(Allegato-art. 17)
                             Articolo 17 
                  Riduzioni, esclusioni e sanzioni 
 
  Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni  e
degli altri obblighi e richiamati nel presente Avviso, imputabile  ai
beneficiari, comporta  applicazione  delle  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014  e  n.
640/2014, nonche' del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020,  relativo  alla
"Disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale". 
  Ai sensi  dell'articolo  35,  comma  1,  del  regolamento  (UE)  n.
640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o
revocato  integralmente  se  non  sono  rispettati   i   criteri   di
ammissibilita' di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso. 
  Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del  medesimo  regolamento,  il
sostegno  richiesto  e'  rifiutato  o   revocato,   integralmente   o
parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi  di
cui all'articolo 7 del presente Avviso. 
  Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del  sostegno  a  seguito
dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto  della
gravita',   dell'entita',   della   durata   e   della    ripetizione
dell'inadempienza. Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo'
essere  aggiunta  una  sanzione  amministrativa  per  le  fattispecie
previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014. 
  Le modalita' di calcolo  delle  suddette  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente Avviso.