(Allegato-art. 16)
                             Articolo 16 
Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi
              delle domande di sostegno e di pagamento 
 
  16.1. Ritiro delle domande 
  Ai sensi dell'articolo 3  del  Regolamento  (UE)  n.  809/2014,  le
domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in  tutto
e in parte. Tale ritiro e' registrato dall'AGEA tramite  le  apposite
funzionalita' in ambito SIAN. 
  Il  ritiro,  parziale  o  totale,  non   e'   autorizzato   qualora
l'autorita' competente abbia gia' informato il beneficiario  di  aver
riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento  o,
altresi', gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un  controllo
in loco o, infine, se da  tale  controllo  emergono  inadempienze  di
qualsiasi natura. 
  Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella  situazione  in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
  Le  modalita'  operative   per   il   ritiro   delle   domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite
dall'AGEA con proprio provvedimento. 
 
  16.2. Correzione degli errori palesi 
  Ai  sensi  dell'articolo  4  del  Regolamento  (UE)   n.   809/2014
(correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e
di pagamento e gli eventuali  documenti  giustificativi  forniti  dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati, in caso di errori  palesi  riconosciuti
dall'Organismo  pagatore  AGEA  e  sulla  base  di  una   valutazione
complessiva del caso particolare, purche' il beneficiario abbia agito
in buona fede. 
  L'errore  puo'  essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
  In caso di individuazione e accettazione dell'errore  palese,  AGEA
determina la ricevibilita'  della  comunicazione  dell'errore  palese
commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. 
  Per le domande di pagamento estratte per il controllo in  loco,  le
correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
  Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi  dell'articolo
4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono  definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
 
  16.3. Cessione di aziende 
  Ai sensi dell'articolo 8 del  Regolamento  (UE)  n.  809/2014,  per
cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo
analogo  di  transazione   relativa   alle   unita'   di   produzione
considerate". 
  La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
  A. Prima del temine ultimo di  durata  dell'operazione  e  dopo  la
presentazione  della  Manifestazione  di  interesse.  Qualora   siano
soddisfatte tutte le  condizioni  per  la  concessione/pagamento  del
sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno puo' essere  concesso
ed  erogato,  in  relazione  all'azienda  ceduta,  al  cessionario  a
condizione che lo stesso: 
    a)  presenti  richiesta  di  subentro  alla   Manifestazione   di
interesse ed il PAI,  se  del  caso  "volturato".  A  tale  scopo  il
cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; 
    b) provveda a volturare l'intestazione del contratto  di  polizza
e, se del caso, al pagamento del premio; 
    c)   presenti   domanda   di   sostegno   allegando,   oltre   la
documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella  di  cui  al
punto a); 
    d)  presenti  domanda  di   pagamento   e   tutti   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente Avviso. 
    Ai sensi dell'articolo  8,  comma  4,  del  Regolamento  (UE)  n.
809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente
della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
    i. tutti i diritti e gli obblighi  del  cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della Manifestazione di interesse ovvero della  domanda  di  sostegno
sono conferiti al cessionario; 
    ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e,  se  del
caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni
effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al
cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme
dell'Unione europea e nazionali; 
    iii.  l'azienda  ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il
cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del
presente Avviso, alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto
riguarda la campagna assicurativa 2021. 
  B. Successivamente al termine ultimo di  durata  dell'operazione  e
dopo la presentazione  della  Manifestazione  di  interesse.  Qualora
siano soddisfatte tutte le condizioni  per  la  concessione/pagamento
del sostegno di cui al  presente  Avviso,  il  sostegno  puo'  essere
erogato al cedente e nessun aiuto  sara'  dovuto  al  cessionario,  a
condizione che il cedente: 
    a)  presenti  domanda   di   sostegno,   informando   l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione  successivamente  alla  conclusione
dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; 
    b)  presenti  domanda  di   pagamento   e   tutti   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente Avviso. 
  Di conseguenza, tutti i diritti ed  obblighi  previsti  dall'art  8
comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014 sopra elencati  rimangono  in
capo al cedente. 
  C. A seguito di successione mortis causa. 
  Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a  seguito  di
successione mortis causa, dopo la presentazione della  Manifestazione
di interesse, il  sostegno  e'  concesso  all'erede  purche'  vengano
adempiuti gli  obblighi  informativi  previsti  alla  lettera  A,  ad
eccezione, se del caso, del punto b). 
  I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede
sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del  de  cuius;
la  verifica  dei  criteri  di  ammissibilita'  soggettivi,  di   cui
all'articolo 4, lettere a) e b), e'  svolta  con  riferimento  al  de
cuius. 
  Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal
citato art.8 comma 4 del Regolamento (UE)  n.809/2014,  rimangono  in
capo all'erede. 
  Se il de cuius e' deceduto prima della presentazione della  Domanda
di Sostegno, i legittimi  eredi  possono  presentare  la  domanda  di
sostegno purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi  previsti
alla lettera A. I controlli  amministrativi  relativi  alla  verifica
dell'ammissibilita'  soggettiva,  saranno  effettuati  al   fine   di
verificare  l'esistenza  dei  requisiti  in  due  date  differenti  e
riferite a: 
    -  "presentazione  Manifestazione  Interesse"  -   rilevando   il
riscontro positivo relativo alla soggettivita' del de cujus; 
    - "fine operazione" - rilevando il  riscontro  positivo  relativo
alla  soggettivita'  del  de  cujus  in  caso  di  decesso   avvenuto
successivamente alla data  di  fine  copertura,  ovvero  in  caso  di
decesso avvenuto entro  la  data  di  fine  copertura  con  riscontro
positivo relativo alla soggettivita' dell'erede. 
  Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della  domanda  di
pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di  una
comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il
pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo
contributo. 
  In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di  loro
alla presentazione degli atti amministrativi. 
  Le modalita' attuative  e  operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento.