Articolo 17 Riduzioni, esclusioni e sanzioni Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente Avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del medesimo regolamento, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'articolo 7 del presente Avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravita', dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza. Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo' essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014. Le modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente Avviso.