(Allegato-art. 15)
                             Articolo 15 
               Istruttoria delle domande di pagamento 
 
  L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento  viene  effettuata
dall'Organismo pagatore AGEA e prevede: 
    a) controlli amministrativi; 
    b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; 
  a) Controlli amministrativi. 
  Nell'ambito dei  controlli  amministrativi  vengono  effettuate  le
verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: 
    • alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa  la  validita'
della certificazione antimafia ove previsto; 
    • alla conformita' della polizza stipulata con quella  presentata
e accolta con la domanda di sostegno; 
    • ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; 
    • alla presenza di doppi  finanziamenti  irregolari  ottenuti  da
altri regimi nazionali, unionali o regimi  assicurativi  privati  non
agevolati da contributo pubblico. 
  b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
  I controlli in loco sono effettuati su un campione pari  ad  almeno
il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA
nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli  amministrativi
delle  domande  di  pagamento.  La  selezione  del   campione   sara'
effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti  le  domande  di
pagamento ed in base ad un fattore casuale. 
  Attraverso i controlli in  loco  sara'  verificata  la  conformita'
delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa
applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno.
Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati
dai beneficiari, raffrontandoli con  i  documenti  giustificativi.  I
dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel  PAI,
ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da  vino
DOP e IGP, gia' verificati attraverso le procedure  di  cui  all'art.
13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. 
  I controlli in loco comprendono una  visita  presso  l'azienda  del
beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
  Le modalita' di esecuzione delle visite "in situ"  nell'ambito  dei
controlli  amministrativi  e  delle  "visite   sul   luogo   in   cui
l'operazione  e'  realizzata"  nell'ambito  dei  controlli  in  loco,
saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA. 
  In  caso  di  esito  positivo  della  istruttoria,   il   pagamento
dell'aiuto costituisce comunicazione  di  chiusura  del  procedimento
amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7,
Legge  18  giugno  2009,  n.  69.  In  caso  di  esito  non  positivo
dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al
successivo articolo 18, le  modalita'  per  visualizzare,  in  ambito
SIAN,  l'esito  dell'istruttoria.  Il  beneficiario  puo'  presentare
richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria  della  domanda  di
pagamento (- a) controlli amministrativi e - b)  controlli  in  loco)
entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi  secondo  le
modalita' descritte nell'articolo  13,  paragrafo  1,  "Modalita'  di
presentazione istanza di riesame". 
  Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in  loco  delle
domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il
pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale
e  unionale,  l'Organismo  pagatore  con  proprio  atto  provvede  ad
approvare l'elenco dei pagamenti. Ai titolari delle domande  valutate
con  esito  negativo  viene  notificata  la   declaratoria   di   non
ammissibilita' della spesa mediante PEC o attraverso il portale  SIAN
con modalita' opportunamente pubblicizzate. 
  Il beneficiario puo' presentare richiesta di  riesame  degli  esiti
dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli
stessi secondo le modalita' descritte nell'articolo 13, paragrafo  1,
"Modalita' di presentazione istanza di riesame". 
  Potranno essere svolti controlli ex post al fine di  verificare  lo
stato   del   pagamento   da   parte   del   consorziato/beneficiario
all'Organismo collettivo  di  appartenenza  della  quota  del  premio
complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze
collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto
premio. 
  Eventuali   ulteriori   disposizioni   operative   sono    definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.