Allegato A - Manuale operativo per la gestione della anagrafe, sistema I&R, degli equini Sommario 1 Obiettivo 2 Gestione ed alimentazione della BDN 2.1 Delega ad operare in BDN 3 Consultazione della BDN 4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori 5. Consolidamento situazione esistente 6. Soggetti deputati alla identificazione 7. Denuncia di nascita 7.1 Identificazione degli equini 7.2 Identificazione semplificata di puledri destinati direttamente al macello 8 Identificazione e registrazione del codice unico 8.1 Mezzi di identificazione degli equini 8.2 Fornitori di mezzi di identificazione 8.3 Lettori di transponder (Transceiver) 8.4 Codice unico 9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione 10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita 11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita in caso di registrazioni non conformi perche' effettuate in ritardo 12 Registrazione in BDN di equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita 13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri 14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati a Paesi terzi 15 Azioni in caso di illeggibilita' del transponder elettronico 16. Movimentazione dei capi 16.1 Movimentazione sul territorio italiano di equini provenienti da Stati membri e Paesi terzi 17 Passaggio di proprieta' di un equino 18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino 18.1 Movimento in uscita verso macello 18.2 Macellazione dell'equino 19 Morte dell'equino 20 Comunicazione furto, smarrimento e ritrovamento di equini e adempimenti successivi 21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione 21.1 Furto o smarrimento 21.1 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita 22. Registrazione dell'impiego di medicinali e delle conseguenze sullo status di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti 23. Modulistica Definizioni e Acronimi +---------------------------+---------------------------------------+ | |Sistema di Identificazione e | | |Registrazione degli operatori, degli | |Sistema I&R |stabilimenti e degli animali | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Direzione Generale Sanita' Animale e | | |Farmaco Veterinario - Ministero della | |DGSAF |Salute | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Centro Servizi Nazionale, istituito | | |presso l'Istituto Zooprofilattico | |CSN |Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Portale internet https://www.vetinfo.it| | |in cui e' presente la BDN ed altri | | |Sistemi Informativi nazionale di | |VETINFO |Sanita' Veterinaria | +---------------------------+---------------------------------------+ |BDN |Banca Dati Nazionale | +---------------------------+---------------------------------------+ |ICA |Informazioni sulla Catena Alimentare | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Sistema Integrato per gli Scambi e le | |S.Inte.S.I.S. |Importazioni | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Centro Servizi Nazionale, istituito | | |presso l'Istituto Zooprofilattico | | |Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | |CSN |"G. Caporale" | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Sportello Unico delle Attivita' | |SUAP |Produttive dei comuni | +---------------------------+---------------------------------------+ |CAD |Codice dell'Amministrazione Digitale | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Documento di provenienza e destinazione| | |informatizzato di cui al DM 28 giugno | | |2016 ed agli articoli 105 (1, c), 110 | | |(1, c) e 186 (1, b) del regolamento | |Documento di |(UE) 2016/429 corrispondente al c.d | |accompagnamento |"modello 4" | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Nascita, furto, smarrimento, | | |ritrovamento, movimentazioni, passaggio| |Evento |di proprieta', macellazione, morte | +---------------------------+---------------------------------------+ | |I Servizi Veterinari della ASL | |ASL |competente sul territorio | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Equino di razza pura iscritto o idoneo | |Equino registrato ex art. |ad essere iscritto in libro genealogico| |2, punto 5 lett. a) del |a cura dei competenti enti | |reg.2021/963 |selezionatori | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Equino registrato utilizzato per lo | | |svolgimento dell'attivita' sportiva e | | |la partecipazione alle competizioni | |Equino registrato ex art. |sportive equestri, incluso il cavallo | |2, punto 5 lett. b) del |atleta di cui al d.lv. 36/2021, art. 2 | |reg.2021/963 |coma 1 lettera "g" | +---------------------------+---------------------------------------+ 1 Obiettivo Il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure per la gestione del sistema I&R nazionale degli equini. La BDN costituisce la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429. Il suo aggiornamento ha valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. La gestione tecnica della BDN del Ministero della salute e' affidata al CSN, istituito con Decreto del Ministero della Sanita' 2 marzo 2001 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". 2 Gestione ed alimentazione della BDN La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equini. L'accesso alla BDN e' effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di vetinfo ed e' garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente e' configurato per gestire le competenze e l'operativita' proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato. Le operazioni di inserimento ed aggiornamento dei dati sono consentite agli utenti che ne hanno diritto previo l'utilizzo esclusivo di metodi di autenticazione conformi alla normativa vigente e previsti dal CAD. Le procedure per richiedere un account sono disponibili su vetinfo. La BDN prevede specifici ruoli o profili operativi a ciascuno dei quali sono associate specifiche funzionalita' nei diversi applicativi web per la gestione dei dati. Fermo restando la necessita' degli utenti di garantirne l'alimentazione in tempo reale e con la qualita' e sicurezza dei dati, la BDN consente l'interoperabilita' con sistemi informativi esterni alla stessa attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, basata sui servizi web le cui modalita' di utilizzo sono disponibili in apposita sezione di vetinfo. Per tutti gli enti autorizzati, la BDN espone i servizi web necessari per ottenere gli estremi anagrafici e la tracciabilita' degli eventi del singolo equino e l'insieme dei controlli effettuati dalle autorita' competenti sugli stabilimenti che detengono equini, sui macelli, nonche' sugli equini stessi. Il CSN pubblica su vetinfo l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, oltre che il messaggio di errore allegato a ciascun codice. Il CSN assicura l'assistenza tecnica per gli utenti attraverso la disponibilita' di un help-desk e indirizzi dedicati di posta elettronica, oltre che con attivita' di formazione. 