(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
              Presentazione della domanda di pagamento 
 
  Al fine di  ottenere  il  pagamento  del  contributo  pubblico,  il
beneficiario, successivamente al provvedimento di  concessione  e  al
pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine
del 30  giugno  2023  apposita  domanda  di  pagamento  all'Organismo
pagatore  AGEA,  nei  limiti  dell'importo  definito   nel   relativo
provvedimento di concessione. Tale  domanda  deve  essere  presentata
esclusivamente tramite i servizi telematici  dell'Organismo  pagatore
AGEA, secondo una delle seguenti modalita': 
    a)  direttamente  sul   sito   internet   AGEA   www.agea.gov.it,
sottoscrivendo l'atto tramite  firma  digitale  o  firma  elettronica
mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato  la
propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); 
    b) in modalita' assistita sul portale  SIAN  www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato  a  un  CAA  accreditato
dall'Organismo pagatore AGEA; 
  Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione  dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul  modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria  anagrafica  sul
sito  internet  AGEA,  in  qualita'  di  "utente  qualificato",  puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma  elettronica,
mediante codice OTP. 
  Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande  di  pagamento
entro  il  termine  di  cui  sopra,   per   motivazioni   debitamente
documentate entro il medesimo termine, l'Organismo pagatore AGEA, con
proprie  istruzioni  operative,  puo'  consentire  di  completare  le
attivita' di compilazione  e  rilascio  delle  domande  di  pagamento
interessate oltre la citata scadenza  e  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure. 
  La domanda di  pagamento  e'  compilata  conformemente  al  modello
definito dall'Organismo pagatore AGEA  ed  alla  stessa  deve  essere
allegato quanto segue: 
    • La documentazione attestante la spesa sostenuta. 
    In caso di polizze  individuali  il  pagamento  del  premio  deve
essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata
dalla Compagnia di assicurazione. In caso di  polizze  collettive  il
pagamento  e'  dimostrato  dalla  quietanza  del  premio  complessivo
riferita  alla  polizza-convenzione  rilasciata  dalla  Compagnia  di
assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente  ad  una  distinta
con l'importo suddiviso per i  singoli  certificati  di  polizza.  In
quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la  domanda  di
pagamento  prima  che  l'Organismo  collettivo  cui  aderisce   abbia
trasmesso a  SGR  la  copia  della  quietanza  sopra  indicata  e  la
documentazione  attestante  la  tracciabilita'  dei  pagamenti   alle
Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il
richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo  di
difesa  cui  aderisce  abbia  provveduto  ad  informatizzare  i  dati
relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla  polizza
convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. 
    • La documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti
alle  Compagnie  di  assicurazione,  come  di  seguito  indicato  per
ciascuna modalita' di pagamento ammessa: 
      • Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta  la
ricevuta del  bonifico  eseguito,  la  Riba  o  altra  documentazione
equiparabile,  con  riferimento  a   ciascun   documento   di   spesa
rendicontato.  Tale  documentazione,  rilasciata   dall'istituto   di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di  spesa.  Nel
caso in cui il bonifico  sia  disposto  tramite  "home  banking",  il
beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   produrre   la   stampa
dell'operazione dalla quale  risulti  la  data  ed  il  numero  della
transazione eseguita. 
      •  Assegno:  tale  modalita'  puo'  essere  accettata,  purche'
l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"  e  il
beneficiario produca l'estratto  conto  rilasciato  dall'istituto  di
credito di appoggio  riferito  all'assegno  con  il  quale  e'  stato
effettuato il pagamento. 
      • Carta di credito e/o bancomat: tale  modalita',  puo'  essere
accettata,  purche'  il   beneficiario   produca   l'estratto   conto
rilasciato   dall'Istituto   di   credito   di   appoggio    riferito
all'operazione con il quale e' stato  effettuato  il  pagamento.  Non
sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate. 
      • Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:
tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in  originale.
La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza. 
      • Vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a
condizione che sia effettuata tramite conto corrente  postale  e  sia
documentata  dalla  copia  della  ricevuta  del  vaglia   postale   e
dall'estratto del  conto  corrente  in  originale.  La  causale  deve
contenere il riferimento al numero di polizza. 
    Il pagamento in contanti non e' consentito. 
  I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento
della presentazione della domanda. Al  richiedente  sara'  rilasciata
una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa. 
  Eventuali  ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  riguardanti   la
presentazione  delle  domande  di  pagamento  sono  contenute   nelle
disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.