
dell'animale e del certificato  sanitario.  L'organismo  di  rilascio
provvede a convalidare le informazioni in BDN entro  7  giorni  dalla
partenza dell'animale dallo stabilimento stesso. 
  Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a)  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2021/963,   gli   enti
selezionatori  possono  richiedere   che   la   comunicazione   delle
informazioni richieste in BDN per gli equini destinati ad altri Paesi
della  Unione  Europea  non  sia  effettuata  dall'operatore  tramite
funzionalita' della BDN, ma venga presentata ai  propri  uffici,  sia
per la semplice comunicazione  della  movimentazione  e  sia  per  la
registrazione nel libro genealogico del  paese  di  destinazione.  In
quest'ultimo caso la comunicazione e' corredata dalla  documentazione
prevista dall'ente  selezionatore  ed  e'  effettuata  dall'operatore
entro  2  giorni  lavorativi  dalla   partenza   dell'animale   dallo
stabilimento.  L'organismo  di  rilascio  provvede  a  registrare  le
informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale  dallo
stabilimento stesso. 
 
  14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati  a  Paesi
terzi 
  Nel caso in cui l'equino proveniente da Paesi terzi  non  sia  gia'
identificato o il  transponder  risulti  non  leggibile,  l'operatore
provvede alla sua identificazione con le modalita' di cui al capitolo
7.3 e con le tempistiche di cui all'articolo 15, comma 4. 
  Per  la  registrazione  nel  proprio  stabilimento  di  un   equino
proveniente da Paese terzo, l'operatore inserisce in  BDN  l'ingresso
dell'animale   registrando   nel    sistema,    tramite    l'apposita
funzionalita',  le  informazioni  previste,  le  copie   in   formato
elettronico del documento unico  di  identificazione  a  vita  e  del
certificato sanitario. 
  Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a)  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2021/963,   gli   enti
selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN
degli  equini  introdotti  da  Paesi   terzi   non   sia   effettuata
dall'operatore tramite funzionalita' della BDN, ma  venga  presentata
ai propri uffici, sia per la semplice  comunicazione  e  sia  per  la
registrazione nel libro genealogico di  competenza.  In  quest'ultimo
caso la domanda di registrazione e'  corredata  dalla  documentazione
prevista dall'ente selezionatore. 
  L'iscrizione dell'equino in BDN e' completata con l'inserimento del
codice del transponder, del codice unico e delle  altre  informazioni
pertinenti, dei dati  richiesti  contenuti  nel  documento  unico  di
identificazione a vita  originario  e  della  sua  copia  in  formato
elettronico. 
  Se il documento unico di identificazione a  vita  non  e'  conforme
alla normativa vigente e non puo' essere reso  conforme,  l'organismo
di rilascio competente sull'equino o la ASL, tramite la BDN, rilascia
un nuovo documento unico di identificazione  a  vita,  come  previsto
dagli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, e
allega a questo la  copia  del  documento  originario  opportunamente
invalidato. 
  Nei casi in cui  l'operatore  richieda  la  registrazione  oltre  i
termini previsti  all'articolo  15,  comma  4,  viene  rilasciato  un
documento  unico  di  identificazione  a  vita  contrassegnato  dalla
dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita"  e
viene riportata l'informazione  "non  destinato  alla  produzione  di
alimenti". 
  Nel caso in cui la permanenza in Italia di un equino proveniente da
paese terzo prevista inizialmente  per  un  periodo  inferiore  a  30
giorni, superi tale durata, l'animale sara' identificato ai sensi  di
quanto previsto all'articolo 15. 
  Per gli equini movimentati verso Paesi terzi, l'operatore  comunica
la movimentazione all'organismo di rilascio competente  per  l'equino
in questione, in modo da garantirne la registrazione in BDN  entro  7
giorni  dalla  partenza  dell'animale  dallo   stabilimento   tramite
l'apposita funzionalita' disponibile in BDN,  inserendo  nel  sistema
tutte le informazioni richieste  e  allegando  le  copie  in  formato
elettronico del documento unico di identificazione a vita  originario
dell'animale e del certificato sanitario. Per gli  equini  registrati
di cui all'articolo 2,  punto  5),  lettera  a)  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori  possono  richiedere
che la comunicazione delle informazioni  richieste  in  BDN  per  gli
equini destinati a Paesi  terzi  non  sia  effettuata  dall'operatore
tramite funzionalita' della BDN ma venga presentata ai propri uffici,
sia per la semplice comunicazione della movimentazione e sia  per  la
registrazione nel libro genealogico del  paese  di  destinazione.  In
quest' ultimo caso la comunicazione e' corredata dalla documentazione
prevista dall'ente  selezionatore  ed  e'  effettuata  dall'operatore
entro  2  giorni  lavorativi  dalla   partenza   dell'animale   dallo
stabilimento.  L'organismo  di  rilascio  provvede  a  registrare  le
informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale  dallo
stabilimento stesso. 
 
  15 Azioni in caso di illeggibilita' del transponder elettronico 
  Nel caso in cui il transponder non sia piu' leggibile, si  procede,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla identificazione  dell'animale
con un nuovo transponder recante un nuovo codice  identificativo.  La
mancata leggibilita' e' verificata con diversi tentativi di  lettura,
effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalita'  sia  stata
provata precedentemente, o con un lettore "FULL ISO". 
  In caso in  cui  sia  accertata  l'illeggibilita'  del  transponder
applicato all'equino, si procede all'impianto di un nuovo transponder
ed agli adempimenti conseguenti con la seguente modalita': 
    1. la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in  cui
e' detenuto l'equino, ovvero l'organismo di rilascio  competente  per
l'equino in questione, in seguito a richiesta  dell'operatore  o  per
iniziativa dell'autorita' competente, identifica l'equino; 
    2. il veterinario  incaricato  dalla  ASL,  o  dall'organismo  di
rilascio competente sull'equino procede al riconoscimento dell'equino
attraverso il documento unico di identificazione a vita  e  inserisce
in BDN le informazioni necessarie; 
    3. il  veterinario  incaricato  dalla  ASL  o  dall'organismo  di
rilascio competente  sull'equino  applica  il  nuovo  transponder  ed
inserisce nell'apposito modulo in BDN il nuovo codice  identificativo
del transponder; 
    4. nei casi in  cui  l'identita'  dell'animale  non  puo'  essere
accertata e non vi e' alcuna indicazione o prova  che  in  precedenza
per questo animale sia stata effettuata  l'identificazione  da  parte
della ASL o di un organismo di rilascio, e' impiantato il transponder
ed e' emesso un documento unico di  identificazione  a  vita  con  le
informazioni "documento unico di identificazione a vita  sostitutivo"
e "non destinato alla produzione di alimenti". 
 
  16. Movimentazione dei capi 
  Il modello di documento di accompagnamento da  utilizzare  per  gli
equini ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e' disponibile in  apposita
sezione di vetinfo. 
  L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima  di
qualsiasi movimento in uscita, anche  inerente  a  movimentazioni  in
ambito nazionale di "equini in  deroga"  di  cui  al  capitolo  16.1,
produce e registra il documento di accompagnamento in BDN  con  tutte
le informazioni previste. Prima del movimento (inizio viaggio) devono
essere correttamente riportate tutte le  informazioni  relative  agli
animali movimentati e al trasporto. 
  Il documento di accompagnamento e' valido solo  se  reca  tutte  le
informazioni previste, inclusa la data e la durata del viaggio. 
  La BDN rende disponibile sia per l'operatore e sia per la ASL e gli
organismi di rilascio competenti: 
    - le informazioni inerenti ai  documenti  di  accompagnamento  in
uscita o in entrata di competenza e alla tipologia di movimentazione; 
    - la data di rientro  prevista  nel  caso  di  movimentazioni  di
tipologia "escursione/competizione all'aperto"  o  "temporanee  verso
altri stabilimenti" che deve essere entro i 15 giorni dalla  data  di
uscita. 
    - la data di rientro prevista e lo stabilimento  di  destinazione
temporanea (meno di  15  giorni  dall'uscita  dallo  stabilimento  di
residenza) nel caso della tipologia "movimentazione temporanea  verso
altri stabilimenti". La data di rientro deve essere entro i 15 giorni
dalla data di uscita. 
  La ASL  puo'  accedere  da  BDN  ai  documenti  di  accompagnamento
prodotti inerenti al proprio  territorio,  sia  in  ingresso  che  in
uscita. 
  Le informazioni inerenti  alle  movimentazioni  in  ingresso  e  in
uscita  degli  equini  detenuti  negli  stabilimenti  devono   essere
registrate in BDN entro 7 giorni dall'evento  ed  e'  disponibile  la
funzionalita' di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN
in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento
informatizzato. 
  Le   informazioni   tecniche   inerenti   alla   funzionalita'   di
registrazione automatica delle movimentazioni degli equini a  partire
dal  documento  di  accompagnamento  sono  disponibili  in  specifica
sezione di vetinfo. 
  In  casi  eccezionali  di  compilazione  non   informatizzata   del
documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in  BDN  la
movimentazione entro 3 giorni dall'evento. La BDN  rende  disponibili
per il Servizio Veterinario i dati inerenti  agli  operatori  e  alle
frequenze  di  utilizzo  dei   documenti   di   accompagnamento   non
informatizzati. 
  16.1 Movimentazione sul territorio italiano di  equini  provenienti
da Stati membri e Paesi terzi L'operatore dello stabilimento di prima
destinazione nazionale di equini  provenienti  da  altri  Stati  deve
registrare tali animali in  BDN  in  ingresso  dall'estero  ai  sensi
dell'articolo  15.  Per  le   successive   movimentazioni   da   tali
stabilimenti,   l'operatore   deve   compilare   il   documento    di
accompagnamento di cui articolo 5, comma 6, indicando anche il  Paese
di provenienza di ciascun equino. 
  Per gli equini esclusi dagli obblighi  di  registrazione  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e comma 6, lettera b), indicati
come "equini in deroga", al solo fine di tracciare le  movimentazioni
sul  territorio  nazionale  durante   il   periodo   di   permanenza,
l'operatore  dello  stabilimento  italiano  di   prima   destinazione
riportato sul certificato sanitario inserisce in BDN tali animali  in
ingresso  nel  suo  stabilimento  come  "equini  in  deroga"  con  le
informazioni richieste dal sistema per tale tipologia di equini.  Per
ciascuna movimentazione successiva  di  tali  equini  sul  territorio
nazionale, l'operatore compila il documento di accompagnamento di cui
all'articolo 5, comma 6, in BDN  selezionando  l'opzione  "equini  in
deroga" e inserendo i dati richieste dal sistema  tra  cui  l'origine
estera dell'equino, lo stabilimento italiano di provenienza e  quello
di destinazione. Sono esclusi da tale obbligo gli operatori di equini
che soggiornano in Italia per meno di 7 giorni se in tale periodo non
sono effettuate movimentazioni nazionali dallo stabilimento di  prima
destinazione indicato nel certificato sanitario. 
 
  17 Passaggio di proprieta' di un equino 
  In caso di passaggio di proprieta' di un  equino,  il  proprietario
cedente (o  i  proprietari  in  caso  di  comproprieta'  dell'equino)
compila entro 7 giorni dall'evento  il  modulo  di  comunicazione  di
vendita/cessione tramite l'apposita funzionalita' in BDN inserendo le
informazioni previste dal sistema e  allegando  la  dichiarazione  di
vendita/cessione  sottoscritta  corredata  di   copia   del   proprio
documento di identita'. 
  Nel caso  di  equini  registrati,  il  proprietario  cedente  (o  i
proprietari  in   caso   di   comproprieta'   dell'equino)   ne   da'
comunicazione direttamente all'organismo di rilascio che provvede  al
relativo  aggiornamento  in  BDN  entro  7  giorni  dall'evento.   Su
disposizione  dell'organismo  di  rilascio,  il   proprietario   puo'
compilare il modulo  di  comunicazione  di  vendita/cessione  in  BDN
tramite apposita funzionalita', previa validazione delle informazioni
da parte dell'organismo di rilascio stesso. 
  Le informazioni contenute nel modulo, una volta acquisite  in  BDN,
determinano i relativi aggiornamenti  delle  anagrafiche;  l'apposita
funzionalita' in BDN consente inoltre di riprodurre una etichetta per
aggiornare il documento unico di identificazione a vita. 
  E' possibile stampare dalla BDN la scheda di iscrizione dell'equino
conforme all'articolo 34, comma 2 del regolamento di esecuzione  (UE)
2021/963 comprensivo delle informazioni presenti in BDN  relative  al
proprietario dell'equino e al codice unico dell'equino. 
 
