Allegato MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI PARMA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014, e' cosi' modificato: Altre prescrizioni e condizioni particolari: i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' o meno 10%; e' sostituita dalla frase seguente: Altre prescrizioni e condizioni particolari: i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%. La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici, dal 22 dicembre 2021, data di pubblicazione del provvedimento nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.