Articolo 15 Istruttoria delle domande di pagamento L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede: a) controlli amministrativi; b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; a) Controlli amministrativi. Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: • alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto; • alla conformita' della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno; • ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; • alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico. b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da vino DOP e IGP, gia' verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. Le modalita' di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione e' realizzata" nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- a) controlli amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalita' di presentazione istanza di riesame". Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa mediante PEC o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalita' di presentazione istanza di riesame". Potranno essere svolti controlli ex post al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio. Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.