  18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino 
  18.1 Movimento in uscita verso macello 
  L'operatore  di  un   equino   destinato   alla   macellazione   e'
responsabile della compilazione del documento di  accompagnamento  di
cui all'articolo 5, comma 6 ed e'  responsabile  delle  dichiarazioni
inserite in esso necessarie all'ammissione alla macellazione. 
  18.2 Macellazione dell'equino 
  Il responsabile  del  macello,  direttamente  o  tramite  delegato,
registra in BDN entro  7  giorni  dalla  macellazione,  conformemente
all'articolo 13, comma 4, i seguenti dati. 
    a) Per  ciascun  equino  macellato  proveniente  da  stabilimenti
nazionali, inclusi i centri di raccolta: 
      - la data dell'avvenuta macellazione; 
      - il numero identificativo del documento di accompagnamento; 
      -  l'identificativo  dello  stabilimento  e  dell'attivita'  di
provenienza degli animali; 
      - il codice unico di ciascun equino. 
  Il responsabile del macello puo' recuperare le informazioni di  cui
al  documento  di  accompagnamento  prodotto   dall'operatore   dello
stabilimento di partenza della stessa partita di animali. 
    b) Per ciascun equino proveniente da altri Paesi e  destinati  al
macello, direttamente o meno, sono richieste, oltre a quelle previste
al precedente punto a), le seguenti informazioni: 
      - Paese di provenienza; 
      - estremi e data del certificato sanitario. 
  Ai fini della registrazione  in  BDN  delle  macellazioni,  i  dati
anagrafici dei macelli autorizzati per gli equini sono recuperati dal
sistema informativo S.Inte.S.I.S.. I dati dei macelli  recuperati  da
S.Inte.S.I.S. non sono modificabili, ma consultabili in sola lettura. 
 
  19 Morte dell'equino 
  In caso di  morte  di  un  equino,  naturale,  accidentale,  o  per
soppressione eutanasica, l'operatore, fatti salvi gli adempimenti  di
polizia veterinaria, registra l'evento in BDN con le indicazioni e le
tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 del decreto. 
  Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5),  lettera
a)  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2021/963,   gli   enti
selezionatori  possono  richiedere   che   la   comunicazione   venga
presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e  sia
per  la  registrazione  nel  libro  genealogico  di  competenza.   In
quest'ultimo caso l'ente selezionatore registra l'evento in  BDN  con
le indicazioni e le tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. 
 
  20 Comunicazione furto, smarrimento  e  ritrovamento  di  equini  e
adempimenti successivi 
  In  caso  di  smarrimento  o  furto  o   ritrovamento   dell'equino
l'operatore agisce conformemente all'articolo 5,  commi  7  e  9  del
decreto. 
  L'organismo di  rilascio  competente  per  l'equino  in  questione,
ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in  cui
e' detenuto l'equino, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione  di  ritrovamento,  incarica  un  veterinario  per   la
verifica dell'identita' dell'equino.  La  verifica  dell'identita'  e
l'eventuale inserimento in BDN del  ritrovamento  vengono  effettuati
entro 7 giorni dalla  comunicazione  dell'operatore.  L'organismo  di
rilascio  competente  per  l'equino  in  questione,  ovvero  la   ASL
territorialmente competente per lo stabilimento in  cui  e'  detenuto
l'equino: 
  - qualora l'identita'  dell'equino,  con  la  verifica  del  codice
identificativo  del  transponder  applicato  all'equino  stesso,  sia
accertata e corrisponda a  quanto  presente  nella  BDN,  provvede  a
ripristinare  il  documento   unico   di   identificazione   a   vita
precedentemente invalidato o, nel caso  il  documento  non  sia  piu'
disponibile, a  rilasciare  il  "duplicato  del  documento  unico  di
identificazione   a   vita"   aggiungendo   in   entrambi   i   casi,
l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". 
  - qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilita' del
transponder, ovvero se l'equino e' stato  identificato  con  il  solo
documento unico di identificazione a vita o  con  il  certificato  di
identificazione semplificato, provvede a  identificare  l'equino  con
l'applicazione di un nuovo mezzo di identificazione e con l'emissione
di un documento unico di  identificazione  a  vita  tramite  BDN  che
riportera' le indicazioni di "documento unico  di  identificazione  a
vita sostitutivo" e "non destinato alla produzione di alimenti". 
 
  21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento  di
identificazione 
  21.1 Furto o smarrimento 
  In caso di smarrimento o furto  del  documento  di  identificazione
l'operatore o la persona da lui delegata comunica l'evento  entro  48
ore tramite BDN all'organismo di  rilascio  competente  per  l'equino
ovvero alla ASL territorialmente competente per  lo  stabilimento  in
cui e' detenuto l'equino, oppure consegnando  apposita  comunicazione
direttamente all'organismo di rilascio nel caso di equino registrato,
allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia. 
  L'organismo di rilascio  competente  per  l'equino  ovvero  la  ASL
territorialmente competente per lo stabilimento in  cui  e'  detenuto
l'equino  provvede  ad  accertare  l'identita'  dell'equino   tramite
lettura del transponder o della fascia al pastorale. 
  Nel caso l'identita' dell'equino venga confermata, viene rilasciato
un documento unico di identificazione  a  vita  contrassegnato  dalla
dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita"  e
riportera'  l'informazione  "non   destinato   alla   produzione   di
alimenti". 
  In deroga a quanto sopra l'autorita' competente  puo'  decidere  di
sospendere lo  status  di  un  equino  come  animale  destinato  alla
produzione di alimenti per un  periodo  di  sei  mesi,  conformemente
all'articolo 8, commi 5 e 6, qualora l'operatore possa dimostrare  in
modo  soddisfacente,  entro  30  giorni  dalla  data  dichiarata   di
smarrimento del documento unico di identificazione  a  vita,  che  lo
status dell'equino come animale destinato alla produzione di alimenti
non e' stato compromesso da un trattamento medicinale. 
  Qualora la verifica non confermi la presenza o la leggibilita'  del
transponder o della fascia  al  pastorale,  l'organismo  di  rilascio
competente per l'equino o la ASL territorialmente competente  per  lo
stabilimento in cui e' detenuto l'equino provvede ad identificare  l'
animale con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di  un
documento unico di identificazione a vita in BDN contrassegnato  come
"documento unico di identificazione a  vita  sostitutivo"  riportante
l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". Nel  caso
in cui l'equino possa essere identificato inequivocabilmente  tramite
analisi del DNA,  si  applica  quanto  previsto  all'articolo  8  del
decreto. 
  21.2 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita 
  Nel caso di ritrovamento del documento  di  identificazione  di  un
equino,  l'operatore  e'  entro  7  giorni  dall'evento  deve   darne
comunicazione tramite BDN alla ASL territorialmente competente per lo
stabilimento  in   cui   e'   detenuto   l'equino,   o   direttamente
all'organismo di rilascio in caso di equino  registrato,  presentando
il documento di identificazione ritrovato e copia della  denuncia  di
ritrovamento resa all'autorita' di polizia. 
 
  22. Registrazione dell'impiego di medicinali  e  delle  conseguenze
sullo status di equino destinato o non destinato alla  produzione  di
alimenti 
  Ai fini delle comunicazioni dei trattamenti di cui all'articolo 12,
sono rese disponibili in  BDN  le  funzionalita'  che  permettono  Il
veterinario responsabile del trattamento registra tramite  BDN  nella
sezione  II  del  documento  unico  di  identificazione  a  vita   la
somministrazione di medicinali di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo
12, con la conseguente variazione dello status dell'equino  come  non
destinato alla produzione di alimenti,  irreversibilmente  o  per  un
periodo di 6 mesi, a  seconda  dei  casi.  Se  non  e'  abilitato  ad
eseguire  tali  registrazioni  in  BDN  e  nel  documento  unico   di
identificazione, il veterinario responsabile del trattamento comunica
le informazioni pertinenti all'organismo di rilascio o alla  ASL  che
ha emesso il documento di identificazione  affinche'  questi  possano
aggiornare la BDN nei tempi previsti. 
 
  23 Modulistica 
  In considerazione dello sviluppo delle  funzionalita'  informatiche
per la gestione dei  flussi  informativi  nonche'  dei  rapporti  tra
utenti, organismi di rilascio e autorita' competenti, la  modulistica
da utilizzare per la gestione  del  sistema  I&R  degli  equini,  ivi
compreso lo schema di documento unico di identificazione a  vita,  e'
pubblicata, con ultimo aggiornamento disponibile, in apposita sezione
di Vetinfo.