Articolo 13 Istruttoria della domanda di sostegno Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilita' della domanda. La verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di sostegno. b) all'ammissibilita' della domanda. La verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di sostegno. c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2021. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza: 1. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value; in particolare, sara' verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore dovra' disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI. Tale valore, superiore allo Standard Value, potra' essere considerato ammissibile solo previa verifica della predetta documentazione. 2. fra i dati della polizza e i dati del PAI, gia' verificati secondo la procedura di cui al punto 1; in particolare, sara' verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione: • dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procedera' preliminarmente alla verifica che i valori assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato di una o piu' menzioni risulti superiore, l'azienda dovra' disporre di idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i. Tale valore, superiore allo Standard Value, potra' essere considerato ammissibile solo previa verifica della predetta documentazione; • delle superfici nel rispetto del valore del Fascicolo aziendale. La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di una o piu' menzioni superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore puo' presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualita' antecedenti la campagna di riferimento e' la seguente: • fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto; • registro corrispettivi. I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e sul sito AGEA gli elenchi delle domande per le quali e' richiesta la presentazione della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI ovvero per le sole uve da vino DOP e IGP della documentazione atta a dimostrare il valore assicurato di una o piu' menzioni in caso di valore superiore allo Standard Value di riferimento. Nella pubblicazione sara' indicata la procedura per visualizzare in ambito SIAN per i singoli proponenti, ovvero per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA, le modalita' e le tempistiche per la presentazione della predetta documentazione. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione. Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria puo' avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN. In caso di irregolarita' nella procedura di invio delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta: a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure b) a seguito dell'invio della PEC con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa; oppure c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione. 13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto sulla base della rideterminazione del valore della superficie, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nell'articolo 11. Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione. Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro. Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. 13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN. Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilita'. L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilita' sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'Autorita' di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.