Articolo 16 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento 16.1. Ritiro delle domande Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte. Tale ritiro e' registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Il ritiro, parziale o totale, non e' autorizzato qualora l'autorita' competente abbia gia' informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresi', gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze di qualsiasi natura. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento. 16.2. Correzione degli errori palesi Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 16.3. Cessione di aziende Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate". La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno puo' essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso: a) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso "volturato". A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; b) provveda a volturare l'intestazione del contratto di polizza e, se del caso, al pagamento del premio; c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto a); d) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario: i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario; ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali; iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2021. B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, a condizione che il cedente: a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8 comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente. C. A seguito di successione mortis causa. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del caso, del punto b). I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilita' soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art.8 comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014, rimangono in capo all'erede. Se il de cuius e' deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A. I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilita' soggettiva, saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a: - "presentazione Manifestazione Interesse" - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cujus; - "fine operazione" - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cujus in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettivita' dell'erede. Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.