Articolo 7 Impegni e altri obblighi Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2021. Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo e verificato tramite l'utilizzo degli "Standard Value" (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per singola menzione non supera lo SV del gruppo di riferimento o, laddove superiore allo SV, deve essere verificato sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore. Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati. Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio. La suddetta documentazione potra' essere oggetto di controllo parte dell'Organismo pagatore AGEA.