(Allegato-art. 13)
                             Articolo 13 
                Istruttoria della domanda di sostegno 
 
  Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n.  809/2014,  tutte  le
domande  di  sostegno  presentate   sono   sottoposte   a   controlli
amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti  necessari
per la concessione del contributo. Tali controlli coprono  tutti  gli
elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli
amministrativi.  In  particolare,  vengono  effettuate  verifiche  in
ordine: 
  a) alla ricevibilita' della domanda. 
  La verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e
documentale della domanda ed in particolare la verifica del  rispetto
dei termini temporali  di  presentazione  della  domanda  stessa.  Il
mancato  soddisfacimento  di   tali   requisiti   comporta   la   non
ricevibilita' della domanda di sostegno. 
  b) all'ammissibilita' della domanda. 
  La verifica di ammissibilita'  ha  ad  oggetto  l'accertamento  del
possesso  dei  requisiti  di  ammissibilita'   sia   soggettivi   che
oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonche'
alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti
dalla normativa unionale e/o nazionale.  Il  mancato  soddisfacimento
dei  requisiti  di  ammissibilita'  comporta   l'inammissibilita'   a
contributo della domanda di sostegno. 
  c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. 
  La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile  a
contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto  tra  il
premio indicato nella  polizza  e  l'importo  ottenuto  applicando  i
parametri  contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2021. 
  Nell'ambito   dei   controlli    istruttori    propedeutici    alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  verifiche  di
congruenza: 
    1.  fra  i  dati  del  PAI  e  i  relativi  Standard  Value;   in
particolare, sara' verificato che il valore della produzione  storica
dichiarato nel PAI non  risulti  superiore  allo  Standard  Value  di
riferimento. Il valore della produzione storica  uguale  o  inferiore
allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di  valore
della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore
dovra' disporre della documentazione probante  il  valore  dichiarato
nel PAI. Tale valore, superiore allo Standard  Value,  potra'  essere
considerato  ammissibile  solo   previa   verifica   della   predetta
documentazione. 
    2. fra i dati della polizza e i dati  del  PAI,  gia'  verificati
secondo la procedura  di  cui  al  punto  1;  in  particolare,  sara'
verificato che il valore assicurato e la  superficie  assicurata  non
risultino  superiori  ai  dati  del  PAI,  effettuando  in  caso   di
difformita' la rideterminazione: 
      • dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per le sole
uve da vino DOP e IGP si procedera' preliminarmente alla verifica che
i valori assicurati per singola menzione  non  superino  il  relativo
Standard  Value  del  gruppo  di  riferimento;  qualora   il   valore
assicurato di una o piu' menzioni risulti superiore, l'azienda dovra'
disporre di idonea documentazione atta a dimostrare il  valore  medio
individuale  per  tale/i  menzione/i.  Tale  valore,  superiore  allo
Standard Value, potra' essere  considerato  ammissibile  solo  previa
verifica della predetta documentazione; 
      •  delle  superfici  nel  rispetto  del  valore  del  Fascicolo
aziendale. 
  La  documentazione  a  supporto  del  valore  dichiarato  nel   PAI
superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di  una  o
piu' menzioni superiore  allo  Standard  Value  di  riferimento,  che
l'agricoltore puo' presentare per ciascuna delle  3  o  5  annualita'
antecedenti la campagna di riferimento e' la seguente: 
      •  fatture  e  altri  documenti   fiscali   ivi   compresa   la
documentazione a supporto utile alla determinazione del valore  della
produzione ottenuto; 
      • registro corrispettivi. 
  I  controlli  amministrativi  prevedono  anche  la  verifica  delle
condizioni artificiose di cui all'art. 60  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013. 
  L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza  di  AGEA,
che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a),  b)  e  c),
registrandone l'esito in apposita lista di  controllo  (check  list).
Saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e  sul  sito  AGEA
gli elenchi delle domande per le quali e' richiesta la  presentazione
della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI ovvero per
le sole uve da vino DOP e IGP della documentazione atta a  dimostrare
il valore assicurato di  una  o  piu'  menzioni  in  caso  di  valore
superiore allo Standard Value di riferimento. 
  Nella pubblicazione sara' indicata la procedura per visualizzare in
ambito SIAN per i singoli proponenti, ovvero per le aziende  agricole
che hanno conferito mandato a un CAA, le modalita' e  le  tempistiche
per la presentazione della predetta documentazione. 
  La mancata o parziale presentazione della documentazione  richiesta
comporta la chiusura del procedimento amministrativo  sulla  base  di
quanto in possesso dell'Amministrazione. 
  Conclusa  l'istruttoria,  qualora  la  domanda  non  necessiti   di
chiarimenti/approfondimenti,     la     comunicazione      dell'esito
dell'istruttoria puo' avvenire subito  dopo  la  presentazione  della
domanda tramite le procedure  automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN  ovvero  attraverso  la  pubblicazione  del   provvedimento   di
approvazione. 
  Qualora la domanda necessiti di  chiarimenti/approfondimenti,  AGEA
comunica  via  PEC  ai  soggetti   interessati   le   modalita'   per
visualizzarne l'esito, in ambito SIAN. 
  In  caso  di  irregolarita'  nella   procedura   di   invio   delle
comunicazioni via PEC  (ad  es.  PEC  sconosciuta/errata),  AGEA  sul
proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle  domande
che  presentano  tale  anomalia,  con  indicazione  delle   modalita'
operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai  soggetti
destinatari. 
  Gli  obblighi  di   comunicazione   degli   esiti   istruttori   si
considerano, pertanto, adempiuti  se  la  comunicazione  ai  soggetti
destinatari e' avvenuta: 
    a) tramite le  procedure  automatizzate  implementate  in  ambito
SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non
richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione
del provvedimento di approvazione; oppure 
    b)  a  seguito  dell'invio  della  PEC  con   le   modalita'   di
visualizzazione    dell'esito    istruttorio/della    richiesta    di
documentazione integrativa; oppure 
    c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC, a
seguito  della  pubblicazione  sul  sito  AGEA  e  sul  portale  SIAN
dell'elenco delle domande  che  presentano  tale  irregolarita',  con
indicazione delle modalita'  operative  per  la  consultazione  della
comunicazione. 
 
  13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame 
  Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile
o in caso  di  riduzione  dell'importo  richiesto  sulla  base  della
rideterminazione del valore della superficie, ai sensi  dell'articolo
10-bis della Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii,  il  richiedente  puo'
presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. 
  Entro e  non  oltre  10  giorni  dalla  comunicazione  degli  esiti
dell'istruttoria, comprensiva dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
della  domanda,  il   richiedente   presenta   istanza   di   riesame
esclusivamente,  pena  la  non  ricevibilita',  tramite   i   servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nell'articolo 11. 
  Disposizioni  di  dettaglio  riguardanti  la  presentazione   delle
istanze  di  riesame  sono  contenute  nelle  disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
  La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta,
ovvero, in  caso  di  convocazione  da  parte  di  AGEA,  la  mancata
presentazione dell'istante comportano la  chiusura  del  procedimento
amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione. 
  Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente  a
importi non ammessi inferiori ai 10 euro. 
  Entro 10 giorni dalla data di ricezione  dell'istanza  di  riesame,
AGEA  comunica  l'esito  dell'istruttoria  di  riesame   che   assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
  Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria
assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste
dalla vigente normativa. 
 
  13.2 Approvazione della  domanda  di  sostegno  e  concessione  del
contributo 
  All'esito  dei  controlli  istruttori   svolti,   compresi   quelli
derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio  atto
ad approvare le domande di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,  con
indicazione  della  spesa  ammessa  a  contributo  e  del  contributo
concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN. 
  Per le domande  non  ammesse  a  finanziamento,  AGEA  provvede  ad
emettere una declaratoria di non ammissibilita'. 
  L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande  di  sostegno
ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa  ammessa  e
del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilita' sono
pubblicati sul SIAN e, successivamente,  sul  sito  internet  AGEA  e
trasmessi  all'Autorita'  di  gestione   che   provvede   alla   loro
pubblicazione sul sito internet del Ministero.