Articolo 6 Criteri di ammissibilita' delle operazioni Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: • intestazione della Compagnia di assicurazione; • codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario; • intestazione dell'assicurato; • CUAA; • campagna assicurativa di riferimento; • tipologia di polizza; • numero della polizza/certificato di polizza; • prodotto con codice da decreto Standard Value; • varieta' con Id da decreto Standard Value; • superficie assicurata; • tipologia di rischio e garanzia assicurati; • valore assicurato; • quantita' assicurata; • tariffa applicata; • importo del premio; • soglia di danno e/o la franchigia; • data di entrata in copertura; • data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione); • nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva). La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo articolo 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2020 e non oltre il 31 ottobre 2021. 6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente Avviso. Per ogni PAI e' consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 6.2 Produzioni assicurabili Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3. 6.3 Soglia e rimborso del danno Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore e' dichiarato dall'agricoltore nel PAI e verificato come descritto al successivo art. 7. Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.