2.1 Delega ad operare in BDN L'operatore e il responsabile del macello operano in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato. Il soggetto delegato e' una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato (delegato generico). In base a specifica regolamentazione regionale abbia accettato formalmente la delega, anche la ASL puo' essere delegata dall'operatore. Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalita' di riferimento. Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa. Il soggetto delegato registra l'acquisizione della delega per ogni attivita' dello stabilimento o macello utilizzando le specifiche funzioni dell'applicativo web, secondo l'operativita' descritta negli specifici manuali utente disponibili in vetinfo. La delega per ciascuna attivita' o macello e' unica, ossia non e' possibile associare piu' soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attivita' o macello. Per consentire la variazione del delegato di un'attivita' o macello, e' necessario registrare la revoca della delega precedente, operazione che puo' essere effettuata dal delegato revocato, dal delegante (operatore o responsabile del macello) o dalla ASL. Salvo diverso accordo tra le parti, prima di registrare la revoca in BDN il delegato che ha disdetto il contratto di delega garantisce 15 giorni di preavviso all'operatore. Poiche' le attivita' di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facolta' di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati. 3 Consultazione della BDN Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e della regolamentazione in materia. Tramite la sezione "statistiche" di vetinfo" la DGSAF garantisce la libera consultazione dei dati aggregati presenti in BDN per ciascun territorio e per data, inerenti al numero di stabilimenti, di allevamenti, di animali e ad ulteriori informazioni sul patrimonio zootecnico nazionale. Tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione diretta delle attivita' degli stabilimenti. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, la DGSAF assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli organismi competenti che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di richiesta valutata in base a specifica regolamentazione pubblicata dalla DGSAF sul portale internet del ministero della salute. Ai soggetti abilitati dalla DGSAF alla consultazione di dati di dettaglio presenti in BDN, il CSN fornira' i dati di competenza oppure, compatibilmente al tipo di nulla osta ministeriale e all'esistenza di un ruolo applicativo corrispondente alla tipologia del richiedente, le credenziali di accesso in sola lettura ai dati degli stabilimenti ed attivita' oggetto di autorizzazione. 4 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori L'operatore, prima dell'inizio dell'attivita', richiede la registrazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429, o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/429, attraverso il SUAP competente per territorio, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Il SUAP, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi compresi i servizi veterinari dei dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio. Nel caso non siano disponibili le funzionalita' del SUAP, le regioni e province autonome possono stabilire altre modalita' per la comunicazione dell'operatore ai servizi veterinari dell'inizio di attivita', oltre che di aggiornamento delle informazioni delle attivita' registrate e riconosciute, conformi alle norme nazionali e dell'Unione europea in materia di sanita' e benessere animale. Ricevuta la comunicazione dal SUAP, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la planimetria e la relazione tecnica. Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanita' e benessere animale, la ASL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attivita'. La verifica in loco e' sempre prevista per il riconoscimento di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/429. Per la registrazione di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429, fermo restando la gestione di misure sanitarie territoriali e i casi di incongruenze documentali, non vi e' obbligo di verifica dei requisiti dell'attivita' dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione. La verifica sara' comunque effettuata durante le attivita' ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASL lo ritenga opportuno. La registrazione in BDN non costituisce atto autorizzativo, ma assolve alla richiesta pervenuta tramite il SUAP. L'operatore puo' stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con stampa dell'anagrafica riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attivita'. L'operatore e' direttamente responsabile del rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per l'avvio e la prosecuzione delle attivita' previste dal decreto, incluse le eventuali acquisizioni di licenze particolari di cui alla normativa nazionale vigente. L'operatore non puo' introdurre animali e materiale germinale nello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN. Ciascuno stabilimento viene identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocita' tra quelli presenti in essa. Qualora lo stabilimento richiedente sia gia' stato codificato nell'ambito degli stabilimenti di altre specie, esso viene identificato con lo stesso codice gia' assegnato. Nell'ambito dello stabilimento inserito in BDN, sono registrati gli allevamenti e altre attivita' svolte in esso dall'operatore. Ciascun allevamento o altra tipologia di attivita' sono identificati con un numero di registrazione o di riconoscimento unico di cui all'articolo 2, punto 15) e 16), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, generato dalla BDN e direttamente riferibile all'identificativo fiscale dell'operatore, al codice aziendale dello stabilimento in cui si svolge l'attivita' e alla specie degli animali detenuti. Le indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni in BDN per le diverse tipologie di stabilimento sono rese disponibili dal Ministero della salute in specifiche sezioni di vetinfo. L'operatore di uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve comunicare alla ASL territorialmente competente qualunque variazione dei dati propri o relativi allo stabilimento, allevamento o altra tipologia di attivita' entro 7 giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c). L'operatore dello stabilimento di ricovero collettivo, quali maneggio, scuderia, centro ippico e ippodromi, e' il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti in un determinato periodo nello stabilimento. Per ognuno degli equini detenuti deve registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprieta' di uno stesso equino), le movimentazioni, gli altri eventi e le altre informazioni previste dal sistema informativo della BDN. I referenti incaricati di comuni, province, unioni di comuni, citta' metropolitane e comunita' montane a. accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate; b. trasmettono alla ASL competente le informazioni sui provvedimenti applicati in caso di mancato rispetto delle norme di propria competenza sugli stabilimenti. 5. Consolidamento situazione esistente L'operatore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, al fine di garantire l'allineamento della BDN, deve verificare e aggiornare i dati registrati in BDN per il proprio stabilimento e gli equini detenuti. Tra le informazioni da verificare ed aggiornare per gli equini detenuti sono comprese quelle relative agli eventi quali nascite, passaggi di proprieta', furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, morti. In caso di violazioni alla normativa, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente Allo scadere del periodo di consolidamento, sulla base delle informazioni dichiarate, che devono essere supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione resa nei termini di legge, il CSN, quale gestore della BDN, consolida le informazioni contenute nella BDN che assumono carattere di ufficialita'. 6. Soggetti deputati alla identificazione I soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini sono quelli previsti all'articolo 4. In particolare: ● Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 sono identificati e registrati dagli Enti selezionatori di competenza, ciascuno per il proprio libro genealogico. ● Gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 sono identificati e registrati dalla Federazione Italiana Sport Equestri - FISE. ● Gli equini non registrati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono identificati e registrati da un veterinario: - dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali; - della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE; - libero professionista autorizzato dalla ASL ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2, devono essere presentate dagli organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto alla DGSAF tramite comunicazione ufficiale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, le regioni e le province autonome provvedono, tramite le ASL, ad organizzare l'identificazione e registrazione degli equini e l'emissione del documento unico di identificazione a vita qualora non siano presenti sul territorio organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, o veterinari liberi professionisti autorizzati di cui all'articolo 4, comma 3. Per l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, i veterinari liberi professionisti presentano specifica domanda alla ASL di loro residenza in cui si impegnano a rispettare i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, le procedure descritte nel decreto e nel manuale per l'identificazione e registrazione degli equini, il rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 4, comma 6. La ASL che riceve la domanda, fatte le opportune valutazioni, rilascia al veterinario libero professionista l'autorizzazione con assunzione di responsabilita' da parte di quest'ultimo sull'attivita' che puo' essere svolta su tutto il territorio nazionale. In caso di segnalazioni di comprovate inadempienze agli obblighi sottoscritti con la richiesta di autorizzazione, la ASL revoca l'autorizzazione. L'autorizzazione del veterinario libero professionista e' limitata alle attivita' legate alla prima identificazione, registrazione ed emissione del documento unico di identificazione a vita. Per le attivita' successive, come annullamento del documento, emissione di duplicati, sostitutivi o nuovi documenti ed altre attivita' in BDN e sui documenti unici di identificazione a vita, l'operatore dell'equino identificato dal veterinario libero professionista deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente. Le ASL aggiornano in BDN l'elenco dei veterinari liberi professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione a identificare gli equini non registrati. In tale elenco sono riportati: gli estremi anagrafici e di contatto (telefonico e di posta elettronica) del medico veterinario, oltre che la provincia e il numero di iscrizione all'ordine dei medici veterinari; la ASL che ha rilasciato l'autorizzazione con la data di rilascio della stessa e della sua eventuale revoca. 7. Denuncia di nascita L'operatore presenta la denuncia di nascita di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto in BDN, utilizzando le apposite funzionalita', entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la denuncia di nascita sia trasmessa direttamente agli stessi, che provvederanno ad inserirla in BDN entro il termine di 60 giorni dalla nascita. La denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione dell'equino ed e' resa disponibile dalla BDN al soggetto deputato all'identificazione, registrazione ed emissione del documento unico di identificazione a vita, secondo le rispettive competenze. ● La denuncia di nascita di un equino registrato di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e' resa disponibile dalla BDN per l'ente selezionatore competente, a meno che quest'ultimo non la trasmetta direttamente in BDN. ● La denuncia di nascita di un equino registrato di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e' resa disponibile dalla BDN per la FISE. ● Per gli equini non registrati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in sede di registrazione della denuncia di nascita e di domanda di identificazione, l'operatore richiede nella denuncia di nascita che l'identificazione avvenga ad opera di un medico veterinario: - dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le sue articolazioni territoriali; oppure - della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE; oppure - libero professionista autorizzato dalla ASL ai sensi dell'articolo 4, comma 3. All'atto della denuncia di nascita, e comunque prima dell'emissione del documento unico di identificazione a vita, per i soli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e se richiesto dall'ente selezionatore, l'operatore e' tenuto a presentare il certificato di copertura previsto dal regolamento (UE) 1012/2016. 7.1 Identificazione degli equini L'identificazione degli equini e' effettuata entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, tramite l'impianto di un transponder ad opera di un medico veterinario. L'impianto del transponder deve essere praticato da un medico veterinario per via parenterale ed in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo, tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a livello dell'area del legamento nucale, con modalita' tali da non compromettere il benessere dell'animale. Dopo l'impianto del transponder, il medico veterinario completa la registrazione dell'equino nella BDN inserendo il codice del transponder e tutte le informazioni richieste dal sistema ai fini della generazione del documento unico di identificazione a vita. 7.2 Identificazione semplificata di puledri destinati direttamente al macello L'operatore, contestualmente alla denuncia di nascita, registra in BDN la richiesta di identificazione semplificata degli equini di cui all'articolo 5, comma 2, completa delle informazioni richieste. L'operatore entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, applica all'equino la fascia al pastorale di cui all'articolo 10, comma 3, e inserisce in BDN le informazioni necessarie per il rilascio, previa validazione della ASL competente, del certificato di identificazione semplificato. Il certificato di identificazione semplificato dell'equino generato dalla BDN e' contrassegnato dall'identificativo riportato sulla fascia al pastorale. Ogni eventuale aggiornamento in BDN dei dati dell'equino aggiorna automaticamente il certificato di identificazione semplificato in BDN. Tramite il codice riportato sulla fascia al pastorale e' possibile visualizzare le informazioni presenti in BDN per un determinato certificato. 8 Identificazione e registrazione del codice unico 8.1 Mezzi di identificazione degli equini I mezzi di identificazione che la DGSAF autorizza per gli equini sono: ● il transponder iniettabile, di cui alla lettera e) dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035; ● le fasce al pastorale, di cui alle lettere b) ed f) dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per i soli equini di cui all'articolo 5, comma 2 Tali mezzi di identificazione devono essere conformi all'allegato I, parte 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 e devono indicare: ● un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166 (per l'Italia ITA o 380); ● un codice numerico individuale dell'animale di dodici caratteri. Tutti i mezzi di identificazione autorizzati per gli equini devono essere: ● non riutilizzabili; ● di materiale non degradabile; ● a prova di manomissione; ● di facile lettura per tutta la vita degli equini; ● concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli equini senza essere dannosi per loro; ● facilmente rimuovibili dalla catena alimentare. 8.2 Fornitori di mezzi di identificazione I soggetti interessati ad operare come fornitori di mezzi di identificazione per gli equini inviano apposita richiesta alla DGSAF allegando la prevista documentazione, comprendente la scheda tecnica dei mezzi di identificazione per cui si vuole essere autorizzati e la certificazione ICAR. In seguito all'approvazione dell'ufficio competente della DGSAF, il CSN provvede alla registrazione e configurazione del fornitore di mezzi di identificazione in BDN. I produttori di mezzi di identificazione devono garantire la conformita' ai requisiti previsti e l'univocita' dei codici riportati sugli stessi. 8.3 Lettori di transponder (Transceiver) I mezzi elettronici di identificazione devono essere transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e devono essere: - conformi alle norme ISO 11784 e 11785. - leggibili da dispositivi di lettura conformi alla norma ISO 11785 - capaci di leggere transponder HDX e FDX-B alla distanza minima di lettura di 15 centimetri. 8.4 Codice unico A ciascun equino, compresi quelli destinati a essere macellati entro 12 mesi di vita, al momento della prima identificazione e registrazione in BDN, viene attribuito il codice unico, definito all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963. Esso e' un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica univocamente l'equino, compatibile con il sistema di codifica dell'UELN, composto da: ● il codice assegnato alla base dati informatizzata o alle basi dati degli organismi di rilascio, comprendente: - tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese (380 per l'Italia), - tre caratteri alfanumerici per la base dati. ● un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equino. L'assegnazione del codice unico avviene automaticamente a completamento della procedura di registrazione in BDN. Per gli equini registrati (cavallo di razza o atleta) il codice viene trasmesso in BDN dagli organismi di rilascio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). Ai fini dell'acquisizione del codice e del completamento della procedura di registrazione, la BDN verifica la correttezza e l'univocita' del codice. Per gli equidi non registrati (cavallo comune) l'assegnazione del codice unico avviene automaticamente a completamento della procedura di registrazione in BDN. 9 Richiesta di assegnazione dei mezzi di identificazione Gli organismi di rilascio, i veterinari liberi professionisti e le ASL richiedono tramite l'apposita