(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
                          Spese ammissibili 
 
  Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per  il  pagamento
dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a  fronte  del
rischio  di  perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da
avversita' atmosferiche,  fitopatie,  infestazioni  parassitarie.  La
data di quietanza del premio alla  Compagnia  di  assicurazione  deve
essere  successiva,  ai  sensi  dell'articolo  60,   comma   2,   del
Regolamento (UE) n.  1305/2013,  alla  data  di  presentazione  della
Manifestazione di interesse. In caso  di  sottoscrizione  di  polizze
collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non  deve  essere
in nessun modo destinato a coprire costi di gestione  o  altri  costi
connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa. 
  Nel caso  in  cui  il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai  sensi  del  "Nuovo  codice  degli
appalti" D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni.