(Allegato-art. 22)
                             Articolo 22 
                           Norme di rinvio 
 
  Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e  ss.mm.ii,  la
data di avvio dei procedimenti, la  loro  durata  ed  i  responsabili
degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel  sito
internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'articolo  8,
comma 2, della citata legge. 
  Si precisa che, i termini indicati nella suddetta  tabella,  devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a
disposizione per la definizione dei procedimenti. 
  Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii, per cui dato il numero elevato  dei  destinatari
non  sia  possibile  la  comunicazione  personale,  l'Amministrazione
adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito internet della suddetta tabella. 
  Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire  il
raffreddamento  dei  conflitti,  avverso  le  decisioni  assunte  nei
confronti dei  beneficiari  che  aderiscono  al  presente  Avviso  e'
ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il
provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 modificato  con  Legge
n. 69/2009. 
  In tutti i casi e'  fatto  salvo  il  ricorso  giurisdizionale  nei
termini di legge. 
  Per quanto non previsto nel  presente  Avviso  si  fa  rinvio  alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.