funzionalita' della BDN l'assegnazione di un determinato quantitativo di mezzi di identificazione rapportato al fabbisogno annuale. Dopo l'accettazione della richiesta da parte del fornitore indicato e la validazione della ASL competente, il sistema informatizzato genera le serie numeriche e le notifica alle ditte fornitrici tramite il meccanismo dei download dei file nella sezione dedicata. I fornitori producono i mezzi di identificazione, registrano in BDN per ciascun ordinativo l'elenco dei mezzi di identificazione prodotti e li inviano agli organismi di rilascio, ai veterinari liberi professionisti e alle ASL. Per effettuare l'identificazione semplificata degli equini di cui all'articolo 5, comma 2, l'operatore, scelta una determinata ditta fornitrice, tramite BDN richiede un numero di fasce al pastorale. La richiesta, se convalidata dalla ASL consente la generazione delle serie numeriche che sono rese disponibili alla ditta fornitrice prescelta, la quale provvede a programmare le fasce e a inviarle all'operatore. 10 Rilascio del documento unico di identificazione a vita Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Il documento unico di identificazione a vita rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN e potra' essere visualizzato anche digitalmente attraverso l'utilizzo di uno specifico codice-QR. Per gli equini di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 gli organismi di rilascio emettono un documento unico di identificazione a vita che rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni che sono storicizzate e mantenute aggiornate in BDN con l'aggiunta della sezione V che contiene le informazioni zootecniche presenti nelle proprie banche dati. Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN. La modifica in BDN delle informazioni pertinenti contenute nel documento unico di identificazione a vita, compresa l'eventuale dichiarazione di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti, e' effettuata, entro i tempi previsti dal presente decreto: - dall'operatore per gli equini non registrati; - dall'organismo di rilascio competente per gli equini registrati. L'aggiornamento delle informazioni sul documento unico di identificazione a vita successivamente alla sua emissione viene effettuata nei tempi di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, tramite l'apposita funzionalita' in BDN che consente anche di riprodurre una etichetta per aggiornare il documento unico di identificazione a vita. Il documento unico di identificazione a vita, sia esso originale, duplicato o sostitutivo, e' sempre generato ed eventualmente modificato tramite BDN. Le banche dati degli organismi di rilascio, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), i sistemi delle altre amministrazioni/enti dotate di autonomo sistema informatico, sono aggiornati tramite cooperazione applicativa con la BDN. I dati registrati nelle banche dati degli organismi di rilascio e trasmessi in tempo reale tramite cooperazione applicativa alla BDN devono essere preventivamente accettati da quest'ultima e devono aver superato tutti i controlli previsti dalle procedure di validazione della BDN. 11 Rilascio del documento unico di identificazione a vita in caso di registrazioni non conformi perche' effettuate in ritardo. In caso di registrazioni effettuate in ritardo e' rilasciato il documento unico di identificazione a vita duplicato contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e, nei casi previsti dall'articolo 8 del decreto, esso contiene la dichiarazione di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti. L'identificazione e la registrazione degli equini e' comunque completata mediante l'applicazione del transponder e l'assegnazione del codice unico. Se il ritardo della denuncia di nascita riguarda equini di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, che l'ente selezionatore non ha accettato nel proprio libro genealogico in applicazione del relativo programma genetico, la procedura identificativa gia' effettuata resta valida in quanto le informazioni necessarie alla BDN per generare un documento unico di identificazione a vita. Per tali animali valgono le disposizioni relative agli equini non registrati. 12 Registrazione in BDN di equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita Gli equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita ai sensi della normativa precedente, se non gia' presenti in BDN, devono essere registrati entro il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c), se ritenuto necessario ai fini della verifica dell'identita', le ASL o gli organismi di rilascio possono richiedere che gli equini muniti di documento unico di identificazione a vita siano identificati con l'impianto di un transponder. Se il documento unico di identificazione a vita rilasciato ai sensi della normativa precedente non puo' essere adattato per essere conforme alle prescrizioni attualmente vigenti, esso e' rilasciato dai soggetti competenti di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 5, entro il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5. In BDN e nel nuovo documento unico di identificazione a vita e' riportata l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". Per gli equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita cartaceo verra' generato un codice unico. 13 Registrazione in BDN di capi oggetto di scambio tra paesi membri L'operatore dello stabilimento di prima destinazione nazionale di equini provenienti da altri Stati registra tali animali in BDN in ingresso dall'estero ai sensi dell'articolo 15. I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi originari e sono registrati in BDN inserendo le informazioni richieste e le copie in formato elettronico del certificato sanitario e del documento unico di identificazione a vita originario. Nel caso si tratti di equino registrato, l'operatore richiede l'inserimento del capo in BDN all'organismo di rilascio italiano autorizzato per la categoria in questione, con le funzionalita' disponibili in BDN e con le tempistiche necessarie a garantire tale inserimento nei tempi previsti dall'articolo 15. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN degli equini introdotti dai Paesi della Unione Europea non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalita' della BDN ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso la domanda di registrazione e' corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN nei tempi previsti dall'articolo 15. Per l'impianto di un transponder, le procedure da seguire sono analoghe a quelle previste per la registrazione di equini provenienti da Paesi terzi ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963. L'operatore di un equino registrato destinato ad un paese dell'Unione Europea comunica la movimentazione all'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento tramite l'apposita funzionalita' disponibile in BDN, inserendo nel sistema tutte le informazioni richieste e allegando le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita originario dell'animale e del certificato sanitario. L'organismo di rilascio provvede a convalidare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione delle informazioni richieste in BDN per gli equini destinati ad altri Paesi della Unione Europea non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalita' della BDN, ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione della movimentazione e sia per la registrazione nel libro genealogico del paese di destinazione. In quest'ultimo caso la comunicazione e' corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore ed e' effettuata dall'operatore entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso. 14 Registrazione in BDN di equini provenienti o destinati a Paesi terzi Nel caso in cui l'equino proveniente da Paesi terzi non sia gia' identificato o il transponder risulti non leggibile, l'operatore provvede alla sua identificazione con le modalita' di cui al capitolo 7.3 e con le tempistiche di cui all'articolo 15, comma 4. Per la registrazione nel proprio stabilimento di un equino proveniente da Paese terzo, l'operatore inserisce in BDN l'ingresso dell'animale registrando nel sistema, tramite l'apposita funzionalita', le informazioni previste, le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita e del certificato sanitario. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN degli equini introdotti da Paesi terzi non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalita' della BDN, ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso la domanda di registrazione e' corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore. L'iscrizione dell'equino in BDN e' completata con l'inserimento del codice del transponder, del codice unico e delle altre informazioni pertinenti, dei dati richiesti contenuti nel documento unico di identificazione a vita originario e della sua copia in formato elettronico. Se il documento unico di identificazione a vita non e' conforme alla normativa vigente e non puo' essere reso conforme, l'organismo di rilascio competente sull'equino o la ASL, tramite la BDN, rilascia un nuovo documento unico di identificazione a vita, come previsto dagli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, e allega a questo la copia del documento originario opportunamente invalidato. Nei casi in cui l'operatore richieda la registrazione oltre i termini previsti all'articolo 15, comma 4, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e viene riportata l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". Nel caso in cui la permanenza in Italia di un equino proveniente da paese terzo prevista inizialmente per un periodo inferiore a 30 giorni, superi tale durata, l'animale sara' identificato ai sensi di quanto previsto all'articolo 15. Per gli equini movimentati verso Paesi terzi, l'operatore comunica la movimentazione all'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, in modo da garantirne la registrazione in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento tramite l'apposita funzionalita' disponibile in BDN, inserendo nel sistema tutte le informazioni richieste e allegando le copie in formato elettronico del documento unico di identificazione a vita originario dell'animale e del certificato sanitario. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione delle informazioni richieste in BDN per gli equini destinati a Paesi terzi non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalita' della BDN ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione della movimentazione e sia per la registrazione nel libro genealogico del paese di destinazione. In quest' ultimo caso la comunicazione e' corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore ed e' effettuata dall'operatore entro 2 giorni lavorativi dalla partenza dell'animale dallo stabilimento. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN entro 7 giorni dalla partenza dell'animale dallo stabilimento stesso. 15 Azioni in caso di illeggibilita' del transponder elettronico Nel caso in cui il transponder non sia piu' leggibile, si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla identificazione dell'animale con un nuovo transponder recante un nuovo codice identificativo. La mancata leggibilita' e' verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalita' sia stata provata precedentemente, o con un lettore "FULL ISO". In caso in cui sia accertata l'illeggibilita' del transponder applicato all'equino, si procede all'impianto di un nuovo transponder ed agli adempimenti conseguenti con la seguente modalita': 1. la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino, ovvero l'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, in seguito a richiesta dell'operatore o per iniziativa dell'autorita' competente, identifica l'equino; 2. il veterinario incaricato dalla ASL, o dall'organismo di rilascio competente sull'equino procede al riconoscimento dell'equino attraverso il documento unico di identificazione a vita e inserisce in BDN le informazioni necessarie; 3. il veterinario incaricato dalla ASL o dall'organismo di rilascio competente sull'equino applica il nuovo transponder ed inserisce nell'apposito modulo in BDN il nuovo codice identificativo del transponder; 4. nei casi in cui l'identita' dell'animale non puo' essere accertata e non vi e' alcuna indicazione o prova che in precedenza per questo animale sia stata effettuata l'identificazione da parte della ASL o di un organismo di rilascio, e' impiantato il transponder ed e' emesso un documento unico di identificazione a vita con le informazioni "documento unico di identificazione a vita sostitutivo" e "non destinato alla produzione di alimenti". 16. Movimentazione dei capi Il modello di documento di accompagnamento da utilizzare per gli equini ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e' disponibile in apposita sezione di vetinfo. L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi movimento in uscita, anche inerente a movimentazioni in ambito nazionale di "equini in deroga" di cui al capitolo 16.1, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. Prima del movimento (inizio viaggio) devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. Il documento di accompagnamento e' valido solo se reca tutte le informazioni previste, inclusa la data e la durata del viaggio. La BDN rende disponibile sia per l'operatore e sia per la ASL e gli organismi di rilascio competenti: - le informazioni inerenti ai documenti di accompagnamento in uscita o in entrata di competenza e alla tipologia di movimentazione; - la data di rientro prevista nel caso di movimentazioni di tipologia "escursione/competizione all'aperto" o "temporanee verso altri stabilimenti" che deve essere entro i 15 giorni dalla data di uscita. - la data di rientro prevista e lo stabilimento di destinazione temporanea (meno di 15 giorni dall'uscita dallo stabilimento di residenza) nel caso della tipologia "movimentazione temporanea verso altri stabilimenti". La data di rientro deve essere entro i 15 giorni dalla data di uscita. La ASL puo' accedere da BDN ai documenti di accompagnamento prodotti inerenti al proprio territorio, sia in ingresso che in uscita. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dall'evento ed e' disponibile la funzionalita' di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento informatizzato. Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalita' di registrazione automatica delle movimentazioni degli equini a partire dal documento di accompagnamento sono disponibili in specifica sezione di vetinfo. In casi eccezionali di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro 3 giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per il Servizio Veterinario i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati. 16.1 Movimentazione sul territorio italiano di equini provenienti da Stati membri e Paesi terzi L'operatore dello stabilimento di prima destinazione nazionale di equini provenienti da altri Stati deve registrare tali animali in BDN in ingresso dall'estero ai sensi dell'articolo 15. Per le successive movimentazioni da tali stabilimenti, l'operatore deve compilare il documento di accompagnamento di cui articolo 5, comma 6, indicando anche il Paese di provenienza di ciascun equino. Per gli equini esclusi dagli obblighi di registrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e comma 6, lettera b), indicati come "equini in deroga", al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale durante il periodo di permanenza, l'operatore dello stabilimento italiano di prima destinazione riportato sul certificato sanitario inserisce in BDN tali animali in ingresso nel suo stabilimento come "equini in deroga" con le informazioni richieste dal sistema per tale tipologia di equini. Per ciascuna movimentazione successiva di tali equini sul territorio nazionale, l'operatore compila il documento di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 6, in BDN selezionando l'opzione "equini in deroga" e inserendo i dati richieste dal sistema tra cui l'origine estera dell'equino, lo stabilimento italiano di provenienza e quello di destinazione. Sono esclusi da tale obbligo gli operatori di equini che soggiornano in Italia per meno di 7 giorni se in tale periodo non sono effettuate movimentazioni nazionali dallo stabilimento di prima destinazione indicato nel certificato sanitario. 17 Passaggio di proprieta' di un equino In caso di passaggio di proprieta' di un equino, il proprietario cedente (o i proprietari in caso di comproprieta' dell'equino) compila entro 7 giorni dall'evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione tramite l'apposita funzionalita' in BDN inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio documento di identita'. Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente (o i proprietari in caso di comproprieta' dell'equino) ne da' comunicazione direttamente all'organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall'evento. Su disposizione dell'organismo di rilascio, il proprietario puo' compilare il modulo di comunicazione di vendita/cessione in BDN tramite apposita funzionalita', previa validazione delle informazioni da parte dell'organismo di rilascio stesso. Le informazioni contenute nel modulo, una volta acquisite in BDN, determinano i relativi aggiornamenti delle anagrafiche; l'apposita funzionalita' in BDN consente inoltre di riprodurre una etichetta per aggiornare il documento unico di identificazione a vita. E' possibile stampare dalla BDN la scheda di iscrizione dell'equino conforme all'articolo 34, comma 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 comprensivo delle informazioni presenti in BDN relative al proprietario dell'equino e al codice unico dell'equino. 18 Movimentazione verso macello e macellazione dell'equino 18.1 Movimento in uscita verso macello L'operatore di un equino destinato alla macellazione e' responsabile della compilazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 6 ed e' responsabile delle dichiarazioni inserite in esso necessarie all'ammissione alla macellazione. 18.2 Macellazione dell'equino Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN entro 7 giorni dalla macellazione, conformemente all'articolo 13, comma 4, i seguenti dati. a) Per ciascun equino macellato proveniente da stabilimenti nazionali, inclusi i centri di raccolta: - la data dell'avvenuta macellazione; - il numero identificativo del documento di accompagnamento; - l'identificativo dello stabilimento e dell'attivita' di provenienza degli animali; - il codice unico di ciascun equino. Il responsabile del macello puo' recuperare le informazioni di cui al documento di accompagnamento prodotto dall'operatore dello stabilimento di partenza della stessa partita di animali. b) Per ciascun equino proveniente da altri Paesi e destinati al macello, direttamente o meno, sono richieste, oltre a quelle previste al precedente punto a), le seguenti informazioni: - Paese di provenienza; - estremi e data del certificato sanitario. Ai fini della registrazione in BDN delle macellazioni, i dati anagrafici dei macelli autorizzati per gli equini sono recuperati dal sistema informativo S.Inte.S.I.S.. I dati dei macelli recuperati da S.Inte.S.I.S. non sono modificabili, ma consultabili in sola lettura. 19 Morte dell'equino In caso di morte di un equino, naturale, accidentale, o per soppressione eutanasica, l'operatore, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria, registra l'evento in BDN con le indicazioni e le tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 del decreto. Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso l'ente selezionatore registra l'evento in BDN con le indicazioni e le tempistiche di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. 20 Comunicazione furto, smarrimento e ritrovamento di equini e adempimenti successivi In caso di smarrimento o furto o ritrovamento dell'equino l'operatore agisce conformemente all'articolo 5, commi 7 e 9 del decreto. L'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento, incarica un veterinario per la verifica dell'identita' dell'equino. La verifica dell'identita' e l'eventuale inserimento in BDN del ritrovamento vengono effettuati entro 7 giorni dalla comunicazione dell'operatore. L'organismo di rilascio competente per l'equino in questione, ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino: - qualora l'identita' dell'equino, con la verifica del codice identificativo del transponder applicato all'equino stesso, sia accertata e corrisponda a quanto presente nella BDN, provvede a ripristinare il documento unico di identificazione a vita precedentemente invalidato o, nel caso il documento non sia piu' disponibile, a rilasciare il "duplicato del documento unico di identificazione a vita" aggiungendo in entrambi i casi, l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". - qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilita' del transponder, ovvero se l'equino e' stato identificato con il solo documento unico di identificazione a vita o con il certificato di identificazione semplificato, provvede a identificare l'equino con l'applicazione di un nuovo mezzo di identificazione e con l'emissione di un documento unico di identificazione a vita tramite BDN che riportera' le indicazioni di "documento unico di identificazione a vita sostitutivo" e "non destinato alla produzione di alimenti". 21 Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione 21.1 Furto o smarrimento In caso di smarrimento o furto del documento di identificazione l'operatore o la persona da lui delegata comunica l'evento entro 48 ore tramite BDN all'organismo di rilascio competente per l'equino ovvero alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino, oppure consegnando apposita comunicazione direttamente all'organismo di rilascio nel caso di equino registrato, allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia. L'organismo di rilascio competente per l'equino ovvero la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino provvede ad accertare l'identita' dell'equino tramite lettura del transponder o della fascia al pastorale. Nel caso l'identita' dell'equino venga confermata, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e riportera' l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". In deroga a quanto sopra l'autorita' competente puo' decidere di sospendere lo status di un equino come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di sei mesi, conformemente all'articolo 8, commi 5 e 6, qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente, entro 30 giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo status dell'equino come animale destinato alla produzione di alimenti non e' stato compromesso da un trattamento medicinale. Qualora la verifica non confermi la presenza o la leggibilita' del transponder o della fascia al pastorale, l'organismo di rilascio competente per l'equino o la ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino provvede ad identificare l' animale con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un documento unico di identificazione a vita in BDN contrassegnato come "documento unico di identificazione a vita sostitutivo" riportante l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti". Nel caso in cui l'equino possa essere identificato inequivocabilmente tramite analisi del DNA, si applica quanto previsto all'articolo 8 del decreto. 21.2 Ritrovamento del documento unico di identificazione a vita Nel caso di ritrovamento del documento di identificazione di un equino, l'operatore e' entro 7 giorni dall'evento deve darne comunicazione tramite BDN alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento in cui e' detenuto l'equino, o direttamente all'organismo di rilascio in caso di equino registrato, presentando il documento di identificazione ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorita' di polizia. 22. Registrazione dell'impiego di medicinali e delle conseguenze sullo status di equino destinato o non destinato alla produzione di alimenti Ai fini delle comunicazioni dei trattamenti di cui all'articolo 12, sono rese disponibili in BDN le funzionalita' che permettono Il veterinario responsabile del trattamento registra tramite BDN nella sezione II del documento unico di identificazione a vita la somministrazione di medicinali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12, con la conseguente variazione dello status dell'equino come non destinato alla produzione di alimenti, irreversibilmente o per un periodo di 6 mesi, a seconda dei casi. Se non e' abilitato ad eseguire tali registrazioni in BDN e nel documento unico di identificazione, il veterinario responsabile del trattamento comunica le informazioni pertinenti all'organismo di rilascio o alla ASL che ha emesso il documento di identificazione affinche' questi possano aggiornare la BDN nei tempi previsti. 23 Modulistica In considerazione dello sviluppo delle funzionalita' informatiche per la gestione dei flussi informativi nonche' dei rapporti tra utenti, organismi di rilascio e autorita' competenti, la modulistica da utilizzare per la gestione del sistema I&R degli equini, ivi compreso lo schema di documento unico di identificazione a vita, e' pubblicata, con ultimo aggiornamento disponibile, in apposita sezione di Vetinfo.