(Allegato)
                                                             Allegato 
 MODIFICA   TEMPORANEA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
  DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO  DI  PARMA»  AI  SENSI
  DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO  (UE)  N.  1151/2012  DEL
  PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. 
    Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  d'origine
protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014,
e' cosi' modificato: 
      Altre prescrizioni e condizioni particolari: 
    i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di
pesi elevati con buone efficienze e,  comunque,  un  peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' o meno 10%; 
    e' sostituita dalla frase seguente: 
      Altre prescrizioni e condizioni particolari: 
        i   tipi   genetici   utilizzati   devono    assicurare    il
raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e,  comunque,  un
peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno
10%. 
    La presente modifica sara' in vigore  per  mesi  dodici,  dal  22
dicembre 2021, data  di  pubblicazione  del  provvedimento  nel  sito
internